Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 20602
CASS
Sentenza 6 maggio 2015

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Massime1

In tema di sospensione del processo per messa alla prova, la espressa previsione di cui all'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. implica l'immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento di reiezione dell'istanza di ammissione al beneficio, senza possibilità di distinguere tra ordinanze di sospensione del procedimento ed ordinanze di rigetto.

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  • 1Ancora in tema di sospensione del processo con messa alla prova:
    Irene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 20602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20602
Data del deposito : 6 maggio 2015

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