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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 830/2024
Udienza “cartolare” del 18-2-2025
Il giudice, viste le memorie e note scritte depositate dalla sola parte appellante, pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 830/2024 in materia di opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.), promossa da:
C.F. ), con sede in Napoli, Parte_1 P.IVA_1
Via Santa Brigida n. 39, in persona del dott. abilitato in virtù di procura Controparte_1
conferita con atto notarile in data 2 febbraio 2024 rep. 61830, racc. 29428, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Giusti (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Lucca, Via Versilia 60 come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(registro imprese britannico n.14566734) con sede in Flat, 209 Controparte_2
Road, Londra (Inghilterra) E3 2SJ, in persona del legale rappresentante CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pedonese (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Camaiore (LU), frazione Lido, Via Franceschi 7, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della per Controparte_2
tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto;
Nel merito: in accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare inammissibile/nullo e/o annullabile e/o
privo di effetti giuridici l'atto di precetto notificato dalla alla Controparte_2 [...]
oggi opposto”. Pt_1 per la convenuta: “dichiarare inammissibile l'opposizione stante l'incompetenza funzionale e per territorio del Tribunale di Lucca, competente essendo il Tribunale di Napoli ove risulta radicata la procedura esecutiva, ed in ogni caso rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con applicazione della sanzione, esercitabile anche d'ufficio, per lite temeraria. Con vittoria delle spese processuali di causa, anche relative alla già celebrata fase cautelare rigettata, in relazione alle quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05.03.24 notificava ad atto di precetto con il quale le Controparte_2 Pt_1 intimava di procedere all'estinzione di ogni procedura esecutiva promossa sulla base del contratto di mutuo del 20.03.06, in ottemperanza alla sentenza n. 610/2021 del Tribunale di Lucca.
La suddetta sentenza aveva dichiarato l'inesistenza del diritto di (che ha trasferito il CP_4
credito ad in forza di atto di scissione) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Pt_1
FI RL (accollante dell'opposta), dato che il credito della banca era stato pignorato dal terzo Sgr
Asset Ld. promuoveva opposizione a precetto, rilevando di aver appellato, seppur tardivamente, la Pt_1
sentenza n. 610/2021 e che il suo contenuto era stato in ogni caso superato dalle sentenze n.
933/2021 e n. 840/2023 (Trib. Lucca) e n. 1018/2023 (Trib. Firenze) che avevano stabilito che il
Contr terzo non aveva titolo esecutivo per agire nei confronti di CP_5
Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e che la domanda fosse dichiarata inammissibile, dato che l'estinzione di una procedura esecutiva può essere dichiarata solo dal giudice competente e non da una delle parti, o comunque infondata.
In data 28.03.24, il Giudice sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo azionato, rilevando che il giudizio d'appello avverso la sentenza n. 610/2021 risultava interrotto per la cancellazione dell'appellata (FI S.r.l.) dal registro delle imprese.
All'udienza del 22.04.24, fissata per conferma o revoca in contraddittorio del provvedimento, il
Giudice disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, rilevato che la sentenza azionata era di natura dichiarativa, quindi inidonea a consentire l'esecuzione forzata.
Si costituiva , contestando l'incompetenza del tribunale adito in favore del Controparte_2
Tribunale di Napoli, dove doveva essere eseguita l'obbligazione di fare, in quanto corrispondente alla sede dell'opponente, e dove era pendente l'esecuzione. Rilevava l'infondatezza dell'opposizione, dal momento che la sentenza azionata era ormai passata in giudicato.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'opposta eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca, dal momento che nel precetto era indicato come competente il Foro di Napoli, dove si trova la sede di
Parte_1
L'eccezione è infondata, in quanto con l'atto di precetto ha eletto Controparte_2 domicilio nello studio dell'avv. Federico Pedonese sito nel comune di Camaiore in provincia di
Lucca, e tale dichiarazione ha determinato la competenza territoriale del Tribunale di Lucca in merito al giudizio di opposizione a precetto.
Inoltre, la mancata coincidenza tra il luogo di elezione del domicilio e la sede della società debitrice, che determina il G.E. competente, è una contestazione che può essere sollevata solo dall'opponente e non dal creditore.
Infatti, la Corte Cassazione ha più volte precisato che: “Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione” (ex multis: Cass.
20356/2020; Cass. 13219/2010).
Nel merito, l'opposta ha azionato con il precetto la sentenza n. 610/2021 pronunciata dal Tribunale di Lucca, intimando all'opponente di procedere “con l'immediata estinzione di ogni procedura esecutiva promossa sulla base del contratto di mutuo stipulato il 20.03.2006, stante la dichiarata mancanza del diritto di procedere ad esecuzione di cui alla sentenza n.610/2021” (doc. 16 di parte opponente).
Tale sentenza, tuttavia, è una pronuncia di accertamento, che non contiene una condanna della opponente ad un fare/non fare o un obbligo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., quindi non costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, se non per la parte relativa alle spese, che non è stata azionata.
Nel dispositivo della sentenza, infatti, il Giudice “dichiara che la convenuta non ha diritto di procedere ad esecuzione nei confronti dell'attrice per il credito in questione” e “condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite” (doc. 16 di parte opponente).
Peraltro, la procedura esecutiva n. 3168/2024 promossa innanzi al Tribunale di Napoli sulla base del precetto oggi opposto è stata dichiarata improcedibile per lo stesso motivo sopra esposto (doc. 5 di parte opposta).
Per quanto sopra, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, dichiarando la nullità del precetto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti per i giudizi indeterminabili – complessità bassa ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto, condannando parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 545,00 per spese vive, € 5.810,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP
e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente