Legge 22 febbraio 2006, n. 84

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  • 1Decreto semplificazioni: la legge di conversione in GazzettaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2019

  • 2Servizi e commercio: al via le semplificazioni. Dalla Dia alla SciaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2012

Giurisprudenza9

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  • 1Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 6007
    Provvedimento: Pubblicato il 08/07/2024 N. 06007/2024REG.PROV.COLL. N. 00628/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 628 del 2022, proposto da Confartigianato Imprese Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Coronin e Paolo Malaguti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro NI AI, rappresentata e difesa dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio eletto presso lo studio UL IL in Roma, via Giovannipoli, 148; Comune Torre di …
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    • art. 21-nonies legge 241/1990·
    • principio del contraddittorio·
    • art. 21-quinquies legge 241/1990·
    • annullamento d'ufficio·
    • revoca SCIA·
    • SCIA·
    • autorizzazione implicita·
    • attività di stireria·
    • diritto di difesa·
    • responsabile tecnico

  • 2Trib. Terni, sentenza 27/09/2023, n. 290
    Provvedimento: N. R.G. 490/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 490/2022, posta in deliberazione all'udienza del in data 27 settembre 2023 tra: , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni via San Nicandro, n 39 E Controparte_1 in persona del [...] direttore reggente p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1 Roma del …
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    • sgravi contributivi·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • art. 14 DM 12.12.00·
    • art. 49 L. 88/1989·
    • art. 24 D.Lgs. 46/1999·
    • inquadramento artigianale·
    • classificazione ATECO·
    • onere della prova·
    • verbale di accertamento ispettivo·
    • CCNL lavanderie artigiane

  • 3Trib. Catania, sentenza 08/11/2022, n. 3781
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'udienza di discussione del giorno 08/11/2022, celebrata in modalità cartolare ex art. 221, D.L. 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, fuori udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1743/2022 R.G.L.; PROMOSSA DA codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 codice fiscale; codice [...] CodiceFiscale_2 Parte_3 fiscale codice fiscale CodiceFiscale_3 Parte_4 [...] , codice fiscale , C.F._4 Parte_5 …
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    • efficacia non retroattiva regolamento·
    • prescrizione domanda risarcitoria·
    • obbligo di contrattazione·
    • diritto soggettivo·
    • incentivo alla progettazione·
    • contrattazione collettiva decentrata·
    • art. 92 D.lgs 163/2006·
    • risarcimento danni·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • regolamento amministrativo

  • 4Trib. Roma, sentenza 23/05/2022, n. 4761
    Provvedimento: T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 ° Parte_ R E P U B A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O nella causa civile iscritta al n. 274 R.A.C.C. dell'anno 2021 all'udienza del 23.5.2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA , elettivamente domiciliata in Roma, Via Anicia n. 6/B presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Francesco Russo che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Simone Tonelli, la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso allegata su foglio separato RICORRENTE E , elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Luigi Kossuth n.33 presso lo studio della rappresentata e Org_1 difesa dall'avv. Fabiana …
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    • licenziamento orale·
    • rapporto di lavoro subordinato·
    • CCNL tessili·
    • art. 2 L. 84/2006·
    • differenze retributive·
    • subordinazione·
    • decadenza impugnativa licenziamento·
    • responsabile tecnico·
    • onere della prova·
    • vicinanza della prova

  • 5TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/10/2021, n. 1226
    Provvedimento: Pubblicato il 15/10/2021 N. 01226/2021 REG.PROV.COLL. N. 00763/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 763 del 2021, proposto da OL TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune Torre di Mosto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri …
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    • sopravvenuti motivi di pubblico interesse·
    • principio di tutela dell'affidamento·
    • proporzionalità e ragionevolezza dei provvedimenti amministrativi·
    • violazione art. 21 nonies l. 241/1990·
    • violazione art. 21 quinquies l. 241/1990·
    • danno ingiusto·
    • annullamento d'ufficio·
    • revoca SCIA·
    • accesso agli atti amministrativi·
    • sospensione dell'attività·
    • eccesso di potere·
    • responsabile tecnico·
    • mutamento della situazione di fatto
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Principi e finalita) 1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all' articolo 117 della Costituzione , reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell' articolo 41 della Costituzione , per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilita' sociale. A tale fine la presente legge e' volta ad assicurare l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unita' giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Si riporta il testo degli articoli 117 , 41 e 120, secondo comma, della Costituzione :
    «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    n) norme generali sull'istruzione;
    o) previdenza sociale;
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
    «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
    Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
    La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
    «Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
    La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.».
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:
    «4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
    a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;».
    Nota all'art. 4:
    - Il testo vigente dell' art. 1176, secondo comma, del codice civile e' il seguente:
    «Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). - (Omissis).
    Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.».
    Note all'art. 5, comma 1:
    - Il testo vigente dell' art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985, e' il seguente:
    «Art. 5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 .
    La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
    L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda alla commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'.
    In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
    L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
    Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
    Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.
    Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
    Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
    - Il testo vigente dell' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:
    «Art. 8. (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all' art. 2188 del codice civile .
    2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile , nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
    3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    4.
    5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
    6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
    7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni.
    8. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
    a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256 , e successive modificazioni;
    b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
    c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
    d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
    9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
    10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni.
    11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
    12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
    13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
    - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
  • Art. 2. (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale) 1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia l'attivita' dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
    2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    ((a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno)) ;
    b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
    c) diploma di maturita' tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attivita';
    d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
    1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
    2) due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
    3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata.
    3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attivita' qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
    4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche' l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
    5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricita' e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
    6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
  • Articolo 3
    Art. 3. (Competenze delle regioni) 1. In conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
    2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalita':
    a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attivita' economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;
    b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualita' delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicita' delle tariffe;
    c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
    d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
    e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell' articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
    f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.
    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .