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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1647/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1647 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall 'Avv. Renata Parte_1 C.F._1
Ferrari;
ATTRICE
Nei confronti di
P.IV , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Controparte_1 P.IV_1
Taddia;
CONVENUTA
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
09-07-2024 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la Società , chiedendone la condanna in Controparte_2 Controparte_1
solido al pagamento della somma di Euro 21.437,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'incidente stradale occorso in data 24.11.2019; il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attrice ha sostenuto che in data 24.01.2019, alle ore 15,00 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Audi A4, targata FM293NC, assicurata
[...]
(polizza n. 21294KE), veniva coinvolta in un sinistro sulla Via Mura di Ponente, Controparte_1
altezza civico 95, nel centro storico di Orbetello, segnatamente veniva urtata da un veicolo Iveco Daily,
pagina 1 di 7 targato CZ826SG, condotto dal sig. , proprietario ed assicurato con , polizza Controparte_2 CP_3
n. 00527581301.
L'attrice ha altresì dedotto (i) che, a seguito dell'impatto, la propria autovettura riportava danni nella parte laterale anteriore sinistra, danni consistenti, almeno per quanto percepibile esternamente, nella rottura del paraurti anteriore e relativa griglia frontale, rottura del proiettore sinistro e una evidente introflessione del cofano e del parafango sinistro;
(ii) che, a seguito dell'urto, è stata allertata la competente POLIZIA MUNICIPALE, intervenuta dopo poco sul luogo del sinistro relazionando il proprio intervento, descrivendo la situazione al momento dell'arrivo sul posto e dando atto che le parti avevano proceduto alla compilazione del CID - modello di costatazione amichevole di incidente;
(iii) che la parte attrice si è quindi attivata presso l'assicurazione per l'apertura e Controparte_1
la gestione del sinistro ai fini del risarcimento, ma tale tentativo sarebbe risultato infruttuoso per indisponibilità della compagnia;
(iv) che a fronte di ciò è stato introdotto dall'attrice procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo rubricato a numero di ruolo 1858/2019 R.G. dell'adito Giudice di
Pace di Grosseto;
(v) che il Ctu nominato per l'incarico avrebbe concluso per la piena compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, provvedendo altresì alla quantificazione dei danni all'autovettura, stimati in euro 6.574,23 Iva compresa, oltre ad euro 130,00 per spese di recupero del mezzo ed Euro 195,00 per fermo tecnico.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti, oltre alla condanna ex art. 96 cpc della compagnia assicurativa per aver ingiustificatamente negato il risarcimento, sulla scorta della ritenuta non compatibilità dei danni lamentati con la descritta dinamica dell'incidente, il tutto anche all'esito degli accertamenti peritali condotti in sede di ATP.
Con comparsa depositata in data 16.03.2018 si è costituita la Società Controparte_1
quale assicuratore del veicolo Audi A4, targata FM293NC, nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, sostenendo in particolare la mancanza di prova della dinamica del sinistro descritta in citazione, nonché la mancanza di prova della compatibilità dei danni lamentati con il sinistro così come descritto e contestando altresì la domanda attorea nel quantum, tutte circostanze che escluderebbero in radice l'invocato diritto al risarcimento;
ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Non si è costituto in giudizio, benché ritualmente citato, sicché con Controparte_2
provvedimento del 10.03.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali ed acquisita al fascicolo la consulenza tecnica di ufficio espletata nel procedimento RG 1858/2019 innanzi al Giudice di Pace.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 09.07.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e fissata per la precisazione delle conclusioni, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che risultano non contestate tra le parti diverse circostanze rilevanti ai fini del decidere, ovvero: (i) la legittimazione processuale delle parti in causa;
(ii) la piena operatività della polizza assicurativa in essere sul veicolo Audi A4, targata FM293NC coinvolto nel sinistro, prestata dall'assicurazione convenuta in giudizio.
Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione negli atti difensivi delle parti, sicché devono ritenersi pacifiche (cfr., sull'onere di contestazione specifica, ex multis Cass. n.2299/2004;
n.6936/2004; n.5356/2009; 10860/2011; n.3727/2012; n. 22461/2015; n.22701/2017).
Quanto al fatto storico del sinistro, va osservato che in atti vi è ampia prova del suo concreto verificarsi, come emerge chiaramente dal verbale della competente POLIZIA MUNICIPALE intervenuta sul luogo del sinistro (cfr. doc 2 fascicolo di parte attrice - relazione redatta in data 19 febbraio 2019 dalla polizia municipale di Orbetello), nella quale la medesima ha descritto la situazione al momento dell'arrivo sul posto, dando atto delle dichiarazioni rilasciate sia dall'attrice che dallo
, ed in particolare (i) del fatto che quest'ultimo ha confermato, nell'immediatezza, CP_2
l'avvenuto urto tra il veicolo Audi tg FM293NC ed il veicolo Tg. CZ826SG condotto dallo , CP_2 avvenuto mentre quest'ultimo veicolo stava “uscendo dal resede del civico n. 95”; (ii) dell'avvenuto spostamento, rispetto alla posizione assunta all'esito del sinistro, dei veicoli al momento dell'arrivo dei verbalizzanti;
(iii) del danno residuato in conseguenza dell'urto, localizzato sulla parte “fronte laterale sinistra”; (iv) del fatto che le parti hanno proceduto alla compilazione del CID - modello di costatazione amichevole di incidente (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice).
Tale ricostruzione appare confortata anche dall'esame dei testimoni , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
(cfr. verbali del 14 febbraio 2023 e del 4 dicembre 2023) della veridicità delle cui dichiarazioni non v'è ragione di dubitare, i quali hanno concordemente confermato il fatto storico del sinistro sia in relazione al tempo che al luogo del suo verificarsi.
Va tuttavia rilevato che nessuno dei predetti testi era presente nell'esatto momento in cui si verificò
l'incidente, essendo tutti sopraggiunti dopo (cfr. dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2
(cfr. verbali del 14 febbraio 2023 e del 4 dicembre 2023). Tes_3
pagina 3 di 7 Circa la dinamica del sinistro, oltre alle dichiarazioni rese dai testimoni e dal verbale della Polizia
Municipale, deve quindi darsi particolare rilevanza alla perizia tecnica espletata nel procedimento
A.T.P. già richiamato e acquisito agli atti.
Ebbene, dall'esame della predetta perizia, non pare esservi alcun dubbio sulla compatibilità dei danni al veicolo lamentati in questa sede con la dinamica descritta in citazione. La perizia svolta in sede di ATP del Dott. (cfr. doc. 12 conferma infatti la dinamica descritta in citazione e Persona_1 Pt_1
la piena compatibilità dei danni lamentati con la suddetta dinamica.
Invero, da quanto emerge dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni rese dai testimoni, da quanto risulta dal Verbale dell'Autorità intervenuta, nonché alla luce degli esiti delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, la causa del sinistro deve ritenersi attribuibile interamente all'illecita condotta di guida tenuta dal convenuto contumace il quale alla guida del proprio veicolo Controparte_2
IVECO, senza dare la dovuta precedenza (dunque in violazione dell'art. 145 c. 6 C.d.S.), si immetteva sulla pubblica via da una strada privata, urtando l'autovettura condotta dall'attrice.
Emerge in particolare una colpevole disattenzione dello nell'immettersi dalla strada CP_2
principale, omettendo qualsiasi precauzione ed in violazione delle generali norme di comune prudenza nella circolazione dei veicoli, con conseguente violazione dell'obbligo di dare precedenza di cui all'art. 145 c. 6 C.d.S.
Circa la quantificazione dei danni, vanno richiamate le considerazioni espresse dal CTU dott. il Per_1 quale ha chiarito che “Il costo delle riparazioni della Audi A4 aumenta a €. 6.574,23 iva compresa, le spese per il recupero e trasporto del mezzo incidentato ammontano ad €. 130,00 iva compresa. I giorni di fermo tecnico sono stati conteggiati in giorni 4 per un importo di €. 195,00” (cfr. perizia sub doc. 12
pag. 14). Pt_1
Tali importi andranno quindi riconosciuti alla parte attrice.
In riferimento alle altre voci di danno richieste, si osserva quanto segue:
In merito al danno conseguente all'indisponibilità del mezzo ed alle spese di noleggio di auto sostitutiva, la più recente giurisprudenza ha chiarito che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è mai in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato. Ne consegue che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord.
19/09/2022, n. 27389; e Cass. Sent. n. 15262/2023).
pagina 4 di 7 Ne deriva che il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere presunta, secondo le regole di comune esperienza. In altre parole, la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, un danno conseguente al fermo tecnico del veicolo.
Tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell'interesse protetto. Pertanto, la prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico non richiede necessariamente la dimostrazione dell'uso effettivo della vettura sostitutiva, e può essere offerta anche per presunzioni.
Nel caso di specie sicuramente il noleggio della vettura sostitutiva è conseguenza diretta del sinistro, stante la non fruibilità dell'auto incidentata;
di questo l'attrice ha dato piena prova anche tramite testimonianze (cfr. dichiarazione del teste a verbale del 5.12.2023), sicché la relativa somma Tes_4
va risarcita integralmente, dunque nella misura di Euro 2.525,40 (IV inclusa), come da fattura n.
78/2020 prodotta in giudizio (cfr. doc. n. 8 . Pt_1
In merito alle spese di custodia del veicolo, va osservato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la custodia della vettura rappresenta prestazione accessoria rispetto alla riparazione, per la quale non spetta alcun compenso, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in tema di quantificazione dell'importo dovuto ad una carrozzeria per la riparazione di un'autovettura.
La custodia del veicolo effettuata dall'autofficina durante la riparazione non può infatti essere addebitata al cliente, atteso che il deposito della vettura incidentata presso l'autocarrozzeria costituisce parte dell'obbligazione principale, costituita dall'esecuzione degli interventi di riparazione (cfr.
Tribunale di Bolzano sentenza n. 187 del 22 febbraio 2019). Ed infatti, secondo l'art. 1767 c.c. il deposito si presume gratuito, "salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”; sul punto, la Cassazione ha peraltro chiarito (cfr. Cassazione Civile sez. 1 sentenza del 22 febbraio 229 n. 187) che, per vincere la presunzione di gratuità, non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia, giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita, integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi.
Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato di aver ricevuto il preventivo relativo alla riparazione della propria auto per un totale di € 7.119,00 (cfr. doc. n. 7 , ma di non averla saldata sul Pt_1 presupposto che “non disponeva di una simile somma” e che “per effettuare la riparazione avrebbe pagina 5 di 7 dovuto attendere il risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazioni”, come riferito al titolare dell' che predispose il preventivo, quest'ultimo escusso come teste (cfr. Parte_2
dichiarazioni del teste a verbale del 5.12.2023). Testimone_5
Il teste ha anche confermato che l' ha tenuto in deposito l'Audi Tes_4 Parte_2
A4 targata FM293MC, incidentata, dal 24.01.2019 al 4.02.2020 per un costo totale a carico della proprietaria di € 4.587,20 (IV inclusa), come da fattura n. 78/2020 prodotta in atti (cfr. doc. n. 8 – confermata dal teste ). Tes_4
Deve allora ritenersi superata la presunzione di gratuità del deposito tracciata dall'art. 1767 c.c. stante la prova di circostanze specifiche che fanno desumere una diversa volontà delle parti, ovvero l'onerosità del deposito in questione, sicché anche la suddetta voce di danno dovrà essere risarcita.
Vanno poi risarcite le spese afferenti alla consulenza tecnica di parte sostenute per la fase di ATP, trattandosi di spese ripetibili dalla parte vittoriosa (cfr. Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre
2024 e Cass. 16990/2017), salva la loro eccessività o superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965) che nella specie non sussiste, trattandosi di accertamento peritale specialistico per il quale l'esborso richiesto e documentato (Euro 2.683,51 – fattura n. 34/2019 ed Euro 1.200,00 oltre oneri per l'incarico di CTP nella causa R.G. 1858/2019) appare congruo in relazione allo specifico accertamento demandato (cfr. doc. 20 . Pt_1
Conclusivamente, e andranno Controparte_2 Controparte_1
condannati in solido a corrispondere in favore di (i) la somma pari ad euro Parte_3
14.011,83, quale debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), e che andrà quindi maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (24.01.2019) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di Euro 2.683,51, quale somma già individuata nel suo ammontare al momento del sorgere dell'obbligazione, da corrispondersi pertanto oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo.
Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, in assenza di prova circa la sua sussistenza.
Quanto alla domanda di condanna della compagnia assicurativa convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, il quale postula la soccombenza dell'avversario e la prova della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, oltre alla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Nel caso di specie, sebbene la domanda della sia risultata fondata nel merito, non v'è prova della mala fede della compagnia assicurativa CP_2
pagina 6 di 7 nel resistere in giudizio, stante la potenziale opinabilità della richiesta risarcitoria avanzata dalla sino al definitivo accertamento giudiziale e la legittima sussistenza di dubbi circa l'esatta Pt_1 dinamica dell'incidente, tenuto anche conto dell'assenza di testi oculari al momento esatto del suo verificarsi. Ogni ulteriore questione od eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU di cui al giudizio A.T.P., stante i relativi esiti, devono essere definitivamente poste a carico di e n solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sia per la fase di ATP che per il presente giudizio di merito, in applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna e Controparte_2 [...]
in solido tra loro a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_3
(i) la somma di Euro 14.011,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma
[...]
dapprima devalutata e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dal
24.01.2019 alla data della presente Sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di Euro 2.683,51 oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo;
2) condanna altresì e in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro a corrispondere all'attrice (i) le spese del giudizio di ATP, che liquida complessivamente in
Euro 250,00 per spese vive;
nonché complessivamente Euro 2.337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 280,00 per spese vive, nonché in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e C.p.a. se dovute come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro le spese di CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Grosseto il 21.01.2025.
Si comunichi. Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1647 / 2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall 'Avv. Renata Parte_1 C.F._1
Ferrari;
ATTRICE
Nei confronti di
P.IV , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Controparte_1 P.IV_1
Taddia;
CONVENUTA
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
09-07-2024 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la Società , chiedendone la condanna in Controparte_2 Controparte_1
solido al pagamento della somma di Euro 21.437,91 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'incidente stradale occorso in data 24.11.2019; il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attrice ha sostenuto che in data 24.01.2019, alle ore 15,00 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Audi A4, targata FM293NC, assicurata
[...]
(polizza n. 21294KE), veniva coinvolta in un sinistro sulla Via Mura di Ponente, Controparte_1
altezza civico 95, nel centro storico di Orbetello, segnatamente veniva urtata da un veicolo Iveco Daily,
pagina 1 di 7 targato CZ826SG, condotto dal sig. , proprietario ed assicurato con , polizza Controparte_2 CP_3
n. 00527581301.
L'attrice ha altresì dedotto (i) che, a seguito dell'impatto, la propria autovettura riportava danni nella parte laterale anteriore sinistra, danni consistenti, almeno per quanto percepibile esternamente, nella rottura del paraurti anteriore e relativa griglia frontale, rottura del proiettore sinistro e una evidente introflessione del cofano e del parafango sinistro;
(ii) che, a seguito dell'urto, è stata allertata la competente POLIZIA MUNICIPALE, intervenuta dopo poco sul luogo del sinistro relazionando il proprio intervento, descrivendo la situazione al momento dell'arrivo sul posto e dando atto che le parti avevano proceduto alla compilazione del CID - modello di costatazione amichevole di incidente;
(iii) che la parte attrice si è quindi attivata presso l'assicurazione per l'apertura e Controparte_1
la gestione del sinistro ai fini del risarcimento, ma tale tentativo sarebbe risultato infruttuoso per indisponibilità della compagnia;
(iv) che a fronte di ciò è stato introdotto dall'attrice procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo rubricato a numero di ruolo 1858/2019 R.G. dell'adito Giudice di
Pace di Grosseto;
(v) che il Ctu nominato per l'incarico avrebbe concluso per la piena compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, provvedendo altresì alla quantificazione dei danni all'autovettura, stimati in euro 6.574,23 Iva compresa, oltre ad euro 130,00 per spese di recupero del mezzo ed Euro 195,00 per fermo tecnico.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti, oltre alla condanna ex art. 96 cpc della compagnia assicurativa per aver ingiustificatamente negato il risarcimento, sulla scorta della ritenuta non compatibilità dei danni lamentati con la descritta dinamica dell'incidente, il tutto anche all'esito degli accertamenti peritali condotti in sede di ATP.
Con comparsa depositata in data 16.03.2018 si è costituita la Società Controparte_1
quale assicuratore del veicolo Audi A4, targata FM293NC, nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata e non provata, sostenendo in particolare la mancanza di prova della dinamica del sinistro descritta in citazione, nonché la mancanza di prova della compatibilità dei danni lamentati con il sinistro così come descritto e contestando altresì la domanda attorea nel quantum, tutte circostanze che escluderebbero in radice l'invocato diritto al risarcimento;
ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Non si è costituto in giudizio, benché ritualmente citato, sicché con Controparte_2
provvedimento del 10.03.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 7 Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali ed acquisita al fascicolo la consulenza tecnica di ufficio espletata nel procedimento RG 1858/2019 innanzi al Giudice di Pace.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 09.07.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e fissata per la precisazione delle conclusioni, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che risultano non contestate tra le parti diverse circostanze rilevanti ai fini del decidere, ovvero: (i) la legittimazione processuale delle parti in causa;
(ii) la piena operatività della polizza assicurativa in essere sul veicolo Audi A4, targata FM293NC coinvolto nel sinistro, prestata dall'assicurazione convenuta in giudizio.
Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione negli atti difensivi delle parti, sicché devono ritenersi pacifiche (cfr., sull'onere di contestazione specifica, ex multis Cass. n.2299/2004;
n.6936/2004; n.5356/2009; 10860/2011; n.3727/2012; n. 22461/2015; n.22701/2017).
Quanto al fatto storico del sinistro, va osservato che in atti vi è ampia prova del suo concreto verificarsi, come emerge chiaramente dal verbale della competente POLIZIA MUNICIPALE intervenuta sul luogo del sinistro (cfr. doc 2 fascicolo di parte attrice - relazione redatta in data 19 febbraio 2019 dalla polizia municipale di Orbetello), nella quale la medesima ha descritto la situazione al momento dell'arrivo sul posto, dando atto delle dichiarazioni rilasciate sia dall'attrice che dallo
, ed in particolare (i) del fatto che quest'ultimo ha confermato, nell'immediatezza, CP_2
l'avvenuto urto tra il veicolo Audi tg FM293NC ed il veicolo Tg. CZ826SG condotto dallo , CP_2 avvenuto mentre quest'ultimo veicolo stava “uscendo dal resede del civico n. 95”; (ii) dell'avvenuto spostamento, rispetto alla posizione assunta all'esito del sinistro, dei veicoli al momento dell'arrivo dei verbalizzanti;
(iii) del danno residuato in conseguenza dell'urto, localizzato sulla parte “fronte laterale sinistra”; (iv) del fatto che le parti hanno proceduto alla compilazione del CID - modello di costatazione amichevole di incidente (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice).
Tale ricostruzione appare confortata anche dall'esame dei testimoni , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
(cfr. verbali del 14 febbraio 2023 e del 4 dicembre 2023) della veridicità delle cui dichiarazioni non v'è ragione di dubitare, i quali hanno concordemente confermato il fatto storico del sinistro sia in relazione al tempo che al luogo del suo verificarsi.
Va tuttavia rilevato che nessuno dei predetti testi era presente nell'esatto momento in cui si verificò
l'incidente, essendo tutti sopraggiunti dopo (cfr. dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2
(cfr. verbali del 14 febbraio 2023 e del 4 dicembre 2023). Tes_3
pagina 3 di 7 Circa la dinamica del sinistro, oltre alle dichiarazioni rese dai testimoni e dal verbale della Polizia
Municipale, deve quindi darsi particolare rilevanza alla perizia tecnica espletata nel procedimento
A.T.P. già richiamato e acquisito agli atti.
Ebbene, dall'esame della predetta perizia, non pare esservi alcun dubbio sulla compatibilità dei danni al veicolo lamentati in questa sede con la dinamica descritta in citazione. La perizia svolta in sede di ATP del Dott. (cfr. doc. 12 conferma infatti la dinamica descritta in citazione e Persona_1 Pt_1
la piena compatibilità dei danni lamentati con la suddetta dinamica.
Invero, da quanto emerge dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni rese dai testimoni, da quanto risulta dal Verbale dell'Autorità intervenuta, nonché alla luce degli esiti delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, la causa del sinistro deve ritenersi attribuibile interamente all'illecita condotta di guida tenuta dal convenuto contumace il quale alla guida del proprio veicolo Controparte_2
IVECO, senza dare la dovuta precedenza (dunque in violazione dell'art. 145 c. 6 C.d.S.), si immetteva sulla pubblica via da una strada privata, urtando l'autovettura condotta dall'attrice.
Emerge in particolare una colpevole disattenzione dello nell'immettersi dalla strada CP_2
principale, omettendo qualsiasi precauzione ed in violazione delle generali norme di comune prudenza nella circolazione dei veicoli, con conseguente violazione dell'obbligo di dare precedenza di cui all'art. 145 c. 6 C.d.S.
Circa la quantificazione dei danni, vanno richiamate le considerazioni espresse dal CTU dott. il Per_1 quale ha chiarito che “Il costo delle riparazioni della Audi A4 aumenta a €. 6.574,23 iva compresa, le spese per il recupero e trasporto del mezzo incidentato ammontano ad €. 130,00 iva compresa. I giorni di fermo tecnico sono stati conteggiati in giorni 4 per un importo di €. 195,00” (cfr. perizia sub doc. 12
pag. 14). Pt_1
Tali importi andranno quindi riconosciuti alla parte attrice.
In riferimento alle altre voci di danno richieste, si osserva quanto segue:
In merito al danno conseguente all'indisponibilità del mezzo ed alle spese di noleggio di auto sostitutiva, la più recente giurisprudenza ha chiarito che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è mai in re ipsa ma deve essere allegato e dimostrato. Ne consegue che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord.
19/09/2022, n. 27389; e Cass. Sent. n. 15262/2023).
pagina 4 di 7 Ne deriva che il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere presunta, secondo le regole di comune esperienza. In altre parole, la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, un danno conseguente al fermo tecnico del veicolo.
Tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell'interesse protetto. Pertanto, la prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico non richiede necessariamente la dimostrazione dell'uso effettivo della vettura sostitutiva, e può essere offerta anche per presunzioni.
Nel caso di specie sicuramente il noleggio della vettura sostitutiva è conseguenza diretta del sinistro, stante la non fruibilità dell'auto incidentata;
di questo l'attrice ha dato piena prova anche tramite testimonianze (cfr. dichiarazione del teste a verbale del 5.12.2023), sicché la relativa somma Tes_4
va risarcita integralmente, dunque nella misura di Euro 2.525,40 (IV inclusa), come da fattura n.
78/2020 prodotta in giudizio (cfr. doc. n. 8 . Pt_1
In merito alle spese di custodia del veicolo, va osservato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la custodia della vettura rappresenta prestazione accessoria rispetto alla riparazione, per la quale non spetta alcun compenso, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in tema di quantificazione dell'importo dovuto ad una carrozzeria per la riparazione di un'autovettura.
La custodia del veicolo effettuata dall'autofficina durante la riparazione non può infatti essere addebitata al cliente, atteso che il deposito della vettura incidentata presso l'autocarrozzeria costituisce parte dell'obbligazione principale, costituita dall'esecuzione degli interventi di riparazione (cfr.
Tribunale di Bolzano sentenza n. 187 del 22 febbraio 2019). Ed infatti, secondo l'art. 1767 c.c. il deposito si presume gratuito, "salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”; sul punto, la Cassazione ha peraltro chiarito (cfr. Cassazione Civile sez. 1 sentenza del 22 febbraio 229 n. 187) che, per vincere la presunzione di gratuità, non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia, giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita, integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi.
Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato di aver ricevuto il preventivo relativo alla riparazione della propria auto per un totale di € 7.119,00 (cfr. doc. n. 7 , ma di non averla saldata sul Pt_1 presupposto che “non disponeva di una simile somma” e che “per effettuare la riparazione avrebbe pagina 5 di 7 dovuto attendere il risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazioni”, come riferito al titolare dell' che predispose il preventivo, quest'ultimo escusso come teste (cfr. Parte_2
dichiarazioni del teste a verbale del 5.12.2023). Testimone_5
Il teste ha anche confermato che l' ha tenuto in deposito l'Audi Tes_4 Parte_2
A4 targata FM293MC, incidentata, dal 24.01.2019 al 4.02.2020 per un costo totale a carico della proprietaria di € 4.587,20 (IV inclusa), come da fattura n. 78/2020 prodotta in atti (cfr. doc. n. 8 – confermata dal teste ). Tes_4
Deve allora ritenersi superata la presunzione di gratuità del deposito tracciata dall'art. 1767 c.c. stante la prova di circostanze specifiche che fanno desumere una diversa volontà delle parti, ovvero l'onerosità del deposito in questione, sicché anche la suddetta voce di danno dovrà essere risarcita.
Vanno poi risarcite le spese afferenti alla consulenza tecnica di parte sostenute per la fase di ATP, trattandosi di spese ripetibili dalla parte vittoriosa (cfr. Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre
2024 e Cass. 16990/2017), salva la loro eccessività o superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965) che nella specie non sussiste, trattandosi di accertamento peritale specialistico per il quale l'esborso richiesto e documentato (Euro 2.683,51 – fattura n. 34/2019 ed Euro 1.200,00 oltre oneri per l'incarico di CTP nella causa R.G. 1858/2019) appare congruo in relazione allo specifico accertamento demandato (cfr. doc. 20 . Pt_1
Conclusivamente, e andranno Controparte_2 Controparte_1
condannati in solido a corrispondere in favore di (i) la somma pari ad euro Parte_3
14.011,83, quale debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), e che andrà quindi maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (24.01.2019) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di Euro 2.683,51, quale somma già individuata nel suo ammontare al momento del sorgere dell'obbligazione, da corrispondersi pertanto oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo.
Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, in assenza di prova circa la sua sussistenza.
Quanto alla domanda di condanna della compagnia assicurativa convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, il quale postula la soccombenza dell'avversario e la prova della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, oltre alla prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Nel caso di specie, sebbene la domanda della sia risultata fondata nel merito, non v'è prova della mala fede della compagnia assicurativa CP_2
pagina 6 di 7 nel resistere in giudizio, stante la potenziale opinabilità della richiesta risarcitoria avanzata dalla sino al definitivo accertamento giudiziale e la legittima sussistenza di dubbi circa l'esatta Pt_1 dinamica dell'incidente, tenuto anche conto dell'assenza di testi oculari al momento esatto del suo verificarsi. Ogni ulteriore questione od eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di CTU di cui al giudizio A.T.P., stante i relativi esiti, devono essere definitivamente poste a carico di e n solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sia per la fase di ATP che per il presente giudizio di merito, in applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna e Controparte_2 [...]
in solido tra loro a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_3
(i) la somma di Euro 14.011,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma
[...]
dapprima devalutata e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT dal
24.01.2019 alla data della presente Sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
(ii) la somma di Euro 2.683,51 oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al saldo;
2) condanna altresì e in solido tra Controparte_2 Controparte_1
loro a corrispondere all'attrice (i) le spese del giudizio di ATP, che liquida complessivamente in
Euro 250,00 per spese vive;
nonché complessivamente Euro 2.337,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
(ii) le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 280,00 per spese vive, nonché in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e C.p.a. se dovute come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro le spese di CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Grosseto il 21.01.2025.
Si comunichi. Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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