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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1000/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ – società inaccomandita semplice Parte_1
(partita IVA ), ( cf ), P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 Pt_2
(cf ) rappresentati e difesi dall'avv. Augusto D'AMICO del
[...] C.F._2 foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania DI NICOLA del foro di Avezzano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
cf ) e per essa come mandataria (cf Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
) rappresentata e difesa dall'avv. Alessia DE AMBROSIIS del foro di Teramo P.IVA_4 ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 365/24 del Tribunale di Avezzano del 15 ottobre 2024
in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Avezzano ha rigettato con compensazione integrale delle spese di lite (atteso il contrasto giurisprudenziale su alcune questioni), l'opposizione proposta da Parte_5
[...
[...] ( di seguito, e per brevità, nonché da
[...] Parte_5 Parte_6
, rispettivamente nella veste di debitore principale e di garanti (in forza di fideiussione
[...] specifica sino alla concorrenza dell'importo di € 126.000,00), al decreto n. 263/20 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 90.462,93 Controparte_1 derivante dall'esposizione debitoria maturata sul contratto di mutuo chirografario n. 68/478607 del
13 ottobre 2015.
1.2. Nel corpo della motivazione, il primo giudice ha ricostruito la vicenda processuale nei termini di seguito indicati:
- le principali ragioni dell'opposizione hanno riguardato il merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria e quindi la nullità del mutuo perché sottoscritto al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata sul rapporto di conto corrente n. 068/000764/85, la violazione dell'art. 40 TUB,
l'assenza di requisiti per la risoluzione del contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura con riguardo agli interessi moratori.
- muovendo da queste premesse, gli opponenti hanno spiegato un'articolata domanda riconvenzionale volta a conseguire la restituzione delle spese corrisposte per la firma del mutuo e della somma comunque versata all'istituto di credito e per la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione al CRIF da liquidarsi in via equitativa;
- l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione al pari anche della cessionaria del credito, (costituitasi per il tramite dalla mandataria in epoca antecedente alla Parte_3
data della prima udienza di comparizione);
1.3. Le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata possono essere suddivise in due parti:
- nella prima, vanno inserite le questioni afferenti alla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria;
- a tale riguardo, è risultato per tabulas che l'importo mutuato è andato a confluire sul rapporto di conto corrente acceso a nome della società che all'epoca presentava in effetti Parte_1 un'esposizione debitoria corrispondente a tale somma;
- in definitiva, le parti hanno inteso concludere un'operazione con cui hanno sostituito la fonte del debito (dal conto corrente al mutuo) sicchè non si ravvisano profili di nullità;
- tale conclusione non può ritenersi contestata neppure laddove si volesse attribuire al contratto non la veste giuridica di mutuo, bensì di pactum de non petendo o comunque di promessa di pagamento;
2 - nell'attesa che sul tema della validità del mutuo con finalità solutorie si esprimano le Sezioni Unite
(a cui, in effetti, al tempo, la questione era stata rimessa) è stata data prevalenza alla tesi giurisprudenziale che esclude profili di nullità;
- ad analoghe conclusioni, si è pervenuti anche per quanto concerne i restanti profili di doglianza;
in particolare, infatti, la risoluzione è stata correttamente esercitata dall'istituto di credito secondo quanto previsto dalla clausola risolutiva espressa (che subordinava lo scioglimento al mancato pagamento anche di una sola rata); l'usura sopravvenuta deve escludersi alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. (nella sentenza n. 19597/20), tuttavia il tasso iniziale degli interessi moratori (pari al 6,90%) è risultato (comparato con il TEGM previsto nel decreto ministeriale di riferimento) inferiore, senza necessità di applicazione della maggiorazione del 2,1%, sotto soglia;
- nella seconda parte, invece, è stata esaminata la riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
- quanto alle spese per € 1.050,00, è stato rilevato che sono state previste (all'art. 2) del contratto di mutuo;
- la richiesta di restituzione delle somme pagate in dipendenza del suddetto contratto risulta logicamente in contraddizione con la tesi sostenuta dell'assenza della traditio del denaro;
- quanto alla pretesa risarcitoria, dopo aver diffusamente illustrato (anche attraverso il richiamo a riferimenti normativi) il funzionamento della CRIF e della CR, è stata evidenziata l'assenza di un adeguato riscontro probatorio della domanda di risarcimento danni nel senso che, trattandosi comunque di un danno-conseguenza, è indispensabile fornire la dimostrazione del pregiudizio sofferto;
1.4. La pronunzia del tribunale marsicano è stata tempestivamente impugnata dagli opponenti della prima ora mediante l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal giudice di prime cure sulla validità del mutuo.
Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, il contratto non va inquadrato nello schema tipico del mutuo in quanto l'obiettivo dell'istituto di credito era unicamente sostituire la fonte del proprio credito dal conto corrente ad un nuovo negozio.
Tuttavia, una tale finalità (che peraltro si pone in antitesi rispetto alla concessione del termine sino al
15 ottobre 2020, per il pagamento del dovuto) si sarebbe potuta perseguire attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro.
Con il secondo motivo, invece, è stato lamentato il mancato rilievo sul difetto di legittimazione della cessionaria e della mandataria.
3 Quanto alla prima, in particolare, è stata contestata l'inidoneità della documentazione prodotta in quanto, in assenza del contratto di cessione, la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB non può valere, in linea peraltro con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ad assolvere all'onere probatorio posto a carico della cessionaria.
Con riguardo invece alla mandataria (Dovalue), la censura ha interessato la violazione dell'art. 2 comma 6 L. 130/99 trattandosi cioè di un soggetto sprovvisto della necessaria (in quanto prevista dall'art. 106 TUB) iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività (disciplinata dal comma 3 lettera c) della medesima disposizione).
Parte Si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande riconvenzionali rigettate in primo grado e riprodotte (senza formulare alcuna specifica censura in tal senso) unicamente in sede di conclusioni del libello introduttivo del presente giudizio.
Ad ogni buon conto, su tali domande l'istituto di credito ha preso compiuto posizione anche nel merito deducendone l'infondatezza.
Infine, la medesima parte ha anche chiesto la propria estromissione dal giudizio avendo ceduto il credito.
La cessionaria, a sua volta, ha parimenti sollevato l'inammissibilità del secondo motivo di gravame in quanto la contestazione della legittimazione o comunque della titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio è intervenuta tardivamente soltanto in sede di gravame.
La stessa parte ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine alle pretese restitutorie e risarcitorie (oggetto della iniziale domanda riconvenzionale) trattandosi di profili sui quali può essere chiamata a rispondere unicamente la banca.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, qualche cenno si impone sull'ordinanza del 20 marzo 2025 in cui è stato indicato un relatore diverso dall'estensore.
Balza all'evidenza che si sia trattato di un mero errore materiale per nulla idoneo ad inficiare la validità del provvedimento che risulta innanzitutto (e come assolutamente necessario) sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio la cui composizione deve ritenersi altrettanto corretta.
4 3.L'appello (che in effetti per taluni profili rasenta l'inammissibilità) è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.
Per ragioni di ordine logico e sistematico, nella disamina dei motivi, che deve essere condotta separatamente, occorre prendere le mosse dalla questione relativa al lamentato difetto di legittimazione della cessionaria e della mandataria nei termini già indicati nelle pagine che precedono.
3.1.1. L'assunto sostenuto dagli appellanti non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità (trattasi del provvedimento n. 21821 del 2023) ha chiarito che:
- Quanto alla cessionaria del credito, si tratta di accertare più che il proprio difetto di legittimazione attiva, la titolarità in capo alla medesima della situazione giuridica;
- Rientra, pertanto, nell'onere della controparte contestare tempestivamente, anche al fine di scongiurare l'applicazione del principio di non contestazione con relativo esonero da qualsivoglia dimostrazione, l'esistenza di tale titolarità;
- La pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, può risultare di per sé stessa idonea a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria purchè nel suddetto documento siano presenti chiare ed inequivoche indicazioni circa il fatto che anche il credito oggetto di causa sia ricompreso nella cessione;
- In altri termini, ferma la possibilità per la cessionaria di produrre ulteriore documentazione utile per affermare la propria titolarità, è necessario che la parte ceduta non sia tenuta ad uno sforzo ulteriore per verificare se la pretesa fatta valere nei suoi confronti è ricompresa o meno nella cessione;
Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie in esame e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Dalla disamina del fascicolo d'ufficio del primo grado è emerso che:
- La cessionaria si è regolarmente costituita in primo grado mediante il deposito della comparsa in data 23 giugno 2021;
- Né con la prima difesa utile (ovvero nelle note di trattazione del 22 febbraio 2022) né invero anche nei successivi scritti difensivi gli opponenti hanno sollevato contestazioni in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria;
- Una siffatta censura in effetti è stata sollevata, ma (facendo buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati) dapprima in sede di memoria di replica e successivamente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
5 - Con la proposizione infatti del secondo motivo di gravame, ed i garanti Parte_1
hanno lamentato l'inidoneità della documentazione (segnatamente della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (numeri 138 del 24 novembre 2020 e n. 140) prodotta essendo di contro indispensabile il deposito (in effetti non avvenuto) del contratto di cessione;
- In primo grado, invece, con la prima memoria ex art 183 cpc (comunque successiva alla costituzione della cessionaria) è stato comunque dedotto quanto segue: “La Banca Bcc di Roma non era più titolata alla richiesta del presunto credito in virtù di cessione del credito in favore della società con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n.
7. A seguito di Pt_7
tale cessione, la società a far data dal 18.11.2020 è divenuta esclusiva titolare Pt_4
del credito relativa alla posizione oggetto di contenzioso e ne consegue la decadenza della
Banca Bcc di Roma dalla posizione di legittimato attivo” (cfr pag 2);
- A nulla rileva, nell'ottica di volere comportare una sorta di remissione in termini ai fini della tempestività della contestazione, il fatto che in effetti la cessionaria dopo il deposito della conclusionale in primo grado abbia depositato la dichiarazione di cessione;
A fronte del quadro così tratteggiato, deve per converso osservarsi che:
- Non vertendosi in un'ipotesi di difetto di legittimazione, la contestazione sulla titolarità del credito da parte della cessionaria avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente nella prima difesa utile;
- In caso contrario, deve ritenersi (trattandosi di un aspetto strettamente afferente al merito) applicabile il principio di non contestazione sicchè l'eventuale carenza della documentazione non può assumere alcuna rilevanza decisiva;
- A corroborare ulteriormente tale opzione interpretativa vi è anche che il contratto di cessione del credito non esige il rispetto di un requisito di forma (ad substantiam e neppure ad probationem) e pertanto, non entrando in campo profili di interesse pubblico, nulla osta all'applicazione nel caso di specie del principio oramai codificato all'art. 116 cpc;
- Il risultato che ne deriva, in linea con quella che è la finalità processuale del principio di non contestazione, è il sostanziale esonero per la parte che agisce dal dover dimostrare la circostanza della titolarità del credito;
- Ad ogni buon conto, nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2020 n.
138, vi sono chiari riferimenti che consentono agevolmente di concludere che la cessione ha riguardato anche il mutuo per cui è causa;
- In particolare, infatti, si legge nel suddetto documento “Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei
6 finanziamenti. In particolare, e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG”;
- La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (cfr Cass Civ, Sez I, 20.7.2023 n. 21821);
- A tal fine è sufficiente rilevare che vi è un cenno ai finanziamenti ed ai rapporti comunque
Parte facenti capo a ed inoltre dell'operazione di cessione è stata ampia contezza anche nella visura camerale della cessionaria (prodotta agli atti di causa);
3.1.2. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la posizione di Pt_4 per la quale è stata lamentata la mancata iscrizione nell'apposito albo previsto dall'art. 106 TUB da ritenersi alla stregua di un requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività di riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera c) l. 130/99.
In effetti (è tanto vero che la decisione è stata menzionata anche dagli appellanti), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul
7 diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”
(cfr Cass Civ, Sez III, 18.3.2024 n. 7243)
Gli appellanti hanno sostenuto il tratto non vincolante della suddetta decisione muovendo dall'assunto che la norma che impone l'iscrizione nell'apposito albo deve intendersi imperativa.
L'assunto, tuttavia, non persuade e di conseguenza non può essere condiviso.
Nella parte motiva della decisione della S.C. infatti risulta specificato che “..in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
"preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi”.
Sono state dunque chiarite (mediante l'esegesi della norma) le ragioni che devono portare ad escludere la sua natura imperativa.
A fronte di tale quadro, gli appellanti si sono, invero genericamente, limitati a sostenere che l'indispensabilità della iscrizione nell'albo è elemento di per sé solo sufficiente ai fini della qualificazione della norma.
Una tale argomentazione, però, non risulta sufficiente per superare il percorso argomentativo del precedente di legittimità facendo in tal modo venire meno le ragioni per potervi derogare mediante una soluzione interpretativa di segno contrario.
Per tali ragioni quindi il motivo di appello deve essere rigettato.
3.2.1. Risolta la questione della titolarità in capo alla cessionaria e della legittimazione della mandataria, è possibile passare allo scrutinio del primo motivo relativo alla validità del contratto di mutuo.
Anche su tale aspetto, le doglianze degli appellanti si appalesano infondate in punto di diritto prima ancora che in fatto.
Ed infatti, nelle more del presente giudizio di appello le Sezioni Unite (dinanzi alle quali la questione era stata sollevata già pendente il primo grado tanto che lo stesso giudice nella sentenza impugnata ha dato atto della situazione) hanno definitivamente composto il contrasto interpretativo sulla validità del mutuo (anche invero sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo stragiudiziale) stabilendo il seguente principio di diritto “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata,
8 ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (cfr Cass Civ, Sez Un.
5.3.2025 n. 5841).
A fronte, allora, di tale chiara opzione interpretativa a nulla rileva ai fini della decisione che:
- In effetti, l'ammontare della somma mutuata sia sostanzialmente identica all'ammontare dell'esposizione debitoria presente sul rapporto di conto corrente n. 068/000764/85 intestato alla società ; Parte_1
- La somma mutuata è stata accreditata direttamente sul predetto conto;
- In tal modo, in effetti, la banca ha costituito un nuovo titolo del proprio credito;
- Anche il primo giudice abbia sollevato dubbi sulla qualificazione del contratto come mutuo optando per altre opzioni (quali promessa di pagamento o comunque pactum de non petendo);
A completamento di quanto sin esposto è possibile aggiungere che già in precedenza la S.C. ha chiarito (con un indirizzo da ritenersi certamente prevalente) che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr Cass Civ, Sez. III, 25.7.2022 n. 23149).
In altri termini, la sostanziale individuazione di un nuovo titolo del credito, in difetto di elementi da cui poterne desumere la invalidità, deve ragionevolmente portare ad escludere che il mutuo solutorio possa essere affetto da profili di nullità.
In definitiva, gli appellanti, anche in sede di scritti conclusivi, hanno operato una critica all'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite a cui, però, non è consentito, anche alla luce delle ulteriori considerazioni svolte, derogare.
Per tale ragione, anche il primo motivo di gravame deve essere rigettato.
4. Qualche cenno, si impone, per mera completezza espositiva, sulla riconvenzionale spiegata in primo grado, rigettata ed in effetti reiterata dagli appellanti in sede di gravame.
9 Sul punto, devono essere certamente condivise le considerazioni svolte dall'istituto di credito sull'inammissibilità della domanda in quanto gli appellanti si sono limitati a chiedere la restituzione delle somme corrisposte, il superamento del limite soglia ai fini dell'usura e la condanna della banca al risarcimento dei danni.
Poiché su ciascuno di questi profili la sentenza di primo grado ha preso compiuto posizione, secondo i nuovi principi che caratterizzano il giudizio di appello, non può ritenersi sufficiente la mera riproposizione delle questioni nelle conclusioni.
In altri termini, gli appellanti avrebbero dovuto censurare nel dettaglio la ratio decidendi che per ciascuno degli aspetti menzionati ha stabilito:
a) La contraddittorietà della richiesta restitutoria con l'assunto della assenza di traditio del denaro;
b) L'assenza della prova del superamento del tasso soglia perché l'aggio degli interessi di mora
è risultato sin dall'origine al di sotto del limite previsto dal decreto ministeriale di riferimento;
c) Il danno da illecita segnalazione alla CRIF o CR è un danno conseguenza è quindi in quanto tale oltre che presupporre profili di invalidità a monte del titolo da cui è derivata, deve essere, seppur ben potendo ricorrere a criteri presuntivi, essere dimostrata;
Analogamente, la richiesta di CTU non può trovare accoglimento in quanto fondata sull'assunto della invalidità del mutuo e dell'usura.
5.In ultimo, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di ciascuna delle parti appellate la somma di € 7.160,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 con applicazione valori minimi attesa la non particolare complessità delle
10 questioni esaminate) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6. Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello proposto consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente (in questo caso appellante ed appellanti incidentali) di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione previa verifica della correttezza di quello indicato al momento dell'iscrizione a ruolo
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 365/24 del Tribunale di Avezzano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle controparti delle spese del presente grado che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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