Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per messa alla prova, la espressa previsione di cui all'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. implica l'immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento di reiezione dell'istanza di ammissione al beneficio, senza possibilità di distinguere tra ordinanze di sospensione del procedimento ed ordinanze di rigetto.
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- 1. Ancora in tema di sospensione del processo con messa alla prova:Irene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2015, n. 20602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20602 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 06/05/2015
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere - N. 945
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 32317/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN AV, nato a [...] il [...];;
avverso l'ordinanza del 09/06/2014 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ANGELILLIS Ciro che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 9.6.2014 il Tribunale di Milano rigettò l'istanza di messa alla prova, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., avanzata nell'interesse di RA AN AV, sull'assunto che era decorso il termine per la sua presentazione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. inosservanza dell'art. 2 c.p., comma 4 in quanto è stata disattesa la natura sostanziale dell'istituto della messa alla prova, con conseguente applicazione retroattiva;
l'istanza è stata presentata alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore dell'art. 464 bis c.p.p.; il Tribunale, implicitamente, ha considerato l'istituto della messa alla prova di carattere processuale e non sostanziale, trascurando che può determinare l'estinzione del reato;
la retroattività discende dall'art. 3 Cost. e della normativa sovranazionale;
2. violazione dell'art. 175 c.p.p. in quanto avrebbe dovuto essere concessa la restituzione del termine, la cui inosservanza dipendeva da forza maggiore, essendo intervenuta successivamente la modifica normativa che aveva introdotto la messa alla prova;
3. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura processuale e non sostanziale dell'istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile.
Una pronunzia di questa Corte ha ritenuto che l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5673 del 15/12/2014 dep. 06/02/2015 Rv. 262106). Questa Corte ha anche ritenuto che, in tema di procedimento a carico di minorenni, l'ordinanza avverso la quale, ai sensi del D.P.R. 27 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 3, può essere proposto ricorso per cassazione è soltanto quella con la quale il giudice abbia disposto la sospensione del processo e la messa alla prova del minore, dettando le apposite prescrizioni, e non anche quella con la quale la relativa richiesta sia stata respinta, operando, con riguardo a quest'ultima, la regola generale di cui all'art. 586 c.p.p. (impugnabilità delle ordinanze dibattimentali, salvo quelle in materia "de libertate", solo unitamente alla sentenza). (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 24/04/1995 dep. 31/05/1995 Rv. 201298. In motivazione la Corte, a sostegno del principio dianzi enunciato, oltre a richiamare ad argomenti di ordine testuale, derivanti dalla concatenazione fra il comma 2 e il comma 3 del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 ha osservato che non è incongrua, rispetto alla tesi sostenuta, la previsione di un'impugnazione, anche da parte dell'imputato, della sola ordinanza che dispone la sospensione del processo, potendo avere anche l'imputato interesse e ragione di dolersi della durata stabilita per il periodo di messa alla prova e della natura delle prescrizioni impartite;
ne', d'altra parte - sempre secondo la Corte - l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza reiettiva della richiesta di sospensione avrebbe apprezzabili effetti pratici ai fini dell'obiettivo di ridurre al minimo il contatto fra il minorenne e il processo penale, posto che quest'ultimo, anche in pendenza dell'impugnazione, non potrebbe che proseguire;
conf. Sez. 1, Sentenza n. 626 del 09/03/1990 dep. 27/04/1990 Rv. 184152). Tuttavia il Collegio ritiene che tale tesi non sia condivisibile in quanto la espressa previsione di ricorribilità in cassazione di cui all'art. 464 quater c.p.p., comma 7 dell'ordinanza in tema di messa alla prova implica la immediata ricorribilità senza possibilità di distinguere fra ordinanze di sospensione del procedimento ed ordinanza di rigetto.
2. Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, occorre rilevare che il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2, per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47587 del 22/10/2014 dep. 18/11/2014 Rv. 261255).
Con tale sentenza questa Corte ha rilevato che il ricordato carattere alternativo del procedimento di messa alla prova rispetto all'accertamento giudiziale penale non rende, a parere del collegio, irragionevole la fissazione del termine finale di presentazione della richiesta al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimenti con citazione diretta a giudizio ai sensi degli artt. 550 e segg. c.p.p.. In tale assunto, condiviso dal Collegio, è assorbito anche il motivo relativo alla natura sostanziale e non processuale dell'istituto della messa alla prova, rilevando non la natura dello stesso, ma la fissazione di un termine per la richiesta.
Neppure può dirsi che tale termine possa essere superato da una restituzione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. non versandosi all'evidenza in ipotesi di forza maggiore nella sopravvenienza di una normativa.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015