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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1781/2024 promossa da
, nato a [...], Brasile, in data 19 settembre 1976 (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi C.F._1
Colombino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, al Corso Francesco
Ferrucci n. 46
attore contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano nato a [...] Persona_1
Martino in Pensilis (CB) in data 23 gennaio 1869 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che il ricorrente, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbia correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
1 - di rigettare la domanda per difetto di adeguata prova sulle condizioni di comunicabilità e acquisibilità della cittadinanza italiana;
- in via subordinata, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 della L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 26/11/2024;
- in via ulteriormente subordinata, di disporre un congruo rinvio della causa nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2 2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
***
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che parte attrice ha adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile (c.d. portale
“Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'attore ha poi dato contezza delle lunghe liste di attesa per la convocazione, depositando documentazione estratta dal sito web del Consolato di San Paolo dalla quale si evince che la lista d'attesa è attualmente di circa 12 anni. L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
3 A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dal richiedente, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dallo stesso, che ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la
P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie l'istante ha documentato di non essere riuscito nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
***
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il [...] e Persona_1 precisamente, a San Martino in Pensilis (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da coniugato con , al figlio nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
18/08/1900;
- da coniugatosi con , al figlio nato il Persona_3 Controparte_2 Parte_1
20/09/1943;
- da coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_4 Parte_1
nato il [...].
[...]
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
Nel caso di specie la linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana.
E' poi infondata la doglianza di parte convenuta in ordine all'asserita assenza di prova in ordine alla conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo, ed alla sua comunicabilità ai discendenti.
Al riguardo si evidenzia come il si sia limitato a contestazioni del tutto generiche e sfornite CP_1 di documentazione a supporto, non avendo allegato alcun atto comprovante la rinuncia alla
4 cittadinanza italiana dell'avo in relazione al quale l'attore, come visto, ha invece Persona_1 provveduto ad allegare il certificato negativo di naturalizzazione.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 Controparte_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1781/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 5.04.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1781/2024 promossa da
, nato a [...], Brasile, in data 19 settembre 1976 (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi C.F._1
Colombino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, al Corso Francesco
Ferrucci n. 46
attore contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano nato a [...] Persona_1
Martino in Pensilis (CB) in data 23 gennaio 1869 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che il ricorrente, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbia correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
1 - di rigettare la domanda per difetto di adeguata prova sulle condizioni di comunicabilità e acquisibilità della cittadinanza italiana;
- in via subordinata, di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 della L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 26/11/2024;
- in via ulteriormente subordinata, di disporre un congruo rinvio della causa nell'attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2 2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
***
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che parte attrice ha adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo in Brasile (c.d. portale
“Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'attore ha poi dato contezza delle lunghe liste di attesa per la convocazione, depositando documentazione estratta dal sito web del Consolato di San Paolo dalla quale si evince che la lista d'attesa è attualmente di circa 12 anni. L'esistenza di tali lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
3 A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dal richiedente, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dallo stesso, che ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la
P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie l'istante ha documentato di non essere riuscito nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
***
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il [...] e Persona_1 precisamente, a San Martino in Pensilis (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da coniugato con , al figlio nato il Persona_1 Persona_2 Persona_3
18/08/1900;
- da coniugatosi con , al figlio nato il Persona_3 Controparte_2 Parte_1
20/09/1943;
- da coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_4 Parte_1
nato il [...].
[...]
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
Nel caso di specie la linea di discendenza è tutta maschile, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana.
E' poi infondata la doglianza di parte convenuta in ordine all'asserita assenza di prova in ordine alla conservazione della cittadinanza italiana in capo all'avo, ed alla sua comunicabilità ai discendenti.
Al riguardo si evidenzia come il si sia limitato a contestazioni del tutto generiche e sfornite CP_1 di documentazione a supporto, non avendo allegato alcun atto comprovante la rinuncia alla
4 cittadinanza italiana dell'avo in relazione al quale l'attore, come visto, ha invece Persona_1 provveduto ad allegare il certificato negativo di naturalizzazione.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 Controparte_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1781/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 5.04.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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