Sentenza 28 novembre 2018
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, la cessione, nel medesimo contesto spazio temporale e senza un'apprezzabile soluzione di continuità, di diverse tipologie di stupefacente, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. (In motivazione la Corte ha precisato che la pluralità di cessioni, a soggetti diversi, di distinte sostanze stupefacenti deve comunque essere valutata dal giudice di merito ai fini della quantificazione della pena che la forbice sanzionatoria della norma mette a disposizione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2018, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
ACR 00109-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA Dott. GIACOMO FUMU - Presidente DEL 28/11/2018 Dott.ssa GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere Consigliere relatore Dott. VINCENZO PEZZELLA Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI Dott. DANIELE CENCI SENTENZA - Consigliere N. 2303/18 SEZ. ha pronunciato la seguente REGISTRO GEN. N. 12140/2018 SENTENZA sul ricorso proposto da: OR ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9/3/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona di Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FRANCA ZACCO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. NC RE ricorre, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 9/3/2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che, in data 9/9/2016, lo aveva condannato, unificate le condotte conte- state dal vincolo della continuazione, ed applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed € 3.200 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma V DPR 309/90 "perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 cedeva a due acquirenti tra cui RI AL sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish per un totale accertato di due bustine di marijuana ed una stecca di hashish", in Aversa (rectius Casoria, come spiega il giudice di primo grado nella propria sentenza) il 9/9/2016, con recidiva reiterata e infraquinquennale.
2. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla qualificazione dei fatti di cui all'imputazione come reato continuato. E con un secondo motivo, sempre in relazione alla ritenuta sussistenza della continuazione tra reati, deduce vizio motivazionale, ritenendo di essere stato condannato per un fatto diverso da quello imputatogli. Il ricorrente, sotto i due diversi profili di cui si è detto, si duole che siano state riconosciute, nel fatto in contestazione, due autonome condotte di reato avvinte dalla "continuazione" ex art. 81 cpv cod. pen., incidendosi così negati- vamente sulla dosimetria della pena, nonostante non fossero minimamente de- scritte in imputazione, nemmeno in fatto, due distinte condotte. La condotta contestata configurerebbe, invece, un'unica fattispecie crimino- sa, relativa ad un unico fatto concreto maturato in un unico contesto spazio- temporale, posto in essere senza soluzione di continuità, con sostanza stupefa- cente ricadente nella medesima tabella. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato il giudizio di primo grado sul punto, senza argomentare nello specifico, ma riportando una giurisprudenza che violerebbe il principio di correlazione tra sentenza ed imputa- zione. Il RE rileva che, in relazione alla continuazione nel reato di spaccio di stu- pefacenti, si deve tener conto che ai fini della contestazione dell'accusa, va valu- tata la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Nel caso di specie l'erronea indicazione nel capo d'imputazione della norma violata non determinerebbe nullità, né difetto di contestazione purché i fatti con- testati siano sufficientemente specificati in modo da non lasciare dubbi sulla na- tura dell'illecito contestato.
2 -I riferimenti normativi prosegue il ricorso- hanno solo una funzione di de- finizione giuridica, che, può essere modificata dal giudice senza necessità di una nuova contestazione. Con un terzo motivo, sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, il ricorrente si duole del mancato accoglimento di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore all'udienza del 9/3/2017. La corte di appello avrebbe rigettato l'istanza per il concomitante impegno professionale del difensore nonostante l'avvenuta documentazione della richie- sta, con conseguente violazione dello ius postulandi, derivandone la nullità di tutti gli atti conseguenziali. Illegittimo sarebbe stato il diniego della richiesta di rinvio fondato esclusi- vamente sulla mancata documentazione dell'essere unico difensore in Milano e contestando anche l'indicazione dello stesso legale quale unico difensore. Evidenzia, inoltre, il ricorrente, che il rito camerale non esclude la partecipa- zione della difesa, applicandosi l'art. 420 ter cod. proc. pen. Con un quarto ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio motiva- zionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente si duole della mancata valorizzazione dell'avvenuta ammissione del fatto in contestazione, da parte dell'imputato, ritenuta dalla Corte territoriale neutra ai fini probatori ed operata al solo fine di ottenere un'utilitaristica riduzio- ne della pena. Ed invece si sostiene in ricorso la confessione o il semplice ravvedimento intervenuto andrebbero sempre valutate positivamente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto quando siano funzionali ad agevolare il giudizio di responsabilità. E nel caso specifico le dichia- razioni dell'imputato avrebbero consentito di chiarire quanto verbalizzato dagli operanti di P.G. nel corso di un operazione di polizia. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con le determinazioni conseguenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondati, per i motivi che si andranno ad evidenziare, sono i motivi che at- tengono alla ritenuta continuazione tra reati, con il conseguente aumento di pe- na.
2. Ed invero, di recente le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, co.5 Dpr. 309/90, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici pre- 3 visti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto (così Sez. Un. n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, non ancora mass.). E con la medesima pronuncia hanno anche affrontato la questione invero solo inciden- talmente sollevata dall'ordinanza di rimessione circa la possibilità che la deten- zione contestuale di diverse tipologie di stupefacente, comunque riconducibile al- la fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, possa dare luogo o meno ad una pluralità di reati in concorso formale (o in continuazione) tra loro. Il caso che ci occupa -gioverà subito chiarirlo- è diverso da quello di cui si sono occupate le SSUU Murolo, in quanto in questo vengono in rilievo non la de- tenzione, bensì due cessioni di due diverse sostanze stupefacenti, ancorché, trat- tandosi di hashish e di marijuana (che, com'è noto e come sottolinea il giudice di primo grado a pag.6 della propria sentenza sono prodotti ottenuti attraverso la lavorazione della stessa pianta e possono essere considerati, se non lo stesso stupefacente, in virtù del medesimo principio attivo contenuto al suo interno, il tetraidrocannabinolo, THC, quanto meno stupefacenti della stessa tipologia) ri- comprese nella medesima tabella delle c.d. droghe leggere. Per le Sezioni Unite Murolo la stessa formulazione del quinto comma dell'art. 73 Dpr. 309/90 "impedisce di ritenere che essa preveda distinte e differenziate ipotesi di reato in ragione della classificazione tabellare della sostanza oggetto delle condotte incriminate, tanto più che la stessa elevazione della fattispecie ad incriminazione autonoma e la scelta di livellare il trattamento sanzionatorio nel senso indicato, rivelano l'intenzione del legislatore di considerare comunque il fatto, se di lieve entità, in maniera unitaria, anche quando ha ad oggetto sostan- ze eterogenee. Scelta che appare coerente al concreto disvalore di un fatto che viene considerato, per l'appunto, lieve alla luce di una pluralità di parametri, la cui valutazione positiva ha già evidentemente consentito di non attribuire alla presenza di sostanze di natura diversa un significato particolarmente rilevante" (così pagg.24-25 della citata pronuncia). "Dunque -proseguono le SS.UU.- il comma 5 dell'art. 73 prevede un'unica fattispecie incriminatrice, cui consegue la configurabilità di un unico reato quan- do nel medesimo contesto la condotta realizzata abbia ad oggetto sostanze ta- bellarmente eterogenee" derivandone il principio che "l'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'u- nica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto; la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fat- to di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d. P. R. n. 309 del 1990, in- 4 tegra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro". (cfr. pag. 25 della sentenza citata).
3. Non rileva, dunque, ai fini dell'opzione tra unitarietà del reato e concorso formale-continuazione la diversità di sostanze, ma rilievo preminente, secondo il ricordato dictum delle Sezioni Unite, è la circostanza che i fatti (in quel caso di detenzione dello stupefacente) siano avvenuti nel medesimo contesto spazio temporale. Orbene, come si diceva in precedenza, nel caso che ci occupa non siamo di fronte ad ipotesi di detenzione di stupefacente, ma di due episodi di spaccio. E i giudici di merito (cfr. in proposito, pag. 2 della sentenza di appello nella parte in cui si risponde allo specifico motivo di gravame nel merito) hanno rite- nuto che i fatti-reato, ritenuti distinti tra loro, andassero posti in continuazione in ragione del fatto che, ancorché realizzate in esecuzione del medesimo dise- gno criminoso, si era trattato di cessioni di due diverse sostanze stupefacenti. Già un opinare siffatto, com'è evidente, si pone in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite Murolo appena ricordato. Il tema che si è posto a questo Collegio di legittimità, tuttavia, è quello del se i due episodi di spaccio, entrambi riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, andassero ritenuti quale reato unitario ovvero quali singoli reati, unificabili quoad poenam sotto il vincolo della continuazione in ragione dell'unicità del disegno criminoso. Orbene, ad avviso del Collegio, non rilevando, anche per le cessioni, la cir- costanza che possano riguardare la stessa ovvero diverse sostanze stupefacenti, per verificare se siamo di fronte ad un unico reato ovvero ad una pluralità di rea- ti, occorre andare a verificare se siano avvenuti nel medesimo contesto spazio temporale, senza un'apprezzabile soluzione di continuità nell'agire cri- minoso. Del resto, già in passato, come ricorda la stessa sentenza impugnata, que- sta Corte di legittimità ha affermato, in materia di stupefacenti che: "Le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualità se costituiscono mani- festazione del potere di disposizione della medesima sostanza. Viene, tuttavia, correttamente evidenziato in motivazione che tale assorbimento -con conse- è subordinato al duplice presupposto guente esclusione del concorso di reati - che si tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state po- ste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprez- zabile soluzione di continuità" (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti ed altri, Rv. 262421). 5 Sulla scorta del medesimo principio, per contro, in altra pronuncia, è stato ritenuto che l'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisse l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte dessero luogo, in quel caso, a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, even- tualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (così questa Sez. 4, n. 22588 del 7/4/2005, Volpi ed altro Rv. 232094 in un caso in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo da quando aveva iniziato a detenerla). E in altra recente pronuncia si è ritenuto che le differenti azioni tipiche costituissero distinti reati concorrenti materialmente quando le stesse fossero "distinte sul piano ontologi- co, cronologico e psicologico" (Sez. 6, n. 22549 del 28/3/2017, Ghitti ed altro, Rv. 270266). Orbene, da tutte queste pronunce, a cominciare dalla ricordata Sez. 3 n. 7904/2015 si ricava che, venuta meno la diversità di sostanze, resta quale fatto- re dirimente per verificare l'unicità o la pluralità di reati la contiguità spaziotem- porale e l'assenza di un'apprezzabile soluzione di continuità nell'agire criminoso.
4. La questione che ci occupa è stata a lungo dibattuta in sede di teoria sul concorso di reati, per la cui sussistenza si è affermato che occorre prelimi- narmente verificare se ci si trovi al cospetto di una sola, o di più condotte e che, in particolare, per definire la nozione di "azione unica", occorre aver riguardo alla fattispecie legale di volta in volta in esame. In dottrina si è affermato che si avrà unica azione allorché si realizzino i pre- supposti minimi che integrano la fattispecie tipica, anche se la condotta tipica, ad una considerazione naturalistica, risulta dal compimento di più atti (il caso di scuola è quello di un'azione omicida che rimane, per il diritto, unitaria anche se in concreto commessa con una pluralità di colpi di pugnale). Unità di azione si ha pure quando già la stessa fattispecie astratta richiede la realizzazione di più atti ai fini della sussistenza del reato. E' il caso della rapina, la cui azione tipica è costituita dall'impossessamento della cosa mobile altrui ac- compagnata da violenza o minaccia. Unità di azione, nonostante una eventuale molteplicità di azioni naturalisti- che, si ha anche nei c.d. delitti di durata: si consideri ad es. un sequestro di per- sona, realizzato mediante la privazione dell'altrui libertà personale e poi la suc- cessiva reiterazione di comportamenti diretti ad impedire che la vittima riacquisti la libertà. 6 Ci sono, tuttavia, anche reati in cui una pluralità di azioni connota un unico reato (si pensi all'estorsione, all'usura) in cui non si configura certamente un reato per ogni singola rata estorsiva o per ogni corresponsione di interessi usura- ri. Diverso, evidentemente, è ad avviso del Collegio il caso della cessione di stupefacenti. È fuori di dubbio, infatti che, laddove vi sia un apprezzabile diversità spazia- le e temporale, con una soluzione di continuità delle condotte, siamo di fronte, ancorché ad esempio realizzati dello stesso giorno, a più fatti costituenti ciascuno un reato, per i quali andrà evidentemente valutato, ai fini di cui all'art. 81 cod. pen. se sono stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. La valutazione, dunque, andrà operata, in concreto, caso per caso. Ebbene, in quello che ci occupa, tale verifica non può che portare alla con- clusione che non c'è quella diversità spaziale e temporale apprezzabile che con- senta di ritenere che ci si trovi di fronte ad una pluralità di reati. Ed invero, come ricorda il GM del Tribunale di Napoli Nord alle pagg. 4 e ss. della propria sentenza, la sera dell'8 settembre 2016, carabinieri in borghese si appostarono nei pressi di un condominio di Casoria loro indicato come possibile luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Iniziato l'appostamento, essi notarono un continuo andirivieni di soggetti che dopo avere citofonato ad un appartamento del condominio, vi facevano in- gresso trattenendosi per pochi secondi, non prima di essere visti dal RE Fran- cesco, il quale si affacciava dal proprio balcone al fine di vedere chi citofonava. Gli operanti di P.G. a quel punto decisero di seguire e fermare un soggetto che era appena uscito dal palazzo e, raggiuntolo a circa 150 metri dallo stesso, lo identificarono in RI AL e lo stesso consegnò loro spontaneamente una bustina contenente sostanza apparentemente del tipo "marijuana". Assunte in loco informazioni dal RI, lo stesso spiegò le modalità dell'acquisto, dando anche, una descrizione del soggetto cedente, per cui i due carabinieri decisero di intervenire ed approfittando dell'uscita di un condomino dal palazzo, si introdus- sero al suo interno, posizionandosi su di una rampa di scale distante pochi metri dalla porta dell'abitazione del RE. Di lì a poco, udito il citofono suonare all'in- terno dell'appartamento l'App. Greco e l'App. Spinelli, videro un soggetto fare accesso nella rampa di scale e suonare alla porta del RE. L'inevitabile visione dei due carabinieri in borghese, a dire dei verbalizzanti, insospetti il giovane, che non desistette tuttavia dall'acquisto. RE NC aprì la porta della propria abitazione ed i militari poterono notare lo scambio di una stecca di colore marro- ne e di una bustina contenente erba con una banconota di dieci euro. A questo punto i carabinieri intervennero per interrompere l'azione criminosa, ma il RE 7 chiuse in maniera violenta la porta dell'abitazione e l'acquirente si scagliò loro contro. I carabinieri, nella colluttazione riuscirono a strappargli dalle mani la so- stanza stupefacente da poco acquistata, ma lo stesso riuscì a darsi alla fuga. Gli operanti cercarono allora di farsi aprire la porta dal RE, il quale solo dopo una ventina di secondi, aprì la porta consentendo la perquisizione domiciliare, la qua- le diede esito negativo. Perquisito l'odierno imputato, gli furono invece trovati addosso 152 euro, in monete e banconote di piccolo taglio. Successivamente il RI fu sentito a sommarie informazioni e i reperti sequestrati (la sostanza consegnata dal RI e quella recuperata nella fuga dell'anonimo acquirente sottoposta a narcotest. Tale esame rivelò che le, sostanze sequestrati si tratta- vano di hashish per 1,36 grammi e marijuana per 2,831grammi. Al tirare delle somme, dunque: l'operazione di P.G. è stata unica, le due cessioni sono avvenute nello stesso luogo (l'abitazione del RE, ove peraltro lo stesso era agli arresti domiciliari), a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Non c'è, in altri termini, quell'apprezzabile soluzione di continuità nell'agire delittuoso del RE che possa far dire che ci troviamo di fronte a due reati diver- si, ciascuno caratterizzato da un'autonoma volizione criminosa. Del resto, come lamenta fondatamente il ricorrente, anche l'imputazione ri- cordata in premessa, per com'è formulata in fatto, pare fare riferimento ad un unico reato È evidente che il fatto che ci si sia trovati di fronte a due cessioni, a due soggetti diversi, di due sostanze diverse, potrà ed anzi dovrà essere dal giudice di merito valutato ai fini della quantificazione della pena che la forbice sanziona- toria della norma gli mette a disposizione. In generale, la circostanza del numero di contestuali cessioni, è elemento che può anche essere valutato dal giudice di merito per il riconoscimento di ulte- riori benefici quale, ad esempio, quello delle circostanze attenuanti generiche (che nel caso che ci occupa, invece, come si dirà in seguito, sono state motiva- tamente negate per altri motivi). Diversamente opinando, individuando per ciascuna cessione un nuovo reato, si finirebbe per offrire un trattamento più o meno favorevole a quei soggetti che si trovano coinvolti in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti in ragione del maggiore o minore attendismo delle forze dell'ordine nell'intervenire a repri- mere cessioni che spesso, in un unico contesto spazio-temporale, si susseguono, una dopo l'altra, a decine. Tale conclusione si presenta peraltro coerente, per eadem ratio, anche con la giurisprudenza che, in relazione all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, ne ha evidenziato la natura giuridica di norma a più fattispecie, facendone conseguire che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto 8 integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009 dep. il 2010, Pintori, Rv. 246404 in relazione ad una fatti- specie in tema di acquisto, detenzione e trasporto di una stessa sostanza stupe- facente nell'ambito di un unitario progetto di spaccio in località diversa dal luogo di deposito).
5. La sentenza impugnata va, dunque annullata limitatamente alla ricono- sciuta continuazione, in quanto ci si trova di fronte ad un reato unico. La pena, tuttavia, non può essere rideterminata da questa Corte attraverso l'elisione dell'operato aumento per la continuazione (e in ciò, pertanto, il Collegio dissente dal precedente costituito da Sez. 7 n. 22398 del 26/12018, Allali Moha- med, Rv. 272997). Sarà il giudice del rinvio, infatti, nell'esercizio di un'attività che è di merito, esclusa la continuazione, a dover rideterminare il trattamento sanzionatorio. Egli sarà, perciò, chiamato a rivalutare il fatto unitariamente, comprenden- dovi sia la cessione della marijuana che quella dell'hashish, e avrà come unico limite, ai fini del divieto di reformatio in peius, quello della pena finale (anni uno di reclusione ed euro 3200 di multa) già determinata in precedenza.
6. Il ricorso va invece rigettato nel resto, con la conseguente declaratoria di passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Gli altri motivi di ricorso sono, infatti, infondati. Quanto al terzo profilo di doglianza, con cui ci si duole dell'avvenuto rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento professionale, la corte di appello, con ordi- nanza del 9/3/2017, ha correttamente motivato, precisando che il difensore non ha documentato né in quale data ha avuto conoscenza dell'esistenza del diverso impegno né se fosse unico difensore né, tantomeno, per quale motivo il diverso impegno andasse considerato prevalente rispetto al presente giudizio nel quale l'imputato era soggetto a misura cautelare. La pronuncia, pertanto, si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, consistente in un concomitante impegno professionale, questa Corte Suprema (Sez. un., n. 4708 del 27/3/1992, Fogliani, Rv. 190828) ha già chiarito, con affermazioni di principio tuttora attuali e condivise dal Collegio, che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire se il difensore prospetti l'im- pedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei di- versi impegni, e non si limiti a documentare l'esistenza di un contemporaneo im- pegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essen- ziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'atti- vità a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un so- stituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende par- tecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo com'è stato fatto nel caso che ci oc- cupa deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'impu- tato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità. Il che appare essere avvenuto. Si è più in seguito ribadito (Sez. un, n. 29529 del 25/62009, De Marino, Rv, 244109; Sez. Un. n. 4909 del 18/12/2014 dep. i 2015, Torchio, Rv. 262912) che, in presenza di una istanza di rinvio per concomitante impegno pro- fessionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codi- fensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. È, all'uopo, del tutto irrilevante il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente (vedasi anche Sez. 6, n. 11174 dell'8/3/2012, Rv. 252191). E, più recentemente, si è ancora affermato che, in tema di legittimo impe- dimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimen- to;
rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difen- sore nel diverso processo;
indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della im- possibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta va- 10 lutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (così Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 dep. il 2017, M. Rv. 270330 che, in relazione ad un impedimento a comparire dedotto per l'udienza del giudizio di legittimità, ha rigettato un'istanza di differimento dell'udienza, non avendo il difensore fornito elementi concreti in base ai quali il concomitante procedimento civile in sede di merito già in linea teorica meno - pregiudizievole per il ricorrente, rispetto alla eventuale condanna penale definiti- va nel giudizio di legittimità - potesse essere ritenuto in concreto più urgente, non risultando indicato, nel verbale prodotto a corredo della richiesta di rinvio, l'esatto oggetto del giudizio civile, né lo specifico incombente di udienza).
7. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, incentrato sul mancato ri- conoscimento al RE delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte partenopea, che appare logica e congrua, nonché corret- ta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, oltre che il suo tardivo aprire la porta ai carabinieri, anche la circostanza che egli gestisse un'attività di spaccio certamente non occasionale (atteso che gli acquirenti si recavano al suo domicilio senza alcuna intermedia- zione) mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari e che plurimi furono i "contatti" rilevati dagli investigatori prima di intervenire, in occasione dei quali il RE, personalmente, si affacciava al balcone per accertarsi dell'identità dell'ospite". Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con 11 esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un in- dirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazio- ne dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la de- terminazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze at- tenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351). E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte se- condo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti ge- neriche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o me- no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone ed altri, Rv. 249163; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003 dep. il 2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis cod. pen. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato asso- lutamente sufficiente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in consi- derazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adegua- mento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motiva- zione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto 12 di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della con- testazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fon- da (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della conti- nuazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per la ride- terminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabi- lità. Così deciso in Roma il 28 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Pezzella Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERA IL FUNZIONARY GIUDIZIARIO oggi..3/1/19 Dott.ssa i Caliendo 13