Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN040 19/0O IT LIA SAZIONELA CORTE SUPRIM DICA Oggetto Ripetizione somme pagate SEZIONE TERZA CIVILE in esecuzione di sentenza riformata in appello Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7653/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 8554 Consigliere 1335 Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 25/10/00 Dott. Ennio MALZONE © Consigliere ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZION: UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 3000 per diritti L.. 21 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ATC AGENZIA TERRITORIALE CASA PROV TORINO (già IACP), 3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO E00663177 BONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale STRATA SERGIO;
al Sig. - per dirit L. 12/0 2 intimato 2001 2000 avversO la sentenza n. 584/97 della Corte d'Appello di IL CAN CELLIERE 1690 TORINO, emessa il 07/03/97 e depositata il 23/04/97 (R. G. 84/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Italo CANCELLERIA PURCARO;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
Sostituto Procuratore udito il P.M. in persona del 1 Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo atto di citazione notificato in data 8 maggio Con 1992 lo IACP (ora A.T.C.) di Torino propose opposizione avversO il decreto emesso dal Presidente dei Tribunale di Torino, con il quale era stato ingiunto a detto Ente di pagare a IO ST la somma di £ 24.480.000, ol- tre accessori. Con sentenza in data 9 settembre 1995, il Tribuna- le adito respinse l'opposizione proposta dallo IACP av- verso il decreto predetto, che confermò. Avverso la sentenza predetta propose appello l'A. T .C., chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi che nulla era dovuto dall'appellante al- l'appellato per i titoli dedotti in giudizio e condan- narsi l'appellato al rimborso delle somme che dovessero essere corrisposte da esso istante in forza della prov- M visoria esecutività della sentenza impugnata, con gli 2 interessi dal dì dell'esborso al saldo. Nel corso dei giudizio di appello IO ST promosse azione ese- cutiva, in forza dell'esecutività della sentenza dì primo grado, procedendo ad esecuzione forzata presso terzi e pignorando i crediti dell'odierna ricorrente presso il tesoriere della medesima. Dopo la dichiara- zione positiva resa dal terzo pignorato, il G.E. asse- gnò al creditore procedente la somma complessiva di lire 40.966.708. Con sentenza depositata in data 23 aprile 1997, la Corte di appello di Torino, in accoglimento del propo- sto gravame, revocò il decreto ingiuntivo opposto e di- chiarò che nulla era dovuto dall'appellante allo ST per i titoli dedotti in giudizio. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso, sulla base di un solo motivo, l'Azienda Territoriale per la Casa di Torino. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo del proposto gravame, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione di norme di art.112 c. p. c.), non- diritto (art. 360 n.3 C. p. C., ché omessa insufficiente e contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c. p. c.), deducendo che la corte distrettuale, pur avendo integralmente accolto 1'impugnazione proposta e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo emesso а suo tempo dal Presidente dei Tribunale di Torino, aveva omesso di pronunziare in ordine alla domanda svolta da essa ricorrente di condanna dello ST alla restitu- zione di quanto al medesimo versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Conseguentemente, la sentenza impugnata doveva essere cassata, in quanto affetta da un duplice vizio: a) di violazione dei disposto del- l'art. 112 c. p. c., mancando la completa corrisponden- za fra chiesto ed il pronunziato;
b) di totale omissio- ne di motivazione in ordine alle considerazioni che eb- bero ad indurre la Corte а non pronunziarsi sulla do- manda restitutoria formulata dalla A.T.C.. La censura è fondata. Invero, costituisce ius receptum, alla stregua del costante insegnamento di questo Supremo Collegio, il principio secondo cui la domanda con la quale l'appel- lante chiede al giudice del gravame di ordinare all'ap- pellato la restituzione delle somme percette in forza della sentenza esecutiva di primo grado non può defi- nirsi nuova, essendo conseguente alla richiesta modifi- ca della decisione e non alterando i termini della con- troversia. Essa va proposta con lo stesso atto di ap- pello, se la corresponsione di dette somme sia avvenuta 4 in epoca anteriore, ma può essere utilmente proposta successivamente, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso del giudizio di appello, se la percezione da parte dell'appellato delle somme di cui alla sentenza esecutiva di primo grado sia intervenuta, come nel caso di specie, solo dopo la proposizione del- l'appello. Nella fattispecie in esame, inoltre, l'ap- pellante aveva già con l'atto di appello avanzato la richiesta di restituzione delle somme che fossero state eventualmente percepite dalla controparte, reiterando, poi, tale domanda in sede di precisazione delle conclu- sioni, con l'indicazione precisa della somma sborsata per effetto dell'esecuzione coattiva e dovutagli, quin- di, in restituzione. Su tale richiesta non ha provveduto il giudice di appello, per cui, sussistendo il dedotto vizio di omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c. p. c.), la sentenza impu- gnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, che provvederà sulla domanda di restituzione proposta dall'odierna ricorrente, oltre che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra se- 5 zione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 25 ottobre 2000. Il Consigli relatere ed estensore Гле Il Presidente Vitoric toura IL CANCELLIERE C1 Chuy Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 21 MAR 2001. IL CANCELLIERE Giovanni, Giambattista W E T R O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 1:0 LUG. 200terie 4. ain 32988 versate £. 290.000 n. OVANTAMITA DU (lire Lalaca Servizi p. Draga DIGILIPPO (D.95a Il Responsabile Servizio st udiziari (Dr. M. RACCICHINI) 290000 196