Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464-quater cod. proc. pen. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova).
Commentari • 3
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Indice 1. Le caratteristiche generali della sospensione del processo con messa alla prova, origini, disciplina, termini di proposizione 2. Il contrasto giurisprudenziale della Corte di Cassazione sull'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova 3. L'intervento delle Sezioni Unite “Sentenza Rigacci” Abstract L'istituto deflattivo del dibattimento della sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. La singolare funzione …
Leggi di più… - 3. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 25566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25566 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 03/06/2015
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 853
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 54378/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ EL, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 13/6/2014 del Tribunale di Teramo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario che ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo ha rigettato nel corso del dibattimento di primo grado a carico di OZ EL l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata personalmente dallo stesso, rilevando l'intempestività della medesima e la mancata allegazione del programma di trattamento.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e violazione di legge in merito alla ritenuta tardività dell'istanza, presentata oltre il termine di decadenza fissato dall'art. 464-bis c.p.p.. Rilevato che al momento dell'entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 già era stato dichiarato aperto il dibattimento nel processo a carico del OZ, il ricorrente osserva che la situazione dell'imputato avrebbe dovuto essere tutelata attraverso l'istituto della remissione in termini, non avendo potuto l'imputato rispettare quello di cui alla disposizione summenzionata per evidente causa di forza maggiore. Non di meno, anche in difetto di norme transitorie, posto che l'istituto della messa alla prova rivela, in quanto causa estintiva del reato, natura sostanziale, deve ritenersi lo stesso applicabile anche nei procedimenti in corso al momento della sua introduzione nei quali già siano scaduti i termini processuali stabiliti dal citato art. 464-bis c.p.p. in forza del principio di retroattività della lex mitior, così come sancito dall'art. 2 c.p. e dall'art. 7 CEDU nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, nonché dall'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16 dicembre 1966.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione dell'art. 464-bis c.p.p. nella misura in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta anche perché non corredata del programma di trattamento, ignorando che il comma 4 della disposizione citata prevede sia sufficiente che l'istante alleghi anche soltanto la domanda rivolta all'UEPE di procedere all'elaborazione di tale programma, domanda che nel caso di specie era stata proposta dall'imputato e puntualmente allegata alla sua richiesta di sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come già chiarito da questa Corte, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza (Sez. 5, n. 5673/ 15 del 15 dicembre 2014, A., Rv. 262106; Sez. 5 n. 5656/15 del 14 novembre 2014, Ascione, non massimata).
2.1 In tal senso deve infatti ritenersi che l'impugnazione diretta della suddetta ordinanza prevista dall'art. 464-quater c.p.p., comma 7 abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, giacché solo in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta.
2.2 Nè il fatto che la legittimazione a ricorrere per cassazione sia attribuita anche all'imputato può far ritenere che la norma in oggetto si riferisca anche al provvedimento di rigetto della richiesta, giacché questi può avere interesse ad impugnare anche il provvedimento di accoglimento con il quale siano state imposte prescrizioni considerate troppo gravose o comunque eccentriche rispetto al contenuto del programma di trattamento proposto, così come la valutazione in esso compiuta circa l'assenza delle condizioni per una pronunzia ex art. 129 e.p.p., provvedimento avverso al quale, come accennato, non avrebbe altrimenti rimedio.
2.3 Ancora non appare dirimente in senso contrario al principio affermato la circostanza che l'art. 464-quater c.p.p., comma 7 menzioni genericamente l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, atteso che tale formula deve essere letta alla luce del complessivo contenuto dei commi precedenti dell'articolo citato, i quali disciplinano l'oggetto e gli effetti del provvedimento di accoglimento, mentre quello di reiezione viene menzionato solo nel successivo comma 9 ed all'esclusivo fine di prevedere la facoltà di riproposizione della richiesta.
2.4 D'altra parte, in una visione sistematica, la ricorribilità immediata del solo provvedimento di rigetto senza la contestuale previsione del potere del giudice di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso, apparirebbe scelta irragionevole.
2.5 Da ultimo va osservato come l'analoga disciplina dell'istituto della messa alla prova previsto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 dopo qualche incertezza iniziale, sia stata oramai interpretata in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della ricorribilità dei soli provvedimenti applicativi della misura (Sez. 4, n. 34169 del 18 giugno 2002, Tenerelli, Rv. 225953; Sez. 1, n. 2429 del 24'aprile 1995, Zagarella, Rv. 201298; Sez. 1, n. 4518 del 22 marzo 1995, Biasco, Rv. 201137) Sez. 1, n. 3107 del 30 giugno 1992, Franzè, Rv. 192165).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2515.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015