Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Milicia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale di accertamento di inottemperanza n-OMISSIS- emesso dal Comm. Giuseppe Greco comandante del Corpo P.M. Del Comune di Altavilla Milicia, avente ad oggetto l’accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n-OMISSIS- dell’11 novembre 2017, emessa dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AF SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha riferito di essere proprietario di un immobile, sito in Altavilla Milicia, via -OMISSIS-, censito in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- in ordine al quale, con sentenza del Pretore di Termini Imerese -OMISSIS- del 16 novembre 1993, è stato emesso ordine di demolizione; al fine di dare esecuzione a tale ordine, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese ha notificato al sig. -OMISSIS- (oggi deceduto) l’ingiunzione penale di demolizione n-OMISSIS- dell’11 novembre 2017.
Con l’atto impugnato, titolato “Verbale di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione/ripristino” , la Polizia locale del Comune di Altavilla Milicia, nella persona del comandante, comm. Giuseppe Greco, ha constatato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione emessa dalla menzionata Procura della Repubblica; nello stesso atto ha precisato che il medesimo “costituisce titolo di proprietà che verrà trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari” .
Premesse tali circostanze, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del descritto atto, per i seguenti motivi.
1. Vizio di incompetenza relativa – Violazione del principio di legalità
Il provvedimento impugnato, oltre a non rispecchiare il modello prefigurato (verbale di accertamento di ottemperanza) - e a porsi, pertanto, in contrasto con il principio di legalità - nel recare un contenuto ulteriore, relativo alla natura di titolo di proprietà che il medesimo atto avrebbe avuto, sarebbe sconfinato oltre le competenze assegnate alla legge al Comando di polizia municipale, priva di poteri di amministrazione attiva.
2. Violazione dell’art. 31 del T.U.E. - Carenza di potere in concreto.
L’ingiunzione a demolire – l’inottemperanza alla quale ha formato oggetto del verbale impugnato - non promana dall’amministrazione comunale, bensì dal giudice penale (art. 31, co. 9, d.P.R. n. 380/2001, che ha irrogato tale sanzione accessoria, a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001. Mancherebbe, allora, nella fattispecie in esame, il presupposto in base al quale l’amministrazione è legittimata a disporre l’acquisizione gratuita dei manufatti abusivi al patrimonio comunale.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, il Presidente ha dato avviso a parte ricorrente della questione relativa alla eventuale parziale inammissibilità del ricorso, laddove è oggetto di impugnazione un atto meramente dichiarativo (ossia la verbalizzazione della mancata ottemperanza); il difensore di parte ricorrente ha, quindi, precisato che l’azione di annullamento deve intendersi rivolta avverso la sola parte del verbale in cui si dichiara che il medesimo atto costituisce titolo idoneo all’immissione in possesso e alla trascrizione per l’acquisizione al patrimonio; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, il collegio ritiene di dover precisare che alla presente fattispecie non sono applicabili i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 16/2023) - che ha ritenuto la natura meramente dichiarativa dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 – da cui conseguirebbe la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse della relativa impugnazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 23 aprile 2021 n. 1307/2021) e ciò in quanto si tratta di principi inerenti la sola ipotesi di accertamento dell’inottemperanza ad un ordine a demolire adottato dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 31, co. 2 d.P.R. 380/2001.
Ciò premesso e passando all’esame del primo motivo di ricorso, il collegio ne ritiene la fondatezza.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in molteplici occasioni, alla Polizia Municipale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, tant’è che il verbale di accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, avente efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate ed è pertanto necessario che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento (in questo senso, ex multis , Cons. Stato, sez. III, 4 novembre 2024, n. 8769).
L’atto in esame, nella parte oggetto di impugnazione (ossia quella in cui si afferma la natura del medesimo di atto di accertamento dell’inottemperanza e di titolo di proprietà idoneo all’iscrizione nei registri immobiliari) è, dunque, illegittimo per incompetenza.
In conclusione, ritenuta la fondatezza del primo motivo, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
Non è superfluo, a tale proposito, ricordare che la ritenuta fondatezza del vizio di incompetenza impedisce al giudice il vaglio delle ulteriori censure a fini conformativi, in ragione di quanto disposto dall’art. 34, co. 2 c.p.a.: “in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015).
Per il principio della soccombenza, le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo - devono essere poste a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe indicato.
Condanna il Comune di Altavilla Milicia alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RT AL, Presidente
AF SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF SA US | RT AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.