Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota della Direzione Affari Legali prot. 1350/2025 del 15.12.2025 e della nota della Ragioneria Generale dapprima prot. 0566838 del 12.12.2025 e successivamente con il prot. 0569896 del 15.12.2025, con le quali è stata rigettata l’istanza di accesso ai documenti amministrativi protocollata dall’ente il 1.12.2025 al n. 00546940.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AO NN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, avendo prestato servizio in qualità di funzionario avvocato presso il Comune di Catania, con istanza di accesso ai documenti amministrativi protocollata al n. 0054940 dell’1.12.2025 ha chiesto all’Amministrazione di acquisire “ copia della/e note e dell’allegato elenco completo del contenzioso pendente relativo all’anno 2013 trasmessi dalla Direzione Affari Legali alla Direzione Ragioneria Generale ”, nonché “ il dato numerico complessivo relativo al contenzioso pendente nell’anno 2013, come comunicato dalla Direzione Affari Legali alla Direzione Ragioneria Generale e l’importo inserito nel bilancio comunale dello stesso anno ”, al fine di verificare la corretta corresponsione dei compensi professionali a sé dovuti.
2. Con le note in epigrafe, l’Ente ha rigettato l’istanza, dichiarando sostanzialmente di non essere in possesso della documentazione richiesta.
3. Avverso le predette determinazioni, pertanto, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, censurandone l’illegittimità in relazione a diversi profili di violazione di legge e eccesso di potere.
Ha rilevato, in particolare, la ricorrente che le ipotesi in cui è possibile sottrarre determinati documenti all’accesso documentale, tassative e di stretta interpretazione, e non ricorrerebbero nel caso di specie, posto che i documenti richiesti non rientrano tra quelli riservati e l’accesso è stato richiesto per scopi difensivi, essendo le informazioni richieste indispensabili per consentire all’istante di determinare l’esatto ammontare delle somme ad ella spettanti a titolo di compenso.
Pertanto, ha chiesto annullarsi i predetti atti di sostanziale rigetto, con consequenziale accertamento del proprio diritto ad accedere ai documenti richiesti e con condanna dell’Amministrazione alla loro ostensione.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, ribadendo, come già comunicato alla ricorrente con le note impugnate, di non essere in possesso dei documenti richiesti, materialmente inesistenti nei propri archivi. Pertanto, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, improcedibile o, comunque, infondato.
5. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Con le note impugnate, il Comune resistente ha riscontrato l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, rappresentando che:
1) “ per ciò che concerne la richiesta di acquisizione delle note e dell’allegato elenco completo del contenzioso pendente relativo all’anno 2013 trasmessi dalla Direzione Affari Legali alla Direzione Ragioneria Generale, si precisa che non vi sono agli atti della scrivente Direzione elenchi relativi al contenzioso 2013 in quanto, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, la Direzione Affari legali non formava né inviava alcun elenco del contenzioso in quanto nell’anno 2013 inviava solo le previsioni dell’importo del totale da inserire alla voce “Oneri Straordinari” per la copertura di eventuale contenzioso” ;
2) “ per quanto riguarda la richiesta inerente all’importo inserito nel bilancio comunale dell’anno 2013 concernente il medesimo contenzioso, si comunica che la relazione documentale in ordine agli stanziamenti e/o impegni di spesa relativi all’anno 2013 dei compensi professionali agli Avvocati, non può essere resa da questa Direzione, in quanto, in seguito alla dichiarazione di dissesto approvata con Delibera di C.C. n. 37 del 12/12.2018, i residui non sono più presenti in contabilità, essendo di competenza della C.S.L. ”.
6.2. Orbene, quanto al primo documento richiesto dalla ricorrente, va rilevato che l’Amministrazione ne ha chiaramente rappresentato l’inesistenza. Ed invero, l’istanza della ricorrente era diretta ad acquisire un supposto elenco del contenzioso 2013, ma l’Ufficio interpellato ha rappresentato di non aver stilato tale elenco quell’anno, essendosi limitata a comunicare, ai fini della formazione del bilancio di previsione, esclusivamente un importo totale di “oneri straordinari” per la copertura dell’eventuale contenzioso.
6.3. In fattispecie del tutto analoga, il C.G.A.R.S., riformando una pronuncia di questo Tribunale, ha chiarito come “ per condivisibile giurisprudenza la materiale inesistenza tra gli atti in possesso dell’amministrazione intimata dei documenti richiesti rende inammissibile la relativa azione, poiché un'eventuale decisione di accoglimento, in mancanza della documentazione oggetto di accesso, non potrebbe che avere un valore meramente formale, non essendo in seguito suscettibile di essere portata a esecuzione (…) una decisione favorevole su una richiesta di accesso che è materialmente impossibile evadere si rivelerebbe inutiliter data (…) in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi l'Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso ” (sentenza n. 1179/2025).
6.4. La prova di tale esistenza, in quanto fatto costitutivo della domanda di accesso, non può che essere a carico di chi agisce in giudizio avverso la determinazione negativa dell’Amministrazione, in applicazione del generale riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1697 c.c.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente si è limitata a rilevare che i documenti richiesti esisterebbero in quanto da ella stessa formati, ma tale labiale allegazione non assurge a elemento di prova sufficiente a dimostrare la relativa circostanza.
6.5. Non essendo stata fornita la dimostrazione dell’esistenza del documento richiesto, non può che prendersi atto della dichiarazione dell’Amministrazione e, posto che ad impossibilia nemo tenetur , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'esercizio del diritto di accesso (o l'ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare documenti esistenti e non anche documenti distrutti o comunque irreperibili o mai formati.
6.6. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione agli ulteriori dati oggetto dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, e cioè il “ dato numerico complessivo relativo al contenzioso pendente nell’anno 2013” e “l’importo inserito nel bilancio comunale dello stesso anno”, in quanto trattasi a ben vedere di dati e non documenti amministrativi.
La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che “l'oggetto dell'accesso ai documenti amministrativi si compendia nel "diritto" a ricevere una copia di un atto già formato e, quindi esistente e comunque detenuto, nel momento in cui viene posta la richiesta di accesso documentale, dall'Amministrazione destinataria di tale richiesta, senza che quest'ultima (ovvero i suoi uffici) sia tenuta a reperire i documenti presso altre Amministrazioni o soggetti ovvero sia tenuta a svolgere complicate attività istruttorie distinte dal mero recupero nel proprio archivio del documento e dall'attività di riproduzione” (così Cons. Stato, Sez. VII, n. 3698 del 30 aprile 2025; Consiglio di Stato VII n.1761 del 28 febbraio 2025).
Il caso di specie fuoriesce da tale situazione posto che tanto il numero complessivo del contenzioso, quanto l’importo inserito in bilancio, costituiscono informazioni che richiedono una attività di elaborazione e estrazione dati che esula dai compiti dell’Amministrazione e che spetta, eventualmente, all’istante, una volta che abbia ottenuto il documento richiesto.
L'Amministrazione non ha, infatti, l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso, ma solo di consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16 febbraio 2021, n.1426). Trattasi, in altre parole, di un mero dovere di dare, ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito, non anche un preliminare dovere di facere, ossia di confezionare una documentazione prima inesistente (cfr. T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. III quater, 6 luglio 2022, n. 9258; T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. III, 4 gennaio 2022, n. 25).
Nel caso di specie, rappresentata l’inesistenza di un documento contenente l’elenco del contenzioso dell’anno 2013, la ricostruzione del dato numerico del contenzioso richiede una ben più approfondita attività istruttoria di ricerca documentale e ricostruzione della specifica informazione, che esula dall’oggetto del diritto di accesso documentale.
6.7. Lo stesso può dirsi con riferimento all’“ importo inserito nel bilancio comunale dello stesso anno ”, il quale non rappresenta in sé un documento, ma un mero dato contenuto all’interno di un documento (il bilancio).
Anche sotto questo profilo, dunque, la richiesta presentata dalla ricorrente. per come formulata, è inammissibile, considerato che non può imporsi all’Amministrazione l’estrapolazione di tale dato dal documento in cui è contenuto, pur rimanendo ferma la possibilità per la ricorrente di richiedere, presso l’Amministrazione detentrice, il documento contenente il bilancio 2013, da cui ricavare le informazioni di proprio interesse.
8. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
9. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, in ragione della particolare natura del rapporto sotteso alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO NN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN RI | AG NN NE |
IL SEGRETARIO