Sentenza 30 ottobre 2009
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alle legge n. 689 del 1981, il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell'art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l'accoglimento dell'opposizione "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente", non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l'Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui all'art. 22, comma terzo, della medesima legge n. 689, la quale, pur menzionando l'ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell' art. 204-bis cod. strada, anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell'opponente di allegare la copia del verbale opposto.
Commentario • 1
- 1. L'onere della prova nelle cause di opposizione a sanzione amministrativaProf. Raffaele Vairo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2009, n. 23079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23079 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO VERCELLI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GE IV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 72/2004 del GIUDICE DI PACE di VARALLO, depositata il 28/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l?accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
L?Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli ricorre avverso la sentenza in data 22.1.04, depositata il 28.1.04, con la quale il Giudice di Pace di Varallo Sesia ha accolto l?opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. alla L. n. 689 del 1981, art. 22, proposta da LI RV, avverso un verbale, elevato dai Carabinieri di Borgosesia, di contestazione di un?infrazione stradale, sul rilievo che la mancata costituzione in giudizio dell?amministrazione opposta non avrebbe consentito di accertare l?eventuale responsabilita?
dell?opponente, con conseguente necessita? L. n. 689 del 1981, ex art. 23 di assolverlo dall?addebito per insufficienza di prove.
Al ricorso, con il quale l?Avvocatura dello Stato ha dedotto, apparenza della motivazione, errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 (1^ motivo), violazione e falsa applicazione dell?art.2700 c.c. (2^ motivo), non ha resistito l?intimato.
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che la proposizione del ricorso, ritualmente proposto dall?avvocatura erariale, che nessuna doglianza ha in proposito dedotto, cosi? accettando il contraddittorio, ha sanato, a termini del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. n. 3117/06) l?irregolarita?
derivante dalla non corretta indicazione dell?amministrazione evocata (periferica, anziche? centrale) nel giudizio di primo grado. Il ricorso deve essere accolto.
La motivazione esposta, seppure non apparente, poiche? il giudice di merito ha enunciato le ragioni di principio (erronee per quanto si dira? oltre), in base alle quali ha ritenuto di accogliere l?opposizione, e? palesemente incorsa nella non corretta applicazione delle regole processuali dettate dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, che richiamato dall?art. 204 bis nuovo C.d.S. in tema di opposizioni a verbali stradali, prevede l?acquisizione di ufficio, disposta dal giudice adito con il decreto che fissa l?udienza di comparizione della "copia del rapporto con gli atti relativi all?accertamento, nonche? alla contestazione o notificazione della violazione" (comma 2). Tali atti, che l?amministrazione opposta e? tenuta a far pervenire al giudice in ogni caso, anche se non ritenga di doversi costituire, vanno sempre acquisiti al fine di consentire al giudice di pronunziarsi sulla opposizione, il cui accoglimento o rigetto, tenuto conto anche degli incisivi poteri inquisitori di cui il medesimo dispone (v. comma 6, circa la possibilita? di disporre anche d?ufficio mezzi di prova), non puo? essere motivato con esclusivo riferimento alla posizione processuale, relativa alla costituzione o meno, assunta delle parti.
Pertanto il giudizio assolutorio emesso ai sensi del penultimo comma dell?articolo citato, prevedente l?accoglimento dell?opposizione "quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita?
dell?opponente", non puo? trovare giustificazione adeguata nella sola circostanza che l?amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice al riguardo di esaminare gli atti del contestarne non solo detta amministrazione, sebbene non costituita, e? tenuta a far pervenire ed il giudice comunque ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, e? tenuto ad allegare al ricorso, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3, disposizione che pur menzionando "l?ordinanza - ingiunzione", per quanto attiene ai ricorsi oppositivi avverso verbali stradali ex art. 204 bis C.d.S., in virtu? dell?operato richiamo, deve intendersi applicabile relativamente alla copia del verbale opposto.
Ne? puo?, infine, tacersi che l?aver desunto elementi decisivi ai fini del giudizio dalla mancata costituzione di una delle parti si pone in netto contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimita? e non oggetto di alcuna deroga in tema di opposizioni a sanzioni amministrative, secondo il quale la qualita? processuale di contumace deve considerarsi del tutto neutra ai fini probatori (v. ex multis, Cass. 4722/81, 3056/82, 6462/84, 4301/85, 10554/94, 12931/98, 10947/03, 10948/03). Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, nella parte deducente violazione di norme di diritto, restando assorbito il secondo;
la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio ad altro Giudice di Pace, che si designa in quello di Vercelli, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del presente giudizio, al Giudice di Pace di Vercelli.
Cosi? deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009