Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2004, n. 8152
CASS
Sentenza 29 gennaio 2004

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In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza legittimamente viene eseguita presso l'uno o l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato a una duplice notifica mediante consegna a entrambi i difensori, data l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza del caso di possibile coesistenza di più difensori di fiducia.

È legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2004, n. 8152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8152
    Data del deposito : 29 gennaio 2004

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