Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 2
In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza legittimamente viene eseguita presso l'uno o l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato a una duplice notifica mediante consegna a entrambi i difensori, data l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza del caso di possibile coesistenza di più difensori di fiducia.
È legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2004, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 29/01/2004
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 119
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 036534/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI EB, n. il 24.12.1947 in Catania, ivi res. via S. Calogero n. 45;
avverso l'ordinanza in data 17.7.2003 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso la dichiarazione di esecutività della sentenza n. 1773/02 del 18.7.2002;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato l'opposizione del OI avverso la dichiarazione di esecutività della sentenza n. 1773/02 del 18.7.2002. L'ordinanza ha premesso in punto di fatto che nel corso del giudizio, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia del Traina, Avv. Nino Papalia, quest'ultimo era stato nominato difensore di ufficio dell'imputato all'udienza del 7.3.2002; che, essendo assente il predetto Avv. Papalia all'udienza dell'11.7.2002, nella quale veniva data lettura della sentenza, era stato nominato difensore di ufficio l'Avv. Vittorio Lo Presti. Ha affermato, quindi, la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato, risultato irreperibile, eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., presso lo studio del primo difensore nominato di ufficio, Avv. Papalia, con la conseguente esecutività della sentenza, stante la tardività dell'impugnazione presentata successivamente nell'interesse dell'imputato.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il OI, che la denuncia per violazione della legge processuale. Con un sostanzialmente unico motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione degli art. 107, comma 4^, e 97 c.p.p., come modificato dalla L.
6.3.2001 n. 60. Si deduce che il Tribunale, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, Avv. Papalia, non doveva nominare lo stesso avvocato difensore di ufficio, non risultando, tra l'altro, che lo stesso fosse iscritto all'apposito albo dei difensori di ufficio ex art. 97, comma secondo, c.p.p.. Si rileva inoltre che, anche se si fosse ritenuto il precedente difensore di fiducia investito dell'onere della difesa medio tempore, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, c.p.p., tale incarico è venuto meno a seguito della nomina di un nuovo difensore di ufficio, Avv. Vittorio Lo Presti, che ha assistito l'imputato nell'ultima udienza, di talché l'estratto contumaciale della sentenza doveva essere notificato all'imputato irreperibile presso lo studio di quest'ultimo difensore. Il ricorso non è fondato.
È stato già rilevato nella impugnata ordinanza che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, "nessuna disposizione processuale fa divieto al giudice di nominare all'imputato, rimasto privo di difensore a seguito della rinuncia all'incarico del legale da lui designato, quale difensore d'ufficio lo stesso professionista, salva, comunque, l'ipotesi di incompatibilità che possa pregiudicare l'utile esercizio della difesa, che dev'essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice." (sez. 3^, 199406184, Cerullo, riv. 198867; conf. sez. 1^, 199604036, Dorigo, riv. 204213).
Deve essere inoltre rilevato che l'art. 97, comma 4^ prima parte, c.p.p., come sostituito dall'art. 3 della L.
6.3.2001 n. 60, prevede espressamente, nei casi in cui l'imputato non possa essere assistito dal proprio difensore di fiducia, per le ragioni indicate dalla norma, la nomina di un difensore immediatamente reperibile;
ne', peraltro, l'ultima parte del medesimo comma commina la nullità per l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di nominare un difensore di ufficio iscritto nell'apposito albo di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p., di talché, per il principio della tassatività vigente in materia, la nomina quale difensore di ufficio di un professionista non iscritto al predetto albo non può ritenersi affetta da nullità. Ciò precisato, si rileva, infine, che, come già sottolineato nell'impugnato provvedimento, "in presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dello estratto contumaciale a norma dell'art. 161, quarto comma, c.p.p., è da ritenere legittimamente eseguita alternativamente presso l'uno o presso l'altro, non essendo previsto un diritto dello interessato ad una duplice notifica mediante consegna ad entrambi i difensori, attesa l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza della possibile coesistenza di più difensori di fiducia." (sez. 6^, 199402733, Kahric Safet, riv. 200604; conf. sez. 1^, 199504295, Markovic ed altri, riv. 202451).
Esattamente, pertanto, il provvedimento impugnato ha affermato la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato irreperibile presso lo studio del difensore di ufficio originariamente nominato allo stesso, con la conseguente esecutività della sentenza di condanna per la rilevata tardività della impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OI EB al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004