CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, elett.te dom.to in Civitavecchia alla via P.Gobetti n.11 presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Mauro Mocci che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Riccardo Fiorentini, presso lo studio del quale in Roma, Piazza della Cancelleria
n. 85 è elettivamente dom.ta
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.423/2022 depositata il 14/12/2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva l'annullamento della intimazione di pagamento n.09720199026739625000 pervenuta a mezzo posta in data 09/01/2020 con la richiesta di pagamento per contributi relativi alle CP_2
seguenti cartelle di competenza della del lavoro ed esattamente : 1) avv. Parte_2
add. n. 39720160006927441000 per Euro 1.667,01; 2) avv. add. n.
39720160023152002000 per Euro 2.222,81; 3) avv.add.n.39720170009146581000
1 per Euro 4.378,57; nonchè di tutti gli atti, preordinati conseguenti e connessi perché intimazione e preavviso di ipoteca nulli, inesistenti illegittimi ed infondati in fatto e diritto.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con la sentenza gravata il Tribunale premetteva che l' nel ricorso, aveva Pt_1
sollevato eccezioni formali che, secondo la prospettazione, avrebbero determinato la nullità dell'intimazione di pagamento (provenienza dell'atto da parte di un dipendente privato, la mancata indicazione del responsabile del Parte_3
procedimento; la mancata indicazione specifica degli interessi); che quindi le contestazioni riguardavano la sola regolarità formale dell'atto di intimazione di pagamento e come tali deducibili nelle forme ordinarie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento come previsto dall'art. 29, 2^ comma del d.lgs. n. 46/99; che quindi, che la notifica dell'atto di intimazione impugnato è intervenuta il 9.1.2020, come dedotto in narrativa dallo stesso ricorrente, ed il deposito del ricorso il 21.2.2020, il ricorso è pertanto inammissibile perché tardivo.
Con atto di gravame l'appellante ha lamentato Il giudice avrebbe errato nel Contr motivare in quanto le notifiche fornite e depositate da non sarebbero state regolari, e non avendo chiamato in causa l'Ente creditore ovvero l' , unico CP_2 soggetto deputato a fornire la prova dell'eventuale notifica.
Secondo l'appellante, quindi, il giudicante avrebbe erroneamente < Contr buono e valide le fotocopie delle notifiche depositate da , senza verificarne la loro validità….ha depositato delle semplici fotocopie contestate….inutilizzabilità in giudizio delle fotocopie delle raccomandate comunicate…Quindi essendo del tutto inesistenti le notifiche depositate da per le ragioni ben precisate sia in CP_4
ricorso che nelle note conclusive, mai il giudicante avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, ma al contrario accoglierlo….>>
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Osserva preliminarmente la Corte che il disconoscimento non deve essere affetto da genericità ovvero sguarnito di ogni «indicazione specifica di eventuali difformità»; ed anche tempestivo.
Si rileva poi che in sede di ricorso di primo grado lo stesso appellante ha candidamente ammesso quanto segue:- “AVVERSO E PER
2 L'ANNULLAMENTO della intimazione di pagamento n.09720199026739625000 pervenuta a mezzo posta in data 09/01/2020 con la richiesta di pagamento per contributi relativi alle seguenti cartelle di competenza della Magistrato del CP_2
lavoro ed esattamente : 1) avv. add. n.39720160006927441000 per Euro 1.667,01;
2) avv. add.n.39720160023152002000 per Euro 2.222,81; 3) avv.add.n.39720170009146581000 per Euro 4.378,57”
La costituzione di di primo grado è del 14.1.2021; il primo atto odve con CP_4
grande sforzo può immaginarsi di riscontrare una generica contestazione della mai prima contestata notifazione pare rinvenirsi nelle note autorizzate di parte ricorrente in prime cure del 6.12.2022 dove si legge < depositata e contestata perché non eguale e conforme all'orginale in violazione di legge, la Cassazione con Ord. N.3331 dell'11/02/20 ha stabilito la inutilizzabilità delle fotocopie della documentazione e degli avvisi di ricevimento>>.
All'evidenza tale doglianza è da un lato smentata dalla dichiarazione di intervenuto ricevimento contenuta nel ricorso ( con censura ai limiti del 96 c.p.c.) dall'altro è del tutto generica ed inammissibile. Inoltre essnedo intervenuta nell'ultimo momento utile per il dialogo processuale è del tutto tardiva.
Per quel che attiene ai tempi del disconoscimento la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione
(Cass., sez. VI-3, 6 febbraio 2019, n.3540).
È indispensabile un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, in ragione dell'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario: non si può intendere, pertanto, come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte (Cass., sez. lav., 3 giugno 2019, n.
15113).
Nel consegue il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 3.402,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà
3 atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, elett.te dom.to in Civitavecchia alla via P.Gobetti n.11 presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Mauro Mocci che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Riccardo Fiorentini, presso lo studio del quale in Roma, Piazza della Cancelleria
n. 85 è elettivamente dom.ta
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.423/2022 depositata il 14/12/2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante chiedeva l'annullamento della intimazione di pagamento n.09720199026739625000 pervenuta a mezzo posta in data 09/01/2020 con la richiesta di pagamento per contributi relativi alle CP_2
seguenti cartelle di competenza della del lavoro ed esattamente : 1) avv. Parte_2
add. n. 39720160006927441000 per Euro 1.667,01; 2) avv. add. n.
39720160023152002000 per Euro 2.222,81; 3) avv.add.n.39720170009146581000
1 per Euro 4.378,57; nonchè di tutti gli atti, preordinati conseguenti e connessi perché intimazione e preavviso di ipoteca nulli, inesistenti illegittimi ed infondati in fatto e diritto.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con la sentenza gravata il Tribunale premetteva che l' nel ricorso, aveva Pt_1
sollevato eccezioni formali che, secondo la prospettazione, avrebbero determinato la nullità dell'intimazione di pagamento (provenienza dell'atto da parte di un dipendente privato, la mancata indicazione del responsabile del Parte_3
procedimento; la mancata indicazione specifica degli interessi); che quindi le contestazioni riguardavano la sola regolarità formale dell'atto di intimazione di pagamento e come tali deducibili nelle forme ordinarie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento come previsto dall'art. 29, 2^ comma del d.lgs. n. 46/99; che quindi, che la notifica dell'atto di intimazione impugnato è intervenuta il 9.1.2020, come dedotto in narrativa dallo stesso ricorrente, ed il deposito del ricorso il 21.2.2020, il ricorso è pertanto inammissibile perché tardivo.
Con atto di gravame l'appellante ha lamentato Il giudice avrebbe errato nel Contr motivare in quanto le notifiche fornite e depositate da non sarebbero state regolari, e non avendo chiamato in causa l'Ente creditore ovvero l' , unico CP_2 soggetto deputato a fornire la prova dell'eventuale notifica.
Secondo l'appellante, quindi, il giudicante avrebbe erroneamente < Contr buono e valide le fotocopie delle notifiche depositate da , senza verificarne la loro validità….ha depositato delle semplici fotocopie contestate….inutilizzabilità in giudizio delle fotocopie delle raccomandate comunicate…Quindi essendo del tutto inesistenti le notifiche depositate da per le ragioni ben precisate sia in CP_4
ricorso che nelle note conclusive, mai il giudicante avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, ma al contrario accoglierlo….>>
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Osserva preliminarmente la Corte che il disconoscimento non deve essere affetto da genericità ovvero sguarnito di ogni «indicazione specifica di eventuali difformità»; ed anche tempestivo.
Si rileva poi che in sede di ricorso di primo grado lo stesso appellante ha candidamente ammesso quanto segue:- “AVVERSO E PER
2 L'ANNULLAMENTO della intimazione di pagamento n.09720199026739625000 pervenuta a mezzo posta in data 09/01/2020 con la richiesta di pagamento per contributi relativi alle seguenti cartelle di competenza della Magistrato del CP_2
lavoro ed esattamente : 1) avv. add. n.39720160006927441000 per Euro 1.667,01;
2) avv. add.n.39720160023152002000 per Euro 2.222,81; 3) avv.add.n.39720170009146581000 per Euro 4.378,57”
La costituzione di di primo grado è del 14.1.2021; il primo atto odve con CP_4
grande sforzo può immaginarsi di riscontrare una generica contestazione della mai prima contestata notifazione pare rinvenirsi nelle note autorizzate di parte ricorrente in prime cure del 6.12.2022 dove si legge < depositata e contestata perché non eguale e conforme all'orginale in violazione di legge, la Cassazione con Ord. N.3331 dell'11/02/20 ha stabilito la inutilizzabilità delle fotocopie della documentazione e degli avvisi di ricevimento>>.
All'evidenza tale doglianza è da un lato smentata dalla dichiarazione di intervenuto ricevimento contenuta nel ricorso ( con censura ai limiti del 96 c.p.c.) dall'altro è del tutto generica ed inammissibile. Inoltre essnedo intervenuta nell'ultimo momento utile per il dialogo processuale è del tutto tardiva.
Per quel che attiene ai tempi del disconoscimento la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione
(Cass., sez. VI-3, 6 febbraio 2019, n.3540).
È indispensabile un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, in ragione dell'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario: non si può intendere, pertanto, come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte (Cass., sez. lav., 3 giugno 2019, n.
15113).
Nel consegue il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 3.402,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà
3 atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
4