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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 444/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, promossa congiuntamente da
(c.f. ), nata a Caltanissetta in [...] C.F._1 data 8/12/1969 e residente a [...],
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Grazia Cavallo
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c., depositato il 10/03/2025, Parte_1
e chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la modifica delle
[...] Parte_2 condizioni della loro separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Modica del 13/5/2010; le condizioni allora concordate dalle parti ed omologate dal
Tribunale, erano le seguenti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ed abiterà Per_1 nell'appartamento della madre. Il padre ha diritto di visita della figlia nei giorni di Per_1 mercoledì e giovedì dalle ore sedici alle ore venti.
3. L'appartamento condotto in locazione, che finora è stato casa coniugale, viene destinato ad abitazione della moglie e della figlia . Il marito si obbliga a trasferirsi in altra Per_1 abitazione e a lasciare la casa coniugale entro la data massima del 10.05.2010.
4. I coniugi sono in regime patrimoniale di comunione dei beni, ma non hanno beni in comune, ad eccezione di titoli azionari per il valore di 36.000,00 che saranno assegnati nel seguente pagina 1 di 3 modo: 20.000,00 diventeranno di proprietà della figlia , 8.000 di proprietà della sig.ra Per_1
8.000 di proprietà del sig. . Inoltre, il sig. si obbliga alla chiusura Pt_1 Pt_2 Pt_2
e cessazione del contratto di conto corrente bancario cointestato a entrambi i coniugi, assumendone a totale suo carico l'eventuale saldo passivo. Analogamente il sig. si Pt_2 obbliga al pagamento di tutti canoni arretrati fino al giorno della sua permanenza, nella locazione della casa coniugale.
5. Per il mantenimento della figlia e della moglie il sig. si obbliga a versare un Pt_2 assegno mensile di € 600,00 che sarà consegnato alla moglie il primo giorno di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente con riferimento all'indice Istat di svalutazione monetaria.
Egli, in più si obbliga a contribuire per eventuali consistenti spese di natura eccezionale che potrebbero essere richieste da necessità imprevedibili della figlia . Per_1
6. Le spese del presente giudizio restano a carico di entrambi i coniugi.”.
Le parti deducevano che, nel frattempo, la figlia ( 16.10.2002) era Per_1 Persona_2 divenuta maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente in quanto frequentante il corso di Laurea Magistrale di Cinema e Animazione a Milano, con ripartizione tra i genitori delle spese di retta scolastica, costo alloggio e sostegno economico, (pur facendo rientro periodicamente presso la madre con la quale conviveva) e che Parte_1
(disoccupata al tempo della separazione), aveva intrapreso una propria attività lavorativa, pur percependo un reddito inferiore rispetto a quello di . Parte_2
Alla luce di tali fatti sopravvenuti, i ricorrenti chiedevano congiuntamente a questo
Tribunale di modificare le condizioni della separazione nel modo che segue:
1) La casa familiare, sita in Modica nella via Risorgimento 217, condotta in locazione continuerà ad essere assegnata alla sig.ra , che la abiterà Parte_1 insieme alla figlia;
2) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 di cui € 100,00 per il mantenimento della stessa ed € 500,00 per il mantenimento della figlia , da rivalutare Per_1 annualmente proporzionalmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e quant'altro.
3) Si dà atto reciprocamente che i coniugi hanno regolato ogni altro rapporto economico e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4) Emettere ogni altro provvedimento inerente e consequenziale;
5) Le spese del presente giudizio restano a carico della sig.ra Parte_1
”.
[...]
Ciò posto, la domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi (volta ad una ripartizione tra madre e figlia dell'identica misura complessiva dell'assegno di mantenimento) può essere accolta, emergendo, quali fatti sopravvenuti, il raggiungimento della maggiore età della figlia e la modifica delle condizioni reddituali Per_1 di siccome risultante dalla dichiarazione reddituale della Parte_1
pagina 2 di 3 stessa, versata in atti;
le nuove condizioni risultano, poi, conformi all'interesse della figlia ed alla legge.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 444/2025 R.G.V.G., sulla domanda congiunta proposta da e , a Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di separazione tra le parti, omologate con decreto del Tribunale di
Modica del 13/05/2010,
Omologa le nuove condizioni di separazione, concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 27.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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