Sentenza 8 luglio 1999
Massime • 1
Ai fini della concessione del beneficio della messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, il relativo giudizio, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, deve essere condotto secondo criteri analoghi a quelli adottati per la messa alla prova del condannato (art.47 ord.penit.), istituto, questo, che postula l'avvio di una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività, tali da essere efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati. Il giudizio prognostico, pertanto, non può prescindere da una valutazione probabilistica fondata su un minimo di apertura del soggetto, che, d'altra parte, in età adolescenziale, non potrebbe di regola presentare strutture psicologiche ormai definitivamente orientate (Nella specie la S.C.ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale l'accesso al beneficio dovrebbe comunque essere assicurato quando esista anche la mera possibilità di una positiva evoluzione, nel senso che questa non sia di per sè esclusa dalla "strutturata personalità" del soggetto).
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1999, n. 10962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10962 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 8/7/1999
Dott. Giovanni MACRI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 718
Dott. Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI Consigliere N. 20278/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorsi proposti da:
1) HE AN, n. 13.6.1980 a Genova;
2) JA CO, n. 23.10.1981 a Luras
avverso la sentenza in data 2.3.1999 della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata per i Minorenni di Sassari Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar CEDRANGOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
Sentito il difensore del HE, Avv. Luigi CONCAS
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
CH AN e JA CO hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in data 2.3.1999 della Sezione di Corte d'Appello per i minorenni di Sassari che, nel confermare la condanna loro inflitta dal Tribunale per i minori della sede per concorso in omicidio a scopo di rapina, aveva negato la messa alla prova. Con motivi sostanzialmente coincidenti censurano la violazione dell'art. 28 D.P.R. 22.9.1988 n. 448, per avere i giudici di merito ancorato la decisione sul punto alla gravità dei reati commessi, senza adeguata valutazione prognostica sull'evoluzione della personalità e le prospettive di reinserimento sociale;
denunciano inoltre carenza di motivazione circa le risultanze peritali e le osservazioni dei servizi sociali.
Nel sistema degli interventi volti al recupero dei minori resisi responsabili di reati la sospensione del processo con messa alla prova è, anche in ordine temporale, la prima e più ampia delle opportunità apprestate dal legislatore, essendo applicabile a qualsiasi tipologia di illecito, indipendentemente da eventuali precedenti e senza limiti di pena (questa influisce soltanto sulla durata, predeterminata dal legislatore, della "probation"); ciò a differenza di quanto si verifica a proposito dell'improcedibilità per irrilevanza del fatto, del perdono giudiziale, della sospensione condizionale (pur con estensione maggiore rispetto all'ordinaria previsione), delle misure alternative alla detenzione (applicabili secondo diritto comune, ma a cura della magistratura minorile e secondo il principio di adeguamento alla personalità ed alle esigenze educative sancito dall'art. 1 del D.P.R. n. 448/1988). A norma degli artt. 28 e 29 D.P.R. citato, la sospensione del è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, valutato in relazione al comportamento durante tale periodo tenuto dal minore ed all'evoluzione della sua personalità. La "ratio" dell'istituto va individuata nell'esigenza di assegnare al giudice il potere di valutare in concreto, con ampia discrezionalità, le prospettive di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale;
esso postula soltanto una prognosi di positivo sviluppo della personalità verso modelli socialmente adeguati (Cass., Sez. V, 29.7.1997, P.M. in pron. Porru), che deve muovere dal tipo di reato commesso, dalle motivazioni, dalle modalità esecutive - nel senso che l'illecito non sia espressione di una scelta di vita, ma manifestazione di un disagio temporaneo dell'adolescente, il quale abbia attitudine ad orientare positivamente la propria esistenza - ed essere ricavata dall'esame del carattere e della personalità, nella loro dinamica evolutiva, attraverso indici ritenuti significativi in forza di affidabili massime di esperienza vagliate anche alla luce di consolidate acquisizioni delle discipline psicopedagogiche (cfr. Cass., Sez. I, 12.4.1990. Liistro;
17.3.1993, Franzè; 10.9.1994, Costrino). In sostanza, e con il necessario adeguamento ai principi ispiratori del processo minorile, il giudizio va condotto secondo criteri analoghi a quelli adottati per la messa alla prova del condannato (art. 47 L. 26/7/1975 n. 354), che postula l'avvio di una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività, tali da essere efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati. Il giudizio, per i suoi aspetti discrezionali, se formulato secondo tale schema e con logica motivazione è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. IV, 13.5.1993, Pangallo). Tanto premesso, non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del HE, secondo la quale, essendo il giudizio definitivo riservato all'esito della prova, al minore dovrebbe comunque essere assicurato l'accesso all'esperimento quando esista anche la mera possibilità di una positiva evoluzione, nel senso che questa non sia di per sè esclusa dalla "strutturata personalità" del soggetto;
il giudizio prognostico, infatti, non può prescindere da una valutazione probabilistica fondata su un minimo di apertura e disponibilità del soggetto, che d'altra parte, in età adolescenziale, non potrebbe di regola presentare strutture psicologiche ormai definitivamente orientate.
Tanto premesso, va riconosciuto che il giudice di appello ha fornito adeguata e logica giustificazione della prognosi negativa espressa nei confronti del HE, in quanto ideatore, per banale e sproporzionato movente, del piano criminoso - poi degenerato in efferato omicidio - in cui aveva cercato di coinvolgere numerosi amici e conoscenti, dimostratosi dopo il delitto insensibile all'opportunità dell'inserimento in comunità, nella quale era stato cautelarmente collocato, allontanandosene ingiustificatamente. Le obiezioni sollevate con il ricorso si risolvono in gran parte in un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali, improponibile in sede di legittimità. L'unica questione qui apprezzabile è l'omessa considerazione dell'esito dell'osservazione della personalità durante un ulteriore periodo trascorso, in altra comunità, dopo la sentenza di primo grado. Va preliminarmente osservato che la sospensione del processo ex art. 28 D.P.R. n.448/1998 è disposta dal giudice con ordinanza, sentite le parti.
L'ordinanza ammissiva è impugnabile con ricorso per cassazione. In caso di provvedimento negativo, nel silenzio della legge, deve ritenersi applicabile il principio generale sancito dall'art. 586 C.P.P., secondo il quale l'ordinanza (sia se materialmente distinta,
sia se ricompresa nel provvedimento che definisce il giudizio nel grado) è impugnabile unitamente alla sentenza e con il mezzo contro questa previsto (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, 27.4.1990, Pizzata;
10.11.1992, Franzè; 31.5.1995, Nello). Nel caso di specie è stato appunto ritualmente proposto appello contro la sentenza di primo grado e il provvedimento negativo sulla messa alla prova in tal sede adottato. Con tale mezzo, in virtù della sua natura di impugnazione e del principio devolutivo, era demandato al giudice del gravame il riesame della precedente decisione sul punto, con la medesima ampiezza di cognizione del primo giudice, era quindi precluso l'esame di successive emergenze non influenti sulla situazione di fatto posta alla base del provvedimento appellato. Nè tale conclusione si pone in contrasto con carattere di decisione "allo stato" della pronuncia sulla messa alla prova, necessariamente ancorata ad una valutazione in termini di attualità ed in proiezione futura;
infatti, come si è detto, oggetto del giudizio non era l'attuale concessione del beneficio, ma la fondatezza della anteriore pronuncia (va incidentalmente osservato che anche in Pendenza del giudizio di appello la richiesta poteva essere prospettata "ex novo" ed in base alla situazione nel frattempo maturata - poiché "il giudice" menzionato dall'art. 28 D.P.R. n. 448/1988 può essere anche quello di secondo grado - ma doveva essere separatamente proposta e trattata nelle forme prescritte).
Il ricorso del CH va perciò respinto.
Fondato è invece il ricorso del JA. Nei suoi confronti la sentenza impugnata rimanda anzitutto, genericamente, alle stesse argomentazioni espresse riguardo al coimputato;
ciò illogicamente, poiché in seguito è precisato che egli si comportò da succube, e non da promotore del delitto;
è di oltre un anno più giovane e al momento del fatto non era ancora sedicenne, ne' sul suo comportamento durante il collocamento in comunità vengono menzionati rilievi negativi. Al di là di tale incongrua premessa, la sentenza si sofferma poi sull'ambiente esterno in cui normalmente vive" il minore, ritenuto tale da produrre "stimoli negativi" ai quali la sua personalità "fragile, dipendente e succube del gruppo" non sarebbe in grado di resistere;
a questa non positiva influenza non si ritiene possibile porre riparo attraverso le specifiche prescrizioni e le forme di controllo, trattamento e sostegno previste dal co. 2 dell'art. 28 D.P.R. n. 448/1998 e dall'art'. 27 D.L.vo 28.7.1989 n.272, perché "la prova non può esaurirsi esclusivamente in ambiente protetto". Tale schema argomentativo è censurabile non solo, e non tanto, per l'omessa considerazione degli aspetti evolutivi del carattere e la mancata indagine su segni di disponibilità eventualmente manifestati nei confronti delle prospettive di reinserimento offerte al soggetto, ma anzitutto perché, di fronte ad una personalità "subalterna", e quindi facilmente plasmabile in senso positivo in presenza di idonei stimoli, si adagia su una valutazione di "inevitabilità" dell'inserimento in un ambiente socio - familiare (neppure adeguatamente descritto e valutati) capace di operare solo in opposta direzione. È appena il caso di notare che una concezione siffatta, risolvendosi nella passiva accettazione di una situazione di svantaggio non volontariamente prescelta dal soggetto, tale da precludergli opportunità altrimenti accessibili e un adeguato sviluppo della personalità, si pone in palese contrasto con i principi costituzionali in tema di uguaglianza, di tutela della gioventù e di funzione rieducativa della pena, e non tiene conto delle incisive possibilità di intervento, volte a rimuovere simili situazioni, previste dalle norme sul processo minorile. La sentenza impugnata va perciò annullata nei confronti del JA, con rinvio all'altra Sezione minorile della Corte distrettuale, che si atterrà al seguente principio di diritto: la sospensione del processo con messa alla prova consegue ad una prognosi di positiva evoluzione della personalità che va ricavata - in relazione al tipo di reato commesso, alle motivazioni, alle modalità esecutive - dall'esame delle caratteristiche psicologiche del soggetto, nella loro dinamica evolutiva, attraverso indici, adeguatamente vagliati, di intrapreso distacco dal negativo passato e di disponibilità al costruttivo inserimento nella vita sociale che possano essere idoneamente sostenuti e portati a compimento attraverso gli interventi previsti dall'art. 27 D. L.vo n. 272/1989; tali interventi devono essere, se necessario, adeguati all'esigenza di prevenire negative influenze dell'ambiente sociale di provenienza, che non può essere di per sè di ostacolo all'ammissione alla prova, se il soggetto non vi sia per scelta cosciente radicato.
P . Q . M
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di JA CO e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione per i Minorenni;
rigetta il ricorso di HE AN.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1999