Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è applicabile, per disciplinare le distanze tra fabbricati, non soltanto allorché il Comune in cui sono ubicati è sprovvisto di regolamento edilizio, ma anche se questo non contenga alcuna disposizione in merito, applicandosi invece l'art. 873 cod. civ. soltanto se in termini almeno generici tale norma sia da esso richiamata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato CORRADO BERTOLDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO NI, SI ER, SI CA, SI CC, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO G. TONIOLO 6, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MORERA, che li difende unitamente all'avvocato ALDO BULGARELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 471/95 della Corte di VENEZIA, depositata il 10/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato UMBERTO MORERA difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 settembre 1979 TA AS e LU, CC e EL ES, proprietari di un fabbricato con cortile, convennero, davanti al Tribunale di Verona, NI NA per la condanna alla demolizione della parte sopraelevata di un immobile che, secondo il loro assunto, era stato costruito dal medesimo in violazione degli art. 905 e 907 del codice civile. Costituitosi in giudizio il convenuto contestò la pretesa e, con domanda riconvenzionale, chiese l'abbattimento di alcune opere che sarebbero state eseguite dagli attori senza rispettare le distanze prescritte dagli art. 873 e 906 del codice civile. Questi ultimi affermarono che l'illegittimità della sopraelevazione derivava anche dal fatto che il suo distacco dalla loro costruzione non era conforme a quello consentito dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 del 1967.
Con sentenza del 31 marzo 1990 il Tribunale accolse per intero la domanda principale avendo ritenuto che la sopraelevazione era stata eseguita in violazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 e, solo parzialmente, quella riconvenzionale sul rilievo che un balcone dell'immobile degli attori, del quale ordinò la demolizione, era stato costruito da una veduta laterale a distanza minore di quella prescritta dall'art. 906 del codice civile. Respinse l'altra pretesa con cui il convenuto aveva sostenuto l'illegittimità di una tettoia e di un piccolo edificio degli attori sul presupposto che erano stati infissi in un muro di sua proprietà, osservando che lo NA non aveva superato la presunzione di comunione sancita dall'art. 880 del codice civile. Contro tale pronuncia appellò lo NA adducendo che la domanda proposta nei suoi confronti era inammissibile perché formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, e infondata perché la norma dell'art. 17, di cui era stata ritenuta la violazione, non si sarebbe potuta applicare essendone subordinata l'operatività all'assenza di strumenti urbanistici, mentre nel territorio del Comune di Fumana vigeva un regolamento edilizio. Resistettero al gravame gli appellati e, con impugnazione incidentale, chiesero il rigetto totale della domanda riconvenzionale. Con sentenza del 10 aprile 1995 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto anche l'istanza riconvenzionale accolta dal Tribunale in base alla considerazione che dall'immobile del convenuto non era esercitabile alcuna veduta laterale.
Lo NA ricorre per cassazione con cinque motivi. La AS e i ES resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello confermato la pronuncia di primo grado sebbene con questa si fosse accolta, in violazione dell'art. 183 del codice di procedura civile, la domanda di demolizione per inosservanza dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, giacché con la citazione introduttiva del processo tale pretesa era stata fatta valere per violazione degli art. 905 e 907 del codice civile. E di tale domanda nuova si sarebbe dovuta, pertanto, dichiarare l'inammissibilità non potendo considerarsi compresa "nel generico richiamo, contenuto in citazione, ad altri eventuali leggi e regolamenti edilizi locali". Il motivo è infondato per la decisiva considerazione che sulla domanda di demolizione della parte sopraelevata dell'immobile, basata sulla violazione dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, era stato accettato il contraddittorio, in quanto dopo la sua proposizione con la comparsa conclusionale, la causa era stata rimessa all'Istruttore davanti al quale il convenuto non ne aveva eccepito l'inammissibilità.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuta erroneamente operante la norma dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, mentre, essendo in vigore nel territorio del Comune di Fumane un regolamento edilizio non contenente disposizioni specifiche sulle distanze tra fabbricati, si sarebbe dovuta applicare la norma dell'art. 873 del codice civile, perché implicitamente recepita nello strumento urbanistico come affermato anche da alcune pronunce della Corte di Cassazione. Si aggiunge che alla medesima conclusione il Giudice d'appello sarebbe dovuto pervenire anche se avesse aderito all'altro indirizzo dello stesso Supremo Collegio, secondo cui l'art. 17 è inapplicabile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico contenga disposizioni sulle distanze, giacché nel regolamento del Comune di Fumane vi sono norme che disciplinano in modo specifico la materia.
Il motivo è infondato.
Deve innanzi tutto respingersi l'eccezione con la quale i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del deposito in sede di legittimità del regolamento edilizio prodotto dalla controparte a sostegno della tesi secondo cui in questo sarebbero contenute norme sulle distanze, in quanto il divieto del deposito di nuovi documenti in cassazione, sancito dall'art. 372 cod. proc. civ., non riguarda gli strumenti urbanistici avendo le disposizioni relative natura di norme giuridiche (sent. n. 1388 del 1985). Tuttavia il regolamento edilizio in questione non contiene affatto disposizioni sui distacchi che devono essere rispettati tra fabbricati, ma si limita a determinare le caratteristiche edilizie e i criteri di misurazione delle distanze da esso non stabilite dai confini e tra fabbricati (art. 28 e ss.). Non essendo contenute norme sulle distanze tra edifici nel regolamento edilizio, deve ritenersi che correttamente la Corte d'appello abbia applicato nella specie l'art. 17 della legge n. 765 del 1967. Sulla questione se nell'ipotesi in cui il Comune sia sprovvisto di uno strumento urbanistico, non contenente regole sulle distanze tra costruzioni, debba trovare o non applicazione l'art. 17 cit., si era formato un contrasto di giurisprudenza. Mentre per alcune sentenze, a rendere inapplicabile tale disposizione era sufficiente che il Comune fosse provvisto di uno strumento urbanistico, anche non disciplinante la materia delle distanze, presumendosi che, nel suo silenzio, avesse prescritto la medesima distanza fissata dall'art.873 cod. civ., perché analogo al regolamento che avesse previsto un rinvio generico a detta disposizione o ne avesse adottato formalmente il contenuto, con altre pronunce si era seguita, invece, la soluzione contraria accolta, poi, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9871 del 1994, che ha risolto tale contrasto e alla quale questa Corte ritiene di doversi adeguare condividendo le ragioni che la sorreggono. Esse si riassumono nell'impossibilità sia di rinvenire disposizioni sulle distanze in strumenti urbanistici che ne siano privi, sia di presumere, in difetto di disposizioni sulle distanze, che il regolamento abbia imposto la medesima disciplina del codice civile richiamando per implicito la norma dell'art. 873 cod. civ. In tal modo si porrebbe, senza ragione, sullo stesso piano il regolamento che nulla prescrive in materia di distanze e quello che le disciplina anche se solo mediante un rinvio generico ma espresso alla norma codicistica (v. anche sent. n. 784 del 1998). Inammissibili sono, poi, il terzo e il quinto motivo del ricorso perché con essi si prospettano per la prima volta in questa sede di legittimità questioni che non hanno formato oggetto di trattazione nelle fasi di merito, sostenendosi che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 37 del regolamento edilizio che disciplina la materia dei cortili (3 motivo), e l'art.906 cod. civ., vertendosi in tema di veduta obliqua (5 motivo).
Infine con il quarto motivo si critica la sentenza d'appello affermandosi che la Corte del merito avrebbe dovuto accogliere il capo della domanda riconvenzionale con cui si era chiesta la demolizione della tettoia e del piccolo edificio costruiti dagli attori in appoggio all'immobile appartenente al convenuto. La Corte in base agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, avrebbe dovuto considerare illegittima "l'infissione e l'appoggio della costruzione degli attori nel muro in questione essendo questo di esclusiva proprietà del convenuto perché non avente funzione divisoria, e non essendo, quindi, operante nei suoi confronti la presunzione di comproprietà sancita dall'art. 880 del codice civile". Anche questo motivo è infondato perché costituisce la critica del giudizio espresso dalla Corte d'appello sulla natura divisoria del muro, giudizio che, essendosi risolto in un apprezzamento dei fatti e della consulenza tecnica riservato al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità, essendo sorretto da una motivazione sufficiente, logica ed esente da errori di diritto. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio ai controricorrenti.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore dei controricorrenti. Liquida dette spese in lire 2.172.600, di cui due milioni di onorari d'avvocato.
Roma 9 giugno 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.