Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
La legge n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha ampliato l'ambito applicativo - in quanto ha richiesto, ai fini della relativa indennizzabilità, esclusivamente che le suddette patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella, rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela antinfortunistica e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità - ma non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di nesso causale. Ne consegue che, per quel che riguarda le ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 145 del T.U. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante dall'art. 4 della citata legge n. 780 del 1975), al fine di stabilire se la morte o l'inabilità siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia conseguenza diretta di dette tecnopatie si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito dall'art. 41 cod. pen.) con la specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 145 cit., dovendo escludersi che esso abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o all'asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, occorre accertare in concreto se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale - sia pure in minima parte ed, eventualmente, solo in termini di un alto grado di probabilità - con la malattia associata, da intendere secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI MA VED TT UN, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar TUCCARI CARLO FEDERICO di ROMA del 16.11.1999 rep. N. 52593;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 567/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 22/10/98 R.G.N. 2007/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di La Spezia, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di rendita ai superstiti proposta da NI MA, quale vedova di BO UN, sulla base di consulenza tecnica d'ufficio che aveva escluso che la tecnopatia asbestosica indennizzata in vita, o le alterazioni da questa indotte sugli apparati respiratorio e cardiovascolare, fossero responsabili del decesso di BO UN, ne' per rapporto causale diretto ne' in via concausale.
Il ctu affermava anzi, in positivo, che la morte dell'assicurato fu causata direttamente ed esclusivamente dalla grave alterazione epatica, accertata anche tramite biopsia, da cui il paziente era stato affetto in vita, che riteneva sicuramente indipendente dalla coesistente tecnopatia asbestosica.
Il Tribunale di La Spezia ha respinto l'appello della NI, con sentenza 21 settembre/22 ottobre 1998 n. 567, ritenendo i rilievi del consulente tecnico di parte, riferiti nel motivo di appello, non sufficienti a scalfire la consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata in 1^ grado, che valutava completa ed esauriente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la NI con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito, resistendo.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 145 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) censura la sentenza impugnata, rilevando che l'art. 145 t.u. 1124/1965, come novellato dalla Legge 27.12.1975 n.780,ha esteso agli effetti indennitari tutte le associazioni dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, correlate con la silicosi e l'asbestosi.
Secondo la ricorrente, il BO, affetto da pachipleurite, presentava segni probabili di mesotelioma pleurico ravvisabili dall'esame delle ultime cartelle cliniche.
Si duole altresì del mancato espletamento dell'esame autoptico richiesto anche dal sanitario dell'INAIL, cui la vedova aveva prestato il consenso, che, se espletato, avrebbe fornito un elemento di maggiore chiarezza in questo caso limite.
Il motivo non è fondato.
La assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, introdotta nel nostro ordinamento dal r.d. 13 maggio 1929, n. 928, è stata estesa alla silicosi e alla asbestosi con la L. 12 aprile 1943, n. 455. Tale legge si preoccupò di definire una nozione previdenziale delle due tecnopatie, onde evitare che le prestazioni per esse previste potessero essere estese, in sede applicativa e in conseguenza delle obiettive difficoltà diagnostiche, anche ad altre ipotesi di pneumoconiosi.
L'art. 4 L. 455/1943, trasfuso poi nell'art. 144 del t. u. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (ora sostituito dall'art. 2 L. 27 dicembre 1975, n. 780), dettava la definizione legale dell'asbestosi, ritenuta, allo stesso modo della silicosi, definita ai precedenti artt. 2 e 3, come una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con la presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di corpuscoli dell'asbesto con tracheobronchite ed enfisema, e all'esame radiologico con velatura del campo polmonare e con striature o intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alla base.
Le difficoltà applicative, anche in relazione agli sviluppi della scienza medica e dei mezzi diagnostici, portarono ad un orientamento dottrinale critico, che venne accolto con la Legge 27 dicembre 1975, n. 780, i cui art. 2 e 4, costituenti ora il testo novellato degli artt. 144 e 145 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recitano:
144. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1. 145. Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento (rectius 10% per effetto della sent. Corte Costituzionale sentenza 2/15 aprile 1981, n. 64);
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
La nuova disciplina, ripudiata ogni definizione legale di silicosi e di asbestosi, si è limitata a chiedere, come condizione per la loro indennizzabilità, che siano state contratte "nell'esercizio" dei lavori specificati nell'apposita tabella e rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela infortunistica.
Essa ha quindi un valore ampliativo (e pertanto innovativo) della precedente tutela, in quanto nella formulazione anteriore assumevano rilevanza i soli casi di associazione della silicosi ed asbestosi con la tubercolosi in fase attiva, anche se iniziale, mentre nel testo attuale l'associazione comprende qualsiasi forma morbosa dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (Cass. 7 aprile 1984 n. 2248); inoltre la valutazione del grado di inabilità viene riferita non alla sola silicosi o asbestosi, ma all'intero quadro morboso di cui alla lett. b), ed il riconoscimento del diritto alla rendita non è subordinato ad una misura percentuale minima dinabilità imputabile alla sola tecnopatia (Cass. 12 gennaio 1984 n. 270; Cass. 11 dicembre 1982 n. 6788). Fin qui la portata ampliativa della novella legislativa. Si deve dunque distinguere tra i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (lett. b), e le altre patologie conseguenza diretta della asbestosi (lett. a).
La espressa limitazione, contenuta nella lett. a), della tutela assicurativa alle sole conseguenze dirette della tecnopatia comporta l'applicazione dei principi generali in tema di nesso causale, nel senso che, da una parte, si deve applicare il principio dell'equivalenza delle cause recepito dall'art. 41 cod. pen. (Cass. 16 ottobre 1987 n. 7679, Cass. 5 dicembre 1988 n. 6596), dall'altra che la causa sopravvenuta esclude tale nesso quando sia da sola sufficiente a determinare l'evento.
Ma anche per le associazioni di cui alla lett. b) la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 non ha introdotto alcuna presunzione di causalità nei casi in cui alla silicosi ed asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio o circolatorio, occorrendo accertare in concreto se la morte o l'inabilità del lavoratore siano derivate o meno dalla silicosi o asbestosi in concorso causale - sia pure in minima parte - con la malattia associata (Cass. 20 gennaio 1987 n. 509, 6 novembre 1993 n. 10972); e ciò perché tale norma, nello stabilire che "le prestazioni assicurative ... si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio", recepisce una nozione squisitamente tecnico- scientifica di "malattia associata", che postula non la semplice coesistenza ma l'interdipendenza o interazione anatomo-funzionale-eziopatogenetica di essa e della tecnopatia, cosicché, in assenza di una associazione così intesa, non opera neppure la presunzione di concausalità innovativamente introdotta nel sistema (Cass. 27 gennaio 1988 n. 698). Per affermare tale nesso causale necessario, può essere sufficiente anche un alto grado di probabilità (Cass.
3.7.1990 n. 6806). È altresì sufficiente che la asbestosi o comunque una sua conseguenza diretta abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale (Cass. 1 febbraio 1989 n. 607, Cass. 3 giugno 1997 n. 4931; Cass. 25 luglio 1984 n. 4383) . Occorre però e comunque, in ogni caso, il nesso causale tra morte e malattia professionale.
Per tali motivi nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono nume rosi precedenti nei quali, in relazione alle particolarità del caso di specie, è stato escluso il nesso causale tra l'asbestosi o la silicosi e malattie diverse, quali la cirrosi epatica epatomegalica (Cass. 4 aprile 1980 n. 226), il linfogranuloma maligno (Cass. 11 giugno 1985 n. 3510), la depressione causa di suicidio (Cass. 20 gennaio 1987 n. 500). Le doglianze della ricorrente riguardano sia l'associazione di cui alla lett. b), in quanto deduce l'esistenza di pachipleurite e mesotelioma pleurico, sia che la patologia del fegato sia conseguenza diretta dell'asbestosi. Ma i relativi nessi causali stati esclusi, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, la quale ha altresì individuato l'agente esclusivo della morte nella patologia (non professionale) epatica. Trattasi di un giudizio specifico, del quale il giudice del merito ha valutato la completezza, rispetto al quale le censure della ricorrente si rivelano non decisive: non il richiamo di lavori scientifici generali che avrebbero ammesso la possibilità di correlazione tra le due patologie, perché non riferite al caso specifico e limitate ad una valutazione di possibilità, di per sè insufficiente, essendo richiesto l'accertamento di un alto grado di probabilità; non il mancato esame autoptico, perché il giudice del merito ha esaurientemente spiegato che il ctu aveva ritenuto la non significatività di un esame siffatto svolto a distanza di tempo. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 4 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001