Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 25566
CASS
Sentenza 3 giugno 2015

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L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464-quater cod. proc. pen. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 25566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25566
Data del deposito : 3 giugno 2015

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