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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 20/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 555/2022
T R A
, con sede Parte_1 in Napoli, alla via G. Marino, 1, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono e con la stessa CP_1 domiciliato per elezione presso la sede legale della società in Napoli, alla via G. Marino 1;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Padula n. 1/Bis, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati e congiuntamente e disgiuntamente con questi dall'avv. Enrico Cellupica, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, via R. Gomez D'Ayala n. 6; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funziona di Giudice del Lavoro, CP_2
premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 1.4.2005 con mansioni di conducente
[...] di autobus, inquadrato nel profilo di operatore di esercizio, attualmente collocato nel parametro 158 ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri, aveva dedotto che la retribuzione corrisposta dall'azienda resistente per le giornate in cui ha goduto delle ferie è stata inferiore al dovuto in quanto l'azienda Parte
ha illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, secondo avvicendamenti e turnazioni. Precisamente non sono stati inclusi nella base di calcolo della retribuzione relativa alle giornate di ferie le voci denominate indennità agente unico e indennità giornaliera turnisti. Aveva quindi chiesto di accertare il diritto all'inserimento delle suddette voci nella retribuzione utile per i giorni di ferie, con condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, Parte_1 dell'importo di euro 305,40 per le causali di cui sopra;
vinte le spese.
Parte Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare l' ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e in subordine ha contestato i conteggi Pt_1 di parte ricorrente.
Con sentenza n. 5054/2021 pubblicata il 22.9.2021 il Giudice adito ha accolto la domanda e condannato la società a corrispondere al lavoratore la somma di euro 305,40 per le causali descritte, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Parte Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 21.3.2022, dolendosi dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese. Ha concluso richiedendo la riforma totale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con note del 27.9.2023 e successive note del 14.3.2025, l'appellante ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale del 25.5.2023, dando atto del raggiungimento di un accordo totale sui diritti relativi alla controversia. Ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con regolazione delle spese come da allegato verbale di conciliazione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo del 25.5.2023 la società ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio di appello e ha offerto al lavoratore la somma lorda di euro 710,60, mentre il lavoratore ha dichiarato di rinunciare ad attivare un giudizio per l'accertamento del diritto e la quantificazione delle somme maturate a titolo di ricalcolo della retribuzione durante i giorni di ferie nel periodo non dedotto in lite antecedente l'entrata in vigore del CCNL 10.5.2022 ossia l'01.7.2022 e, conseguentemente, di non aver nulla a pretendere dalla società per detta causale.
Al punto 9 del citato accordo è previsto che “Le parti convengono di definire il giudizio di appello nrg 555/2022 transattivamente come da presente verbale e pertanto che alla prossima udienza dinanzi Parte la Corte d'Appello di Napoli verrà depositato dal difensore di il presente verbale di conciliazione al fine di chiedere che venga dichiarata con sentenza la cessata materia del contendere” e al successivo punto 10 che “Le spese del giudizio di appello restano compensate tra le parti”.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine alle questioni dedotte in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997). Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I,
07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 20/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 555/2022
T R A
, con sede Parte_1 in Napoli, alla via G. Marino, 1, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono e con la stessa CP_1 domiciliato per elezione presso la sede legale della società in Napoli, alla via G. Marino 1;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Padula n. 1/Bis, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati e congiuntamente e disgiuntamente con questi dall'avv. Enrico Cellupica, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, via R. Gomez D'Ayala n. 6; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funziona di Giudice del Lavoro, CP_2
premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 1.4.2005 con mansioni di conducente
[...] di autobus, inquadrato nel profilo di operatore di esercizio, attualmente collocato nel parametro 158 ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri, aveva dedotto che la retribuzione corrisposta dall'azienda resistente per le giornate in cui ha goduto delle ferie è stata inferiore al dovuto in quanto l'azienda Parte
ha illegittimamente escluso dalla base di calcolo di detta retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, secondo avvicendamenti e turnazioni. Precisamente non sono stati inclusi nella base di calcolo della retribuzione relativa alle giornate di ferie le voci denominate indennità agente unico e indennità giornaliera turnisti. Aveva quindi chiesto di accertare il diritto all'inserimento delle suddette voci nella retribuzione utile per i giorni di ferie, con condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, Parte_1 dell'importo di euro 305,40 per le causali di cui sopra;
vinte le spese.
Parte Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare l' ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e in subordine ha contestato i conteggi Pt_1 di parte ricorrente.
Con sentenza n. 5054/2021 pubblicata il 22.9.2021 il Giudice adito ha accolto la domanda e condannato la società a corrispondere al lavoratore la somma di euro 305,40 per le causali descritte, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Parte Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 21.3.2022, dolendosi dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese. Ha concluso richiedendo la riforma totale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Con note del 27.9.2023 e successive note del 14.3.2025, l'appellante ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale del 25.5.2023, dando atto del raggiungimento di un accordo totale sui diritti relativi alla controversia. Ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con regolazione delle spese come da allegato verbale di conciliazione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo del 25.5.2023 la società ha dichiarato di rinunciare al presente giudizio di appello e ha offerto al lavoratore la somma lorda di euro 710,60, mentre il lavoratore ha dichiarato di rinunciare ad attivare un giudizio per l'accertamento del diritto e la quantificazione delle somme maturate a titolo di ricalcolo della retribuzione durante i giorni di ferie nel periodo non dedotto in lite antecedente l'entrata in vigore del CCNL 10.5.2022 ossia l'01.7.2022 e, conseguentemente, di non aver nulla a pretendere dalla società per detta causale.
Al punto 9 del citato accordo è previsto che “Le parti convengono di definire il giudizio di appello nrg 555/2022 transattivamente come da presente verbale e pertanto che alla prossima udienza dinanzi Parte la Corte d'Appello di Napoli verrà depositato dal difensore di il presente verbale di conciliazione al fine di chiedere che venga dichiarata con sentenza la cessata materia del contendere” e al successivo punto 10 che “Le spese del giudizio di appello restano compensate tra le parti”.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine alle questioni dedotte in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997). Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I,
07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano