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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2268/2024 promossa
da
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MERY CLEMENTONI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica, Via D'Annunzio, 15;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FILOMENA GRAMENZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Trento E Trieste, 30;
RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE CHE l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti, regolamenti con decreto le condizioni di affidamento delle prole minore delle parti, disponendo, in via principale, l'affidamento esclusivo rafforzato in favore della ricorrente e disciplinando il diritto di visita del resistente, nonché ponendo a carico di quest'ultimo, tenendo conto del reddito di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuzione di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in virtù del 50%.
Con vittoria di spese.”
1 Con memoria difensiva depositata in data 28 gennaio 2025, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare la richiesta di affido esclusivo rafforzato sul minore come richiesto dalla Persona_1 ricorrente, mantenendo l'attuale affidamento condiviso e di conseguenza le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
Contenere l'assegno di mantenimento a carico del sig. nella misura massima di € 300,00. Con Controparte_1 vittoria di spese processuali.
All'udienza del 29 gennaio 2025, il giudice relatore, sentite le parti, formulava la seguente proposta transattiva: affido super esclusivo del minore in favore della ricorrente;
contributo per il mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 350,00.
All'udienza del 25 marzo 2025 la ricorrente personalmente dichiarava di voler accettare la proposta formulata dal giudice;
quanto al resistente, il difensore dava atto della volontà di quest'ultimo di accettare la proposta transattiva, facendo presente di aver depositato nel fascicolo telematico dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'interessato.
I difensori delle parti chiedevano, quindi, rimettersi gli atti al Collegio per la ratifica dell'accordo.
****
Deve ritenersi che le condizioni stabilite nella soluzione transattiva accettata dalle parti, e proposta dallo stesso giudice relatore, siano conformi all'interesse della prole.
L'affidamento esclusivo rafforzato, che senz'altro rappresenta una ipotesi marginale e residuale, nella fattispecie concreta costituisce la soluzione più idonea, soprattutto in ragione del fatto che il resistente risiede in Inghilterra ormai dal
2018, tant'è che non è neanche comparso in udienza, e non ha una frequentazione assidua con il minore, sicché appare necessario consentire alla madre di adottare in autonomia tutte le decisioni attinenti al minore, anche quelle relative alle questioni di maggiore interesse, alle scelte scolastiche, mediche, inerenti la residenza abituale, e alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
Anche rispetto alle questioni economiche le parti hanno raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal tribunale.
Quanto alle spese di lite, alla luce del complessivo contegno processuale delle parti, deve disporsene la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2268/2024
R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) considerato che le condizioni indicate nel verbale d'udienza del 29.1.2025 e accettate dalle parti corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2268/2024 promossa
da
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MERY CLEMENTONI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica, Via D'Annunzio, 15;
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FILOMENA GRAMENZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Trento E Trieste, 30;
RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE CHE l'Ill.mo Tribunale adito, previa convocazione delle parti, regolamenti con decreto le condizioni di affidamento delle prole minore delle parti, disponendo, in via principale, l'affidamento esclusivo rafforzato in favore della ricorrente e disciplinando il diritto di visita del resistente, nonché ponendo a carico di quest'ultimo, tenendo conto del reddito di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuzione di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in virtù del 50%.
Con vittoria di spese.”
1 Con memoria difensiva depositata in data 28 gennaio 2025, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare la richiesta di affido esclusivo rafforzato sul minore come richiesto dalla Persona_1 ricorrente, mantenendo l'attuale affidamento condiviso e di conseguenza le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio.
Contenere l'assegno di mantenimento a carico del sig. nella misura massima di € 300,00. Con Controparte_1 vittoria di spese processuali.
All'udienza del 29 gennaio 2025, il giudice relatore, sentite le parti, formulava la seguente proposta transattiva: affido super esclusivo del minore in favore della ricorrente;
contributo per il mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 350,00.
All'udienza del 25 marzo 2025 la ricorrente personalmente dichiarava di voler accettare la proposta formulata dal giudice;
quanto al resistente, il difensore dava atto della volontà di quest'ultimo di accettare la proposta transattiva, facendo presente di aver depositato nel fascicolo telematico dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'interessato.
I difensori delle parti chiedevano, quindi, rimettersi gli atti al Collegio per la ratifica dell'accordo.
****
Deve ritenersi che le condizioni stabilite nella soluzione transattiva accettata dalle parti, e proposta dallo stesso giudice relatore, siano conformi all'interesse della prole.
L'affidamento esclusivo rafforzato, che senz'altro rappresenta una ipotesi marginale e residuale, nella fattispecie concreta costituisce la soluzione più idonea, soprattutto in ragione del fatto che il resistente risiede in Inghilterra ormai dal
2018, tant'è che non è neanche comparso in udienza, e non ha una frequentazione assidua con il minore, sicché appare necessario consentire alla madre di adottare in autonomia tutte le decisioni attinenti al minore, anche quelle relative alle questioni di maggiore interesse, alle scelte scolastiche, mediche, inerenti la residenza abituale, e alla richiesta di documenti anche validi per l'espatrio.
Anche rispetto alle questioni economiche le parti hanno raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal tribunale.
Quanto alle spese di lite, alla luce del complessivo contegno processuale delle parti, deve disporsene la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2268/2024
R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) considerato che le condizioni indicate nel verbale d'udienza del 29.1.2025 e accettate dalle parti corrispondono agli interessi morali e materiali della prole, le approva;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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