Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2009, n. 23079
CASS
Sentenza 30 ottobre 2009

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Massime1

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alle legge n. 689 del 1981, il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell'art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l'accoglimento dell'opposizione "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente", non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l'Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui all'art. 22, comma terzo, della medesima legge n. 689, la quale, pur menzionando l'ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell' art. 204-bis cod. strada, anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell'opponente di allegare la copia del verbale opposto.

Commentario1

  • 1L'onere della prova nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa
    Prof. Raffaele Vairo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 luglio 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2009, n. 23079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23079
Data del deposito : 30 ottobre 2009

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