Versione
15 agosto 1965
15 agosto 1965
Art. 4.
All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni);
n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.
All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni);
n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Vasto, sentenza 22/06/2022, n. 88Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO Il Giudice del Tribunale di Vasto, dott.ssa Silvia Lubrano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 22.06.2022, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n 582/2021 R.G.M.L., decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e vertente TRA Parte_1 elettivamente domiciliata in Scerni, via Dante Alighieri n.174, presso lo studio dell'avv. MA NT IO, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente E Controparte_1 in persona del suo legale …Leggi di più...
- status di studente universitario·
- pensione indiretta ai superstiti·
- iscrizione corso di laurea·
- continuità studi·
- età figlio superstite·
- spese di lite·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- preiscrizione corso di laurea·
- art. 4.3 Circolare INPS·
- art. 22 l. 903/1965