Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2015, n. 49966
CASS
Sentenza 15 settembre 2015

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Massime1

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Commentario1

  • 1Se viene dichiarata inammissibile un’istanza proposta a norma dell’art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, si può impugnare solo ricorrendo in Cassazione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2016

    La Cassazione penale, in diverse pronunce, ha affermato in modo uniforme e costante che, nel caso in cui venga dichiarato inammissibile una istanza proposta a norma dell'art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello di ricorrere per Cassazione a norma dell'art. 666, co. 2, c.p.p.. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di legittimità a pervenire a siffatta conclusione giuridica, muovono innanzitutto dal tenore testuale di questa disposizione legislativa. E' stato difatti rilevato, atteso che detta statuizione di legge “disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2015, n. 49966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49966
Data del deposito : 15 settembre 2015

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