CASS
Sentenza 20 ottobre 2015
Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per messa alla prova, l'ordinanza di rigetto dell'istanza è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464 quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere, in deroga al principio generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen., l'immediata ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2015, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento