Decreto cautelare 6 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 4 marzo 2019
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2020
Sentenza 7 agosto 2020
Decreto decisorio 27 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 15 novembre 2024
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Inammissibile
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 28/02/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01739/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06918/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 10 febbraio 2025 da JO IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la correzione
della sentenza n. 9182 del 24 ottobre 2024, pubblicata il 15 novembre 2024, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 6918 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e preso atto della richiesta di passaggio in decisione formulata dall’avvocato Magaldi;
Vista la sentenza n. 9182 del 24 novembre 2024, pubblicata il 15 novembre 2024, con cui questa Sezione ha respinto il ricorso n. 6918 del 2020 originariamente proposto dal ricorrente AN IA e successivamente riassunto con atto del 20.05.2024 dagli eredi RO IA, AR RM IA, IZ IA e SA IA per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sez. VI, n. 2043/2020, resa tra le parti;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto che con l'istanza suddetta IO JO chiede la correzione di errore materiale riscontrato nella sentenza, facendo rilevare che nell’epigrafe della menzionata sentenza viene indicato il nominativo dell’appellante originario AN IA in luogo degli appellanti in riassunzione RO IA, AR RM IA, IZ IA e SA IA che in seguito all’interruzione del giudizio dichiarata con ordinanza n. 454/2024, avevano provveduto ritualmente a riassumerlo con atto del 20 maggio 2024;
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, trattandosi di meri errori materiali e comunque di omissioni cui è possibile rimediare attraverso il procedimento di correzione di cui all’art. 86 del codice del processo amministrativo (cfr. anche, sul punto, Cass. Civ., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. Civ., sez. III, 10 gennaio 2011, n. 293);
Rilevato che sulla suddetta istanza non si è registrata opposizione alcuna da parte dei soggetti costituiti;
Ritenuto che si rende di conseguenza necessario procedere anche alla correzione dell’errore materiale nella parte dispositiva;
Considerato pertanto di effettuare, con riguardo alla citata sentenza n. 9182 del 24 ottobre 2024, pubblicata il 15 novembre 2024, di questa stessa Sezione, le correzioni di seguito indicate:
a) alla pag. 1 nell’epigrafe il nome del ricorrente “ AN IA ” viene sostituito con i nomi “ RO IA, AR RM IA, IZ IA e SA IA ”;
b) alla pag. 15, nel primo periodo della parte dispositiva, la parola “ Condanna l’appellante ” viene sostituita con le parole “ Condanna gli appellanti in solido tra loro ”;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO