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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 20.6.2022 al N° di R.G.A.C. 7088/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele MONNINI e dall'Avv. Alessandra Parte_1
MARCHETTI, anche disgiuntamente tra loro
-attrice- contro in FIRENZE, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo CREGUT CP_2
-convenuto-
Oggetto: impugnazione delibera condominiale del 22.12.2021
Conclusioni
Parte attrice (foglio di pc del 25.1.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: - in via pregiudiziale, dichiarare la cessazione della materia del contendere della odierna causa, o comunque dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. da parte della Sig.ra determinata dal comportamento processuale e sostanziale del Parte_1
Condominio. Con condanna del convenuto alla refusione dei compensi e delle spese di lite, comprensivi del rimborso dei compensi della mediazione obbligatoria svolta ante causam, alla luce del criterio della c.d. soccombenza virtuale. - Solo in via di mera ipotesi, qualora il Giudice ritenga che il comportamento del Condominio in merito alla contestazione della fondatezza dell'impugnazione della delibera 22/12/2021 determini una sopravvivenza del contendere sul punto, e qualora il Giudice non ritenga che comunque si verta in ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. da pagina 1 di 8
parte della Sig.ra determinata dal comportamento processuale e sostanziale del Condominio: - nel Parte_1 merito, accertare e dichiarare annullabile e/o nulla la delibera dell'assemblea del 22/12/2021 adottata dal
relativamente al punto b) dell'ordine del giorno, per tutti i motivi Controparte_3 esposti nella citazione e negli ulteriori atti di causa, anche in sede di reclamo cautelare, verbali d'udienza compresi. Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle della mediazione obbligatoria espletata senza successo”.
Parte convenuta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza e deduzione reietta IN TESI -
Respingere le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese anche relative alla procedura di mediazione;
IN IPOTESI compensare integralmente le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
, quale proprietaria di un'unità immobiliare sita al piano terreno rialzato Parte_1 ubicata nell'edificio condominiale sito in Firenze, , già in occasione delle Controparte_1 assemblee condominiali del 26.11.2019, del 16.12.2019 e del 12.1.2021, si era sempre dichiarata contraria all'installazione di un impianto di (o piattaforma elevatrice) non essendo stato mai presentato un progetto sulla fattibilità dell'opera, accompagnato sia dalla relazione geologica che da un progetto architettonico, oltre che da altra relazione avente ad oggetto la verifica del rispetto, da parte dell'opera, delle distanze legali, del rispetto del limite soglia di rumore, del calcolo dello spazio condominiale che sarebbe stato sottratto all'uso dei condomini per la collocazione dell'impianto.
L'assemblea condominiale tenutasi in data 12.01.2021 deliberava, comunque, di far predisporre dalla Ditta “Fabbrica Ascensori” un apposito progetto, previa esecuzione di un saggio nel pianerottolo al piano terra per la verifica del terrapieno;
seguiva da parte di tale ditta l'offerta denominata “Pratiche edilizie per l'inserimento piattaforma elevatrice con vano metallico”, contenente sia un progetto architettonico definitivo, con piante e sezioni, che un progetto strutturale con calcolo statico della struttura in acciaio di sostegno elevatore, elaborati grafici e calcolo statico dell'incastellatura metallica;
nulla veniva indicato circa l'esecuzione del saggio.
In occasione dell'assemblea del 16.07.2021 la ditta “Fabbrica Ascensori” veniva nominata dalla maggioranza dei condomini presenti per la messa in opera dell'impianto al costo di euro 56.800, iva inclusa, e veniva autorizzata a dare inizio sin da subito all'esecuzione dei lavori;
la decisione veniva assunta sulla scorta solo di uno schema orientativo pianta scale Via C. Salutati 74-soluzione non legge
13/89 e i progetti di fattibilità non venivano sottoposti all'approvazione assembleare.
pagina 2 di 8 impugnava la delibera presso l'O.C.F., ma la procedura si concludeva con Parte_1 verbale di mancato accordo in data 13.12.2021, per cui la delibera veniva sottoposta al vaglio del
Tribunale e la causa veniva iscritta al N° di R.G. 14129/2021 (assegnata alla dott.ssa e Per_1 conclusasi con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere essendo stata adottata la delibera oggetto del presente processo).
L'assemblea condominiale si riuniva in data 22.12.2021 e ratificava la delibera del 16.7.2021 con il voto favorevole di 747 millesimi.
impugnava in questa sede tale ultima delibera (previo il negativo esperimento Parte_1 della procedura di mediazione) assumendo, quali vizi di illegittimità della stessa:
1-il mancato raggiungimento del quorum deliberativo previsto dall'art. 1120 comma 1 c.c., poiché, non avendo il tipo di impianto prescelto le caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa sulle barriere architettoniche, lo stesso costituirebbe un' gravosa>, per la cui approvazione è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio e, poiché nel conteggio dei voti non avrebbero dovuto essere conteggiati i nr. 141 millesimi di cui altra condomina (sig.ra è titolare perché non CP_4 intenzionata alla partecipazione delle spese di installazione e manutenzione, la delibera è stata assunta con 606 millesimi, insufficiente rispetto al quorum necessario, pari invece a 667 millesimi;
2-la violazione dell'art. 1120 4° co. c.c. poiché l'opera non era corredata da un progetto redatto da professionista a ciò abilitato che asseverasse la fattibilità dell'opera stessa e che assicurasse che la stessa non recava pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non ledeva i diritti del singolo condomino sulle parti comuni (l'attrice assume che l'opera comporterebbe la sensibile riduzione della rampa di discesa alle cantine ed una conseguente limitazione di accesso alle stesse anche e solo per ricoverare oggetti di ingombro nelle cantine).
L'attrice instava nella sospensiva dell'efficacia esecutiva della delibera.
Radicatosi il contraddittorio processuale, si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto della domanda;
in particolare, con riferimento al Controparte_1 primo motivo dell'impugnazione, richiamava l'art. 2 della legge nr. 13/1989 per il quale “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche ..sono
pagina 3 di 8
approvate dall'assemblea del condominio, in prima ed in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136 secondo e terzo comma c.c.”, per cui concludeva che la delibera era stata adottata nel rispetto delle maggioranze di legge;
con riguardo al secondo motivo di doglianza, rappresentava che, per prassi consolidata, gli appalti per la realizzazione di ascensori o di piattaforme elevatrici vengono affidati con contratti c.d. “chiavi in mano” rispetto ai quali la ditta appaltatrice si riserva solo in un momento successivo all'affidamento dell'incarico di far predisporre il relativo progetto ai tecnici abilitati (i cui costi rimangono compresi nel prezzo dell'appalto); ad ogni modo, contestava che l'opera fosse potenzialmente dannosa per il fabbricato in assenza di specifiche lamentele da parte dell'attrice.
Con ordinanza riservata del 26.2.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecutività della delibera impugnata;
il provvedimento veniva reclamato e riformato dal Collegio [“..Le delibere in questione (n.d.r. la delibera del 16/7/2021 e la delibera del 22/12/2021) sono state quindi adottate senza alcuna preventiva verifica sulle specifiche modalità costruttive dell'opera e dell'incidenza della stessa sull'edificio condominiale e sul suo uso”].
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 23.1.2025 le parti rassegnavano le conclusioni, come sopra riportate;
l'ordinanza con la quale è stato assegnato il termine di 30 gg per il deposito della comparsa conclusionale e di gg 20 per quella di replica è stato comunicato dalla cancelleria alle parti in data
27.1.2025 ore 12.12.
Motivi della decisione
In via preliminare
Il deposito della comparsa conclusionale da parte convenuta è avvenuto in data 26.2.2025 ore
16.47, dunque tempestivamente tenendo conto della comunicazione di cancelleria effettuata il
27.1.2025 (ovvero entro 3 gg dall'adozione “fuori udienza” del provvedimento).
Già in epoca di c.d. “udienza cartolare pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., la Suprema Corte aveva chiarito che i provvedimenti assunti all'esito di udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta è un provvedimento “pronunciato fuori udienza”.
Di tal modo, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. “le ordinanze pronunciate in udienza si pagina 4 di 8 ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”.
Ne discende che la conoscenza di un provvedimento assunto in un'”udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo dell'art. 176, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. ordinanza nr. 13735 del
18.5.2023).
Nel merito
Occorre dare atto di alcune circostanze intervenute in corso di causa, la cui documentazione è stata prodotta agli atti:
1-- l'assemblea condominiale in data 13.7.2023 – in osservanza di quanto statuito dal Collegio - ha approvato il preventivo del Geom. relativo alla realizzazione della progettazione Controparte_5 architettonica dell'impianto elevatore (v. verbale assemblea del 13/7/2023: “Il preventivo riguarda la ricerca pratiche edilizie, rilievo e misurazione planimetrica, ricostruzione in autocad del disegno, verifica urbanistica e catastale per lo studio di fattibilità progettazione di tipo architettonico con schema grafico strutturale”) e ha incaricato il dott. per redigere una perizia geologica a completamento della progettazione;
Controparte_6
2—è stata fatta redigere dal Condominio anche la relazione di calcolo strutturale e la bozza di elaborato tecnico strutturale da parte dell'Ing. Persona_2
3—l'assemblea condominiale, tenutasi in data 6 giugno 2024 per la discussione intorno all'“Esame ed approvazione preventivo per installazione impianto elevatore nel vano scale condominiale, nomina ditta esecutrice”, ha approvato, con 631 millesimi, il preventivo della del 20 aprile 2024 relativo alla Parte_2 realizzazione di un impianto elevatore nel vano scale condominiale al costo totale di euro 79.900,00, oltre Iva al 10%; l'assemblea ha stabilito che solo coloro che avevano approvato l'esecuzione dell'impianto ne avrebbero sostenuto i costi, pertanto l'attrice, avendo dichiarato che non avrebbe utilizzato l'impianto, è stata esonerata dal partecipare alle spese;
4—la delibera del 6.6.2024 non è stata impugnata da nei termini di legge, Parte_1 nonostante abbia dichiarato la sua opposizione all'installazione dell'impianto (che ritiene essere lesivo del suo diritto ad accedere al vano seminterrato e alle cantine senza, tuttavia, produrre documentazione tecnica conforme all'assunto); pagina 5 di 8 5—il contenuto della delibera del 6.6.2024 ha completamente sostituito quella oggetto del presente procedimento e se ne apprezza la conformità a legge. Del resto, quando un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condòmini per essere stato assunto interamente a proprio carico da alcuni di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso, secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 24/05/2022; Sez. 2, Sentenza
n. 4439 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1529 del
11/02/2000).
Nonostante quanto sopra precisato, le parti non hanno concluso in maniera conforme tra loro, insistendo IN TESI parte convenuta nel rigetto della domanda attorea.
Pertanto, non può essere pronunciata la c.d. cessazione della materia del contendere, in quanto questo tipo di pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Corte di
Cassazione, Sez.
2 - Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 Rv. 661966 - 01).
Si propende per tale seconda opzione e, per l'effetto, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attrice a seguito della redazione, solo successivamente pagina 6 di 8 all'incardinamento della presente causa, su incarico del Condominio della relazione di fattibilità dell'opera complessiva, tenendo conto delle caratteristiche geologiche del terreno sul quale si fonda l'edificio, delle esigenze di sicurezza e di stabilità del fabbricato, delle specifiche modalità costruttive dell'opera, della sua incidenza sull'edificio e sul suo uso;
solo in tal modo il ha potuto CP_1 sopperire alla carenza di indagini conoscitive, informative e progettuali che avevano invece connotato la decisione adottata il 22.12.2021 (sulla scorta del progetto poco elaborato della ditta “Fabbrica
Ascensori”).
Esigenze che avrebbero dovuto essere oggetto di migliore disamina da parte del , CP_1 ovvero da parte dei condomini e e che ebbero ad CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_4 approvarla (probabilmente avendo la necessità di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, esigenza ritenuta del tutto legittima e coerente con il principio della
“solidarietà condominiale”: cfr. Cassazione ordinanza 14/06/2022, n. 19087).
Circa la regolazione delle spese processuali, in applicazione dei principi della soccombenza virtuale e della ragione più liquida, deve convenirsi con l'attrice allorquando, sottolineando come l'impianto in questione non sia stato adottato “quale strumento per l'abbattimento delle barriere architettoniche”, ha affermato che esso rientrava nel novero delle “innovazioni”, rispetto alle quali operano le maggioranze qualificate richieste dall'art. 1136 c.c. (richiamato dall'art. 1120 c.c.), corrispondenti ai due terzi degli intervenuti all'assemblea.
Se così è, occorre altresì considerare che “l'art. 1120 c.c., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con una determinata maggioranza, mira essenzialmente a disciplinare
l'approvazione di innovazioni che comportino una spesa da ripartire tra tutti i condomini su base millesimale. Ne consegue che, quando le spese debbano farsi carico esclusivamente al gruppo di condomini che ne trae utilità, trattandosi di innovazioni destinate a servire solo una parte dell'edificio condominiale, il computo della maggioranza prescritta dal primo comma dell'art. 1120 c.c. deve operarsi con riferimento ai soli condomini interessati” (Cass. nr. 6496/1995).
E', difatti, nata una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi;
in tal caso, per le delibere che riguardano parti comuni soltanto ad alcuni condomini, secondo l'indirizzo prevalente, votano solo coloro che sono ad essi interessati (v. anche Cass.
7885/1994). pagina 7 di 8 Pertanto, il voto della condomina (che, pur dichiarandosi favorevole all'installazione CP_4 dell'ascensore, non intendeva partecipare alle spese) non avrebbe dovuto essere conteggiato nella maggioranza, per cui la delibera del 21.12.2021 non è stata adottata con 667 millesimi ma solo con 606 millesimi (747 millesimi – 141 millesimi) insufficiente per ritenere la delibera legittima.
Le spese processuali debbono essere pertanto poste a carico del;
si ritiene la causa CP_1 di bassa complessità (di valore indeterminabile) e di liquidarle nel minimo, si reputa di liquidare euro
500 per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di con riguardo alla delibera condominiale del 21.12.2021, essendo stata Parte_1 sostituita da quella del 6 giugno 2024, sempre adottata dal Controparte_1 in Firenze, non impugnata.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 4.310 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., spese vive documentate e 15 % per spese generali.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 8 di 8