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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 1050/2023 RG promossa con ricorso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con avv.to DOMENCIO NASTARI
- ricorrente -
contro
CP_1
con avv.to PAOLA CORTESE
- resistente - in punto: differenze retributive (LAVORO RI ) ; decisa ex art 429 c.p.c. all' udienza del 9.12.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della sua ex datrice di lavoro , operante nel settore del commercio all'ingrosso di frutta CP_1
e ortaggi :
a) deducendo di essere stato assunto alle dipendenze della stessa dal 05.05.2021 con contratto a tempo determinato full time quale operaio inquadrato nel 6° livello del CCNL aziende ortofrutticole e agrumarie, mansioni di conserviere e adibizione all' unità locale della società sita in 30015
Chioggia (VE) alla via Padre E. Venturini n. 248-250, successivamente in forze, presso la medesima sede e con le stesse mansioni, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nei periodi non continuativi 02.11.2021-31.12.2021, 01.05.2022-30.06.2022 e 01.07.2022-16.07.2022, dunque complessivamente dal 2.11.2021 al 23.07.2022; b) rivendicando lo svolgimento, in tale secondo periodo dal 02.11.2021 al 23.07.2022, di un numero di ore di lavoro superiore a quelle contabilizzate in busta paga, pari, al netto della pausa pranzo di 1 ora e della pausa di guida di 45 minuti, ad una media di 13-15 ore al giorno, spesso anche il sabato;
c) allegando in particolare di avere in tale periodo prestato l' attività lavorativa, a fronte di formale rapporto full time per 40 ore/ settimana, nei seguenti termini : dalle 05:15 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì + dalle 05:15 alle 12:30 il sabato;
nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 : dalle 05:15 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato + dalle 06:00 alle 10:00 la domenica.
d) lamentando di non essere stato regolarmente retribuito per le ore di lavoro straordinario lavorate e di avere diritto alla corresponsione a salso di € 10.694,06;
e) così concludendo: “previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa - nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che, a far data dal 02/11/2021 sino al 23/07/2022, o dalle diverse date ritenute di giustizia,
ha svolto attività di lavoro straordinario non retribuita da e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, - condannare a corrispondere in favore di la somma di € CP_1 Parte_1
10.694,06, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a previdenziali ed assistenziali, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- spese e competenze di lite integralmente rifuse, comprese spese generali al 15% ed accessori di legge”
La società convenuta si è costituita eccependo l'insufficiente allegazione e la mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'eventuale diritto al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario, e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e testi , indi, all' esito di odierna discussione in udienza da remoto, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorrente, assunto da PEF a tempo pieno, corrispondente a 40 ore settimanali, con specifico riferimento al periodo dal 02/11/2021 al 23/07/2022 rivendica un credito per svolgimento di lavoro straordinario pari ad euro 10.694,06 allegando l' avvenuta prestazione dell' attività lavorativa :
- nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 per 80,50 ore così distribuite: dalle 05:15 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 20:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle 06:00 alle 10:00 la domenica;
- negli altri mesi per 66 ore settimanali, così distribuite: dalle 05:15 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì; dalle 05:15 alle 12:30 il sabato;
Tale distribuzione temporale, da PEF contestata, non è stata dimostrata e il ricorso va quindi rigettato per inadempimento dell' onere di prova, gravante sul ricorrente.
La norma di riferimento è pacificamente costituita dall'art. 50 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie, che così dispone: “Le prestazioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d'opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite. In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di tale limite. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento. Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 48 del presente contratto, saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata del 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40° ora settimanale, con esclusione dei casi regolamentati dalla flessibilità concordata. Salvo quanto disposto dal successivo articolo, le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi, saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 42% (quarantadue per cento). Le ore straordinario di lavoro prestate la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – saranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50% (cinquanta per cento) (…) Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali provinciali, presso la sede della locale organizzazione degli imprenditori. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle azienda che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Per i lavoratori a tempo determinato la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario sarà corrisposta in coincidenza con i normale periodi di paga. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norma di legge e regolamenti. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”
In punto di fatto i testi si sono così espressi:
dipendente della ditta convenuta da novembre 2007 a tutt' oggi con mansioni di Testimone_1 vigionamento: “ La mia mansione comporta di muovermi tra ufficio, magazzino ed esterno sede, ho sempre avuto orario full time, dunque 8 ore/giorno, e spezzato che mi sono sempre gestito io con presenza quindi in sede in orario variabile. Il diretto superiore gerarchico del ricorrente era il responsabile di magazzino dell' epoca ossia , cessato nel 2022, che gestiva tutto, Persona_1 magazzino e anche produzione. I conservieri avevano un orario fisso, veniva loro comunicato la sera prima per il giorno successivo dal responsabile di magazzino, potevano iniziare alle sei o anche dopo dipendeva dal programma di lavoro della giornata. La fine lavoro e dunque il numero di ore lavorate dipendeva giorno per giorno dall' orario di ultimazione dei lavori programmati nella giornata stessa, il tutto supervisionato dal responsabile di magazzino. Non so all' epoca dei fatti di causa quanto conservieri ci fossero in forze”.
, dipendente della ditta convenuta da ottobre 2019 a tutt' oggi con mansioni di Persona_2 one anche di responsabile personale (risorse umane): “ L' Ufficio dove c'è la mia postazione di lavoro è al primo piano e il magazzino invece al piano terra, vedo i colleghi del magazzino andare e venire ma sugli orari precisi non so riferire;
son come diretto superiore gerarchico dal responsabile di magazzino, all' epoca di causa . E' mio compito inserire Persona_1
a portale presenze e orari sulla base dei quali vengono poi dL le buste paga , a me comunicati giornalmente sulla base di un elenco cartaceo dal responsabile di magazzino. Li ho sempre inseriti pari pari come avuti dal responsabile di magazzino. I dati così confluiti in busta paga dal ricorrente, cui , come agli altri, ho sempre consegnato io le buste paga, non sono mai stati contestati. Il ricorrente stesso ha contestato solo l' ultima busta paga, ma per un diverso motivo, ossia sostenendo che nonostante la cessazione del rapporto al vrebbe dovuto essere retribuito fino al 31/7 ; a fronte di sua insistenza ho contattato il titolare dott che era fuori sede e pur non d' accordo ha pro bono Pt_2 pacis acconsentito di pagargli anche l' ulti imana di luglio pur non spettante;
il versamento è avvenuto nel mese di agosto con voce cumulativa “.
, CdL della convenuta da molti anni Interrogato, risponde: “ Le ore di lavoro del Persona_3 elle assenze mi vengono comunicati dalle mie clienti, tra cui la PEF, caricandoli in un programma condiviso e sulla base di quanto caricato vengono da me predisposte le buste paga, così è stato anche per il ricorrente;
so che dell' inserimento si occupava la precedente testimone nel senso che telefonicamente ho a che fare con lei”.
, dipendente della ditta convenuta dal 2003 circa fino al 7.3.2022 con mansioni di Persona_1 vorazione: “ Non ricordo con precisione gli orari di lavoro del ricorrente essendo trascorso dai fatti del tem avendo io dopo la cessazione del rapporto di lavoro con PEF cambiato settore. Tutto il personale aveva comunque il cartellino ma rava. Prendo atto di quanto dichiarato in punto azione delle presenze dalla teste , di cui mi stata data Persona_2 lettura, e lo contesto: io non ho mai compilato alcun prospetto nze, semplicemente predisponevo su cartaceo il programma di lavoro della giornata con il solo orario di inizio lavoro (= orario di partenza) per avvisare un giorno per quello successivo i vari addetti a che ora dovevano presentarsi al lavoro. Tale orario di inizio giornata (partenza) era variabile, veniva appunto stabilito giorno per giorno in base al programma giornaliero di lavoro, che a sua volta dipendeva dagli ordini da evadere nella giornata, poteva essere alle 7, a volte alle 8 , a volte anche alle 6, con arrivo dei vari addetti in sede un po' prima per preparare il lavoro. Anche l' orario di fine lavoro nel pomeriggio era variabile, dipendeva da quando si finiva il programma della giornata. Comunque, come ho già detto, entrata e uscita del personale in generale erano rilevate tramite timbratura. IR : non so se il ricorrente non avesse il cartellino marcatempo;
non ricordo nemmeno se in generale i colleghi del reparto logistico avessero un sistema di rilevazione diverso dalla timbratura . Confermo che io predisponevo su cartaceo solo il programma di lavoro giornaliero con l'orario di inizio attività, ossia di partenza, in modo da avvisare i colleghi sull' ora in cui dove ccessivo presentarsi al lavoro. Tali prospetti erano certamente condivisi in ufficio con che si occupava del personale e con cui si lavorava in team IR nel periodo Persona_2 stagionale ra piu' intenso e si facevano delle ore in piu' di lavoro;
IR : non ricordo se capitasse di lavorare anche 7 gg/7”.
, dipendente a tempo determinato con intervalli nel periodo complessivo, non CP_2
2008 al 2022, con mansioni di addetta a stampa etichette e controllo ordini con postazione di lavoro in ufficio: “ La mia postazione di lavoro era fissa in ufficio, invece il ricorrente lavorava fuori tra il piazzale e il magazzino in quanto era addetto a carico/scarico merci. Nel 2022 ho lavorato fino a giugno poi sono rimasta assente per problemi familiari/personali; il mio orario di lavoro era spezzato dalle, mi pare, 8 fino alle 12 e poi dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì ed inoltre il sabato solo alla mattina. Non avevo a che fare con gli operai fuori che erano molti e sul cui orario, compreso quello del ricorrente, non so riferire;
io lavorando in ufficio non vedevo né quando arrivavano né quando andavano via. Per la rilevazione degli orari, anche degli operai, c'era la macchinetta marcatempo. Io non mi sono mai occupata di verificare le presenze registrate mediante i cartellini marcatempo;
era un compito di altri colleghi che stavano al piano superiore. IR Nel periodo della cd campagna carote, ossia nei mesi di maggio e giugno, a volte in alcuni anni c'è stata un' intensificazione del lavoro che ha comportato l' assunzione di personale a termine in piu', non così tuttavia nel 2022 in cui il lavoro è rimasto uguale a quello degli altri mesi. Per quanto mi risulta il cartellino marcatempo ce l' avevamo tutti, non so se alcuni della logistica invece no. Mio fratello prossimo teste ad esempio era della logistica e ce l' aveva”
TA SE, dipendente della ditta convenuta da 12 anni circa a tutt' oggi con mansioni di carrellista full time: “ Come orario nei mesi di maggio e giugno ho sempre fatto di media otto ore/giorno compreso il sabato, a volte anche di piu' di ossia anche 10 ore/giorno arrivando prima alla mattina ossia a volte alle 6, invece negli altri mesi non ho mai avuto un orario fisso, dipendeva da quanto lavoro c'era da fare, la media era di circa sei ore di lavoro/giorno dalle 8 alle 16 o 17 con pausa a metà giornata dalle 12 alle 14. Io ho sempre avuto il cartellino marcatempo, credo l' avessimo tutti. I miei compiti erano vari, sia carico, che altre incombenze, ad esempio buttare le carote nelle vasche;
il piazzale è grande e siamo sempre stati tanti operai. Non so che orario abbia svolto il ricorrente nel periodo di causa novembre 2021/luglio 2022 , non avevamo tutti lo stesso orario. Lo vedevo a volte in piazzale quindi confermo che ha lavorato lì, ma gli orari precisi non li so . Qualche volta ho lavorato in squadra con lui, ma in singole operazioni quali carico/scarico camion, e non già per l' intera giornata, quindi ribadisco che i suoi orari complessivi non li so. Come ho già detto, io ho sempre iniziato di regola alle 8 a parte qualche volta nei mesi di maggio/giugno in cui ho iniziato volte alle sei;
ho sempre finito alle 16 o alle 17, sempre timbrando il cartellino marcatempo. Non ricordo se anche il ricorrente a volte abbia iniziato come me alle 6”.
Da tali deposizioni, numerose e tra loro sostanzialmente convergenti, è attestato unicamente che l' orario di lavoro giorno per giorno del ricorrente era variabile e nei periodi di maggiore intensità la giornata lavorativa iniziava a volte alle sei (vd in particolare testi E , ma parzialmente anche Tes_1 Per_1
TA SE), non anche invece che il ricorrente abbia sistematicamente lavorato :
- in generale per 66 ore settimanali, così distribuite: dalle 05:15 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì; dalle 05:15 alle 12:30 il sabato;
- nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 per 80,50 ore così distribuite: dalle 05:15 alle 12:00 e dalle
14:00 alle 20:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e dalle 06:00 alle 10:00 la domenica.
come allegato e presupposto dalla domanda di pagamento a saldo per lavoro straordinario come azionata
Tenuto conto che le buste paga in atti portano il riconoscimento di lavoro straordinario, il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova rigorosa dello svolgimento sistematico dell' orario come allegato in quanto solo da tale prova deriva la sussistenza di un credito a saldo per euro 10.694,06. Le deposizioni e parzialmente TA SE invece riscontrano Tes_1 Per_1
unicamente, in modo tra loro convergente, che l' orario di lavoro del ricorrente, così come in genere dei conservieri PEF, nelle singole giornate era variabile, nel senso che poteva iniziare alle sei o anche dopo, dipendeva dal programma di lavoro della giornata, e la fine lavoro, e dunque il numero di ore lavorate, dipendeva giorno per giorno dall' ultimazione dei lavori programmati nella giornata stessa.
Si tratta di riscontro, non solo, ovviamente, ben diverso dalla prova circa l'allegata sistematica prestazione di attività nei mesi di maggio, giugno e luglio 2022 per 80,50 ore/settimana e negli altri mesi azionati per 66 ore settimanali, ma anche per genericità tale da non consentire verifica alcuna circa lo svolgimento di lavoro straordinario ulteriore rispetto a quello già retribuito in busta paga.
Il ricorso va dunque rigettato per inadempimento dell' onere di prova gravante sul ricorrente.
Spese di lite compensate per la natura delle questioni trattate e per oggettiva difficoltà di ricostruzione dell' orario derivante dalla mancata rilevazione da parte dell' azienda quanto al ricorrente, diversamente rispetto alla generalità dei colleghi, mediante cartellino marcatempo.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia – udienza 9.12.2025
Il Giudice