Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2015, n. 4586
CASS
Sentenza 20 ottobre 2015

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Massime1

In tema di sospensione del processo per messa alla prova, l'ordinanza di rigetto dell'istanza è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464 quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere, in deroga al principio generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen., l'immediata ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Commentario1

  • 1Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2015, n. 4586
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4586
Data del deposito : 20 ottobre 2015

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