Sentenza 19 agosto 2008
Massime • 1
È ammissibile l'impugnazione presentata (nella specie, a mezzo raccomandata) nella cancelleria del giudice "ad quem", allorché essa sia tempestivamente pervenuta anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2008, n. 35125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35125 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/08/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 72
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022256/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ VA N. IL 22/05/1974;
2) LO RL N. IL 11/06/1958;
avverso SENTENZA del 20/02/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Ciampoli L. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore non è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 20.02.2008 la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da AZ NN ed IE AR avverso la sentenza 07.12.2005 del Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, che li aveva condannati alla pena di mesi 3 di reclusione ciascuno per rissa aggravata, fatto commesso in Poggibonsi il 13.04.2001. Rilevava invero detta Corte come l'atto di impugnazione fosse stato spedito con raccomandata allo stesso giudice ad quem, forma non ammessa dagli artt. 582 e 583 c.p.p., con la conseguenza di cui all'art. 591 c.p.p..
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) aveva errato la Corte dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto presso la Cancelleria del giudice ad quem, quando era certa la provenienza dell'atto ed il rispetto dei termini al momento del suo pervenire al giudice a quo cui l'impugnazione era stata immediatamente trasmessa;
b) aveva errato la Corte per non avere dichiarato l'inammissibilità in via preliminare;
c) la stessa era in contraddizione per essere comunque entrata nel merito dei fatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, fondato nella sua prima prospettazione, deve essere accolto.
Rileva invero questa Corte come, in materia di ammissibilità dell'atto di appello in relazione alla sua presentazione al giudice ad quem, anziché a quello a quo (come in realtà prescritto dall'art. 582 c.p.p., comma 1) ovvero nelle altre sedi consentite di cui al comma 2 di detta norma, all'indirizzo tradizionale, più formalistico (cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. 6, n. 3718 in data 12.11.1999, Rv. 215861, P.M./Longobardi), si sia di recente contrapposto orientamento più sostanzialistico che fa salva, a precise condizioni, tale modalità di presentazione dell'atto, così evitando la sanzione dell'inammissibilità prevista dall'art. 591 c.p.p.. In tal senso si è invero pronunciata questa sede di legittimità con la decisione Cass. Pen. Sez. 4, n. 30060 in data 20.06.2006, Rv. 235178, P.M./Naritelli e Altro, la cui massima recita: "È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice ad quem (anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 c.p.p.) allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla". Del resto già Cass. Pen. Sez. 1, n. 1419 in data 28.02.2000, Rv. 216084, Arrisicato, aveva ritenuto inammissibile un'impugnazione non perché proposta a giudice incompetente, ma perché, poi trasmessa a quello competente, era pervenuta fuori termine. Lo stesso orientamento sostanzialistico risulta espresso anche da Cass. Pen. Sez. 6, n. 46823 in data 15, 11.2005, Rv. 232533, Tramonte e Altro, che - pur pronunciata in relazione alla presentazione dei motivi nuovi - privilegia i dati fondanti dell'impugnazione (certezza della presentazione, certezza della provenienza, rispetto dei termini di legge) piuttosto che l'irritualità della sede di presentazione. Ritiene dunque questa Corte di aderire a tale più recente e crescente orientamento di natura sostanzialistica che la pur necessaria forma intende interpretare in funzione del favor impugnationis. Validi argomenti in tal senso si devono invero trarre dalle seguenti considerazioni: a) gli elementi fondamentali dell'effettività della presentazione e della provenienza dell'atto dalla parte interessata sono attestati dal cancelliere del giudice ad quem con la medesima potestà fidefacente del cancelliere del giudice a quo;
b) se lo stesso art.582 c.p.p. prevede la validità del deposito dell'impugnazione presso altre sedi (tribunale o giudice di pace del luogo in cui le parti private ed i difensori si trovano, agente consolare estero) con l'obbligo per tali autorità di immediata trasmissione al giudice competente (a quo), non si vede la ragione di sanzionare con l'inammissibilità la presentazione della stessa impugnazione al giudice ad quem, fermo anche per questo l'obbligo di immediata trasmissione dell'impugnazione al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
c) non sembra superabile la regola generale - di rango potiore - espressa dall'art. 568 c.p.p., comma 5, secondo la quale "se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente" - espressione del principio di conservazione -, diventando quindi poi difficile, ed anzi irrazionale, ritenere la sanzione definitiva dell'inammissibilità per la sola procedura del deposito dell'atto a giudice incompetente, di mera valenza esecutiva;
d) la previsione della presentazione dell'impugnazione al giudice a quo non pare dunque rivestire alcuna funzione indefettibile sul piano del regime generale delle impugnazioni, salvo quella di carattere più concretamente pratica di favorire i conseguenti adempimenti, scopo questo comunque garantito di fatto dall'immediata trasmissione dell'impugnazione al giudice a quo. Nè potrebbe seriamente sostenersi che l'irrituale presentazione dell'impugnazione al giudice ad quem consenta a quest'ultimo un'indebita conoscenza (pur di fatto) del contenuto dell'atto di impugnazione in tempi precedenti rispetto alla fisiologia del sistema (conseguenza che peraltro risulterebbe irrilevante con riferimento al principio della parità delle parti processuali), posto che l'obbligo di immediata trasmissione dell'impugnazione al giudice competente a ricevere l'atto in concreto esime il giudice ad quem dall'esame e dalla stessa lettura (salvi gli estremi) dell'atto stesso. Tutto ciò si deve ritenere essere valido anche nel caso, come nella presente fattispecie, di presentazione dell'impugnazione non per deposito diretto (art. 582 c.p.p.) ma per invio con raccomandata (art. 583 c.p.p.), stante l'equipollenza ex lege di tali forme.
Il sistema qui delineato privilegia, in funzione del favor impugnationis (che è valore di sistema) i dati fondamentali della certezza della presentazione e della provenienza dell'atto, fermo restando l'obbligo di rispetto dei termini di legge di cui all'art.585 c.p.p.. Su tale ultimo elemento, per l'essenzialità della sua natura, nulla è da aggiungere se non che essi termini vanno comunque calcolati tenendo presente il momento in cui l'impugnazione perviene al competente giudice a quo per immediata trasmissione da parte di quello ad quem (perché, diversamente opinando, si finirebbe per eluderli). È dunque del tutto evidente che ove la parte privata presenti l'impugnazione al giudice ad quem, anziché a quello che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame, si assume in proprio il rischio consapevole di un suo tardivo pervenire al giudice competente. Nè ciò induca perplessità (poiché il rispetto del termine, in tal caso, sarebbe posto in parte a carico della sollecitudine dell'ufficio) atteso che l'ampliamento delle facoltà in capo alla parte (di cui alla presente giurisprudenza) non può non portare con sè la conseguenza suddetta. Nel caso presente, peraltro, la spedizione dell'atto per raccomandata, con l'effetto di cui all'art. 583 c.p.p., comma 2, e comunque l'arrivo dell'impugnazione al giudice a quo entro i termini di legge, escludono in concreto (comunque si voglia ritenere sul delicato punto) la sanzione dell'inammissibilità in relazione al rispetto dei termini. In definitiva, tanto ritenuto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dagli imputati AZ NN ed IE AR, quale pronunciata dall'impugnata sentenza della Corte toscana, deve essere annullata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte d'appello di Firenze perché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio. Così deciso in Roma, il 19 agosto 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008