Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.
Commentario • 1
- 1. Se viene dichiarata inammissibile un’istanza proposta a norma dell’art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, si può impugnare solo ricorrendo in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2016
La Cassazione penale, in diverse pronunce, ha affermato in modo uniforme e costante che, nel caso in cui venga dichiarato inammissibile una istanza proposta a norma dell'art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello di ricorrere per Cassazione a norma dell'art. 666, co. 2, c.p.p.. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di legittimità a pervenire a siffatta conclusione giuridica, muovono innanzitutto dal tenore testuale di questa disposizione legislativa. E' stato difatti rilevato, atteso che detta statuizione di legge “disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2015, n. 49966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49966 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
49 9 6 6 / 1 5 ماذا REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO N. 1643/2015 - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO GALLO N. 29244/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO ANTONICY ARBUT nei confronti di: MICCICCHE' ANTONIO N. IL 23/06/1959 LABARBUTA VINCENZO avverso l'ordinanza n. 138/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 25/05/2015 Giulio Romans, che ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. getto del ricors, & dei didi di feusoni, evv. J. Gigent il si (ant. proc. hell' evv. G. i Bene letto) per riccichen, the M o del S.H., ed evv. F. Ribaldiчто что ме he "dusist toper тегідень ее per haberbute, the he insistito per пісочно лев Р.М. ; Udit i difensor Avv.; ye RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente dei beni nella titolarità della Vini del sud s.a.s. di Casa Vinicola Calatrasi s.p.a. fino a concorrenza dell'importo di euro 1.580.230,43, emesso dal GIP del Tribunale della stessa città il 4.5.2015 in relazione al reato di cui agli artt. 110/640 bis c.p. Contro tale provvedimento, il P.M. territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: violazione dell'art. 321, commi 1 e 2, c.p.p. per grave contraddittorietà nonchè mancanza di coerenza, completezza e logicità della motivazione quanto all'esclusione della ipotesi del c.d. schermo societario. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
è comparso ed ha concluso (in adesione al ricorso del P.M.) anche il difensore del coindagato LABARBUTA, peraltro portatore di un interesse al più di mero fatto, certamente non giuridicamente tutelabile poiché formalmente estraneo alla titolarità del compendio di beni de quo;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Deve, preliminarmente, ribadirsi (cfr. Sez. I, n. 3962 del 5.6.2007, rv. 207954) che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame emessa ai sensi dell'art. 322 c.p.p. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal GIP non quello di dieci giorni previsto dalla disposizione dell'art. 311, comma 1, stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamata dal successivo art. 325, che fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311, bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito Per tale ragione il ricorso del PM territoriale è tempestivo. q a procedimento in camera di consiglio.
2. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge>> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
3. Ciò premesso, deve preliminarmente rilevarsi la non deducibilità delle doglianze del ricorrente, riguardanti contraddittorietà (anche se grave) incoerenza, incompletezza ed illogicità, e quindi, pacificamente non totale carenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame ampiamente giustificato la decisione (in particolare, f. 7 ss.). Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'ente interessato fosse estraneo al reato ipotizzato, in realtà rivolto in vantaggio del diverso ente Casa Vinicola Calatrasi s.p.a., non costituente mero schermo societario di quest'ultimo. Si è incensurabilmente concluso ritenendo che non sussistono i presupposti (..) per disporre il sequestro dei beni della Vini del Sud '>, non senza aver precisato che, alla luce degli elementi acquisiti e riepilogati, deve ritenersi che non sia, quantomeno nella prospettiva e nelle speranze dei soci della Villa del Sud, definitivamente ed assolutamente tramontata l'opzione del concordato preventivo, con la conseguenza, che, almeno allo stato (e comunque sulla scorta degli elementi a disposizione, la condizione risolutiva + non può ritenersi verificata>>. 2 Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, udienza Il Consigliere estensore Sergio Beltrani ▸
P.Q.M.
camerale 15 settembre 2015 Il Presidente Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 DIC. 2015 Il Cancelliere CANCEL Claudia Pianelli 3