Ordinanza cautelare 20 luglio 2017
Sentenza 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/07/2022, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01222/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2017, proposto da
Aron S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Pietro Lupoli, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Lupoli in Martina Franca, via Trento, 127;
contro
Comune di Crispiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto presso il suo studio in Taranto, via Plinio n. 95;
nei confronti
LD IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell’agibilità parziale prot. 5371 del 04.04.2017 – Titolo XIV notificato il 12.04.2017 con raccomandata n. 15283098444-9;
dei provvedimenti ad esso collegati ed in particolare della richiesta d’integrazione documentale, pur priva di carattere provvedimentale, di cui alla nota prot. 3024 del 21.02.2017 Titolo VI – classe 03;
nonché per la condanna al risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Crispiano si è espresso negativamente in relazione alla richiesta di agibilità su di un capannone di sua proprietà, recentemente costruito.
- a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 24, COMMA 4, LETT. A) E B) DEL D.P.R. N. 380/2001, CON GLI ARTICOLI 2 E 21 NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 24, COMMA 4, LETT. A) E B) DEL D.P.R. N. 380/2001,
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITÀ;
-il 14.07.2017 si è costituito in giudizio il Comune di Crispiano eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
- con ordinanza collegiale n.377/2017, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 19.07.2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente “difettando il necessario fumus boni iuris, atteso che, quanto al perfezionamento della SCIA, pare prima facie applicabile la procedura di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, mentre con riguardo all’ammissibilità della domanda di agibilità parziale, la fattispecie in questione, per le specifiche caratteristiche dell’intervento edilizio di cui si discute, risulta al collegio inquadrabile nell’ipotesi di cui all’art. 24 comma 4 lettera a) richiamata dal Comune, sicché la Aron srl avrebbe dovuto integrare la documentazione secondo quanto richiesto dall’Ente, dimostrando che le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio erano state realizzate e collaudate, che erano state completate e collaudate anche le parti strutturali connesse e collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni (a prescindere dal soggetto tenuto a provvedere a tali incombenti) ”;
- con memoria depositata in data 22.06.2022 il difensore di parte ricorrente - “considerata la disponibilità dell’amministrazione municipale al rilascio della richiesta agibilità dell’immobile, una volta che siano intervenuti gli adempimenti dovuti dal Consorzio” - ha dichiarato “ad ogni effetto rinunzia al ricorso”, con richiesta di provvedimento di “compensazione delle spese”;
-all’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il ricorso debba dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: invero, a seguito della sopravvenienza citata, rappresentata dalla rinuncia al ricorso depositata il 22.5.2022, non notificata e in assenza delle formalità prescritte dall’art.84 c.p.a., parte ricorrente ha inequivocabilmente e sostanzialmente manifestato di non nutrire più interesse alla definizione del giudizio, atteso che “ nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010 ” e, quindi, “ anche in assenza delle formalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” (Consiglio di Stato n. 3426/2019; n. 1506/2019).
Ritenuto, in sintesi, che il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c., c.p.a.;
Ritenuto, peraltro, che sussistano i presupposti di legge (in assenza di contestazioni in ordine alla dichiarazione di rinuncia al ricorso) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO