Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
Le ordinanze emesse dal tribunale della libertà a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non devono essere notificate per intero bensì attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Notifica via PEC, pdf con pagine dispari (Cass. 35482/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2013, n. 21340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21340 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 09/04/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA U. - rel. Consigliere - N. 560
Dott. CIAMPI F. M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 9922/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT DA N. IL 13/05/1982;
avverso l'ordinanza n. 3267/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 25/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione MA DA avverso l'ordinanza emessa in data 25.1.2013 (dep. il 5.2.2013) dal Tribunale di Roma con cui veniva rigettato l'appello proposto dal predetto avverso l'ordinanza del 12.10.2012 del G.i.p. del Tribunale di Velletri che respingeva l'istanza di revoca (non reiterata in sede di appello) o sostituzione della misura cautelare carceraria applicatagli.
Deduce che mancavano le motivazioni di rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato. Invero, risulta che al ricorrente fu notificato in carcere, in data 11.2.2013, l'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza recante solo il dispositivo ivi trascritto, ma corredata di congrua e corretta motivazione.
Consegue che era suo onere ottenere copia dell'intera ordinanza. Infatti, le ordinanze emesse dal tribunale della libertà a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p., non devono essere notificate per intero, bensì - come dispone l'art. 311 c.p.p., comma 1, - attraverso avviso di deposito del provvedimento stesso, e da tale notifica decorre il termine per proporre ricorso per cassazione. Nè tale disciplina è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, perché la difficoltà, meramente materiale, per l'imputato detenuto, di ottenere la copia del provvedimento depositato può essere agevolmente superata per mezzo del difensore o di un incaricato (Cass. pen. Sez. 6^, n. 263 del 18.1.2000 Rv. 215653 e successive conformi).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013