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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/12/2024, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
161 dell'anno 2018, trattenuta in decisione in data 25.8.2022 e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Berardino Terra, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Avezzano, Via Trento, 4;
ATTORE e
(CF , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, domiciliato per la carica in CELANO (AQ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito, come da mandato agli atti del presente giudizio, con studio legale in Gragnano alla via Castellammare 263, ed entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano alla via G. Verdi, 10, presso lo studio legale dell'avvocato
Arianna Andreetti.
CONVENUTO
1 Oggetto: Responsabilità ex art. 2051, c.c.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il per sentirlo dichiarare responsabile, ex art. 2051 o 2043, Controparte_1
c.c., dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta nel centro cittadino, il
24.8.2015, alle ore 1.00, determinata dal fatto che, scendendo le scale della via
Sopportico Magnante, direzione Piazza IV Novembre, inciampava a causa della presenza di un gradino in pietra rotto e privo di una sua parte e sul quale aveva poggiato il piede sinistro.
Deduceva a sostegno, che la scala era priva del passamano o parapetto che avrebbero impedito l'evento, se presenti, o quantomeno contenuto il conseguente pregiudizio per cui è causa, che mancava inoltre l'illuminazione pubblica;
che la responsabilità dell'evento andava, quindi, ascritta alla colpa esclusiva del convenuto, CP_1
avendo questo omesso la dovuta conservazione del piano di calpestio della sede pedonale, senza per altro segnalare lo stato di pericolo o prevenire le condizioni oggettive di insidia e trabocchetto.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, Controparte_1
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della stessa, la riduzione del quantum debeatur, rispetto a quanto dedotto da parte attrice.
Sosteneva, in merito, l'assenza di riscontro probatorio del fatto, l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell'ente per cosa in custodia, in ogni caso l'insussistenza di responsabilità del contestava, infine, le voci CP_1
di danno e la relativa quantificazione effettuata dall'attrice.
2 All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I., con ordinanza fuori udienza del 14 gennaio 2019, ammetteva le prove orali richieste dall'attrice, riservando all'esito l'eventuale ammissione di CTU medico legale.
Espletata la prova orale il G.I. allora titolare, dott. , disponeva CTU Persona_1
medico legale, nominando all'uopo il dott. a seguito della Persona_2
rinuncia degli altri precedentemente incaricati.
Allo stesso veniva conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito “a) Descriva le condizioni attuali di salute di con particolare riferimento Parte_1
all'infortunio del 24 agosto 2015; b) Stabilisca se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone
i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
”.
Depositata la CTU, la causa era avviata a decisione.
Sulle conclusioni precisate mediante le note depositate in sede di trattazione scritta dell'udienza, con ordinanza emessa alla data di cui in epigrafe, la causa era trattenuta a sentenza, con concessione alle parti del doppio termine di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda è fondata.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione all'infortunio subito, invoca, in primo luogo, responsabilità della convenuta amministrazione comunale quale custode della pubblica strada ove aveva avuto luogo il sinistro, ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Come noto, detta responsabilità ha carattere oggettivo e si fonda esclusivamente sul nesso causale esistente fra il danno subito e il bene in custodia e non su una presunzione di colpa del custode. Tanto ciò è vero che la prova di assenza di colpa del custode non costituisce causa di esclusione della responsabilità.
Unica esimente, a riguardo, è la dimostrazione del caso fortuito (fatto giuridico), da ritenersi quale evento naturale che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, come tale idoneo
3 ad interrompere il nesso causale fra l'evento e la res. A questo va assimilata l'ipotesi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c., la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità della condotta rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr. ex multis, Cass. SSUU, ord. 30.6.2022, n.20943; Cass- civ. sez. III, 27.4.2023, sent. n.11152; Cass. Civ. sez. III, 7.9.2023, n.26142).
L'onere probatorio posto a carico del danneggiato è solamente quello di dar prova dell'evento e del nesso causale fra lo stesso e la cosa.
Grava, per converso, sul custode l'onere di fornire la prova dell'esimente del caso fortuito o della rilevanza della condotta colposa del danneggiatoo di quella, imprevedibile o imprevenibile di un terzo, a nulla valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite, l'attrice ha correttamente adempiuto al suo onere probatorio.
Dalle testimonianze raccolte risulta confermata la dinamica del fatto così come dedotta nella domanda.
In particolare i testi escussi ( e ) all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
18.3.2019 confermavano le circostanze di cui ai capitoli 1,2,3,4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice e cioè: che in data 24.8.2015, verso le ore 01.00 circa, mentre il scendeva a piedi le scale della strada comunale Via Pt_1
Sopportico Magnante/Via Luigi Giuliani, con direzione Piazza IV Novembre, perdeva l'equilibrio cadendo a terra sulla via dopo aver poggiato il piede sinistro su di un gradino in pietra rotto e privo di una sua parte, le cui condizioni erano occultate dalla presenza di cartacce;
che la zona non era illuminata da luce artificiale.
4 Le circostanze appena riportate, non smentite né contestate, sono sufficienti a dar prova, unitamente alla certificazione sanitaria versata in atti, dell'infortunio patito, delle circostanze dello stesso, del nesso causale fra il sinistro e la cosa in custodia e delle lesioni riportate.
Invero, a tale ultimo proposito, non può trascurarsi che in giurisprudenza si è altresì affermato che “Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n, 2660 del 5.2.2013),
Orbene, nel caso di specie, tale intrinseca pericolosità della cosa si evidenzia dal fatto che il gradino danneggiato sul quale l'attore cadeva, seppur in astratto visibile, non risultava segnalato né immediatamente e facilmente percepibile agli occhi, in considerazione delle condizioni di scarsa illuminazione della strada e della presenza di cartacce che ne occultavano le condizioni
A tale proposito, peraltro, non è emerso che il abitasse nelle vicinanze o, Pt_1
comunque, transitasse frequentemente su quella strada o che, comunque, ne conoscesse bene le caratteristiche.
Tanto chiarito, deve aggiungersi come non emerga e non sia stato provato dal convenuto comune il caso fortuito ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno.
Sostiene invero il convenuto che le testimonianze siano da ritenersi CP_1
inattendibili; che la rottura del gradino fosse sullo spigolo, il che evidenzierebbe l'imprudenza dell'infortunato; che, infine, visto che secondo le testimonianze la
5 serata in questione era ventosa, dovrebbe ritenersi inattendibile la tesi secondo la quale il punto danneggiato della scala fosse ricoperto di cartacce e quindi non facilmente visibile.
Orbene, in primo luogo non può ritenersi pregevole la difesa che, senza alcun riferimento o censura specifica, affermi la sostanziale inattendibilità delle testimonianze, solo perché provenienti da conoscenti dell'infortunato o da concittadini.
Infatti, non risultano ragioni adeguate per affermare che i due testi non abbiano riferito circostanze a cui abbiano effettivamente assistito.
Non vale, in ogni caso, a smentire il valore probatorio di quanto dichiarato dai testi,
l'ulteriore censura sollevata dal convenuto, in ordine alla incompatibilità fra la presenza di vento e l'occultamento della rottura del gradino con delle cartacce, non potendo ragionevolmente escludersi che le carte siano state portate sul punto proprio dal vento e che, comunque, fossero ivi presenti proprio al momento del passaggio dell'attore. Inoltre, non si dimentichi che l'assenza di illuminazione pubblica rendeva comunque la condizione del transito insidiosa.
Deve, infine escludersi che l'incidente sia stato conseguenza di una condotta colposa dell'attore e, in particolare, che il fatto che la caduta si sia verificata sullo spigolo del gradino sia indicativo di una palese imprudenza dell'infortunato.
Il transito sul margine del gradino, infatti, non risulta integrare una violazione di regola prudenziale, tanto più che l'assunto del convenuto, come si evidenzia dalla foto prodotta in atti, non è condivisibile, atteso che la rottura che cagionò la caduta, come risulta dalle fotografie prodotte in atti, era di dimensioni piuttosto ampie e riguardava sia la porzione laterale che quella anteriore delle soglie.
6 Non si rileva ulteriormente, in termini di caso fortuito, la sussistenza di incidenza causale di condotte di terzi.
Tanto, basta, conseguentemente, a ritenere sussistente la responsabilità del convenuto , ai sensi dell'art. 2051, c.c. Controparte_1
Quanto all'entità del danno liquidabile occorre fare riferimento alla CTU che, nel dare risposta ai quesiti del giudice, in modo completo congruo, coerente con gli accertamenti effettuati e con supporto di adeguata e convincente motivazione, riconosceva la piena compatibilità fra l'evento e le gravi lesioni riportate, indicandone i postumi come segue: “Il Sig. a seguito del riferito evento traumatico Parte_1
del giorno 24 agosto 2015, riportava una frattura pluriframmentata e scomposta di tibia e perone destro. Tali lesioni sono state trattate cruentemente mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi mediante placche e viti metalliche e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato.
Attualmente residuano postumi permanenti consistenti in ipotonotrofia della muscolatura della gamba, tumefazione della caviglia, attendibile algia locale e limitazione funzionale dei movimenti del collo-piede oltre ad esiti cicatriziali precedentemente descritti.
Ai fini della determinazione del danno biologico, infine specificava “Le lesioni riportate
a seguito del riferito evento traumatico del 24.08.2015 hanno determinato un periodo di incapacità temporanea che può essere definito in complessivi giorni 110 (centodieci), di cui 30 (trenta) a totale,
50 (cinquanta) a parziale al 50% e 30 (trenta) a parziale al 25% (venticinque). A seguito delle lesioni subite nell'evento traumatico per cui è causa sono derivati postumi permanenti che possono essere quantificati complessivamente nella misura dell'08% (otto per cento) in termini di danno biologico (Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico,
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 2016).”
In applicazione delle tabelle milanesi, sulla base delle risultanze della CTU, tenuta in considerazione l'età e le condizioni personali dell'infortunato, si ritiene adeguato liquidare l'importo complessivo, comprensivo di danno morale e dinamico- relazionale - chiaramente sussistente nella specie, sulla base di valutazioni presuntive,
7 in presenza di lesioni di apprezzabile gravità in persona di età tutto sommato ancora giovane e fisicamente attiva – in euro 24.847,50
(ventiquattromilaottocentoquarantasette/50), di cui euro 3.532,00
(tremilacinquecentotrentadue) per danno morale e dinamico-relazionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità del convenuto con riguardo all'infortunio occorso a Controparte_1 [...]
, in data 24.8.2015, lo condanna a risarcirgli i danni derivanti dallo Parte_1
stesso, che si liquidano in complessivi euro 24.847,50
(ventiquattromilaottocentoquarantasette/50), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo;
2) CONDANNA il alla rifusione in favore dell'attore delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano, in euro 264,00 (duecentossessantaquattro) per esborsi ed euro
5.077,00 (cinquemilasettantasette) per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avezzano il 1.12.2024.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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