Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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- 1. Messa alla prova e obblighi risarcitori (Cass. 2113/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 gennaio 2024
In merito ai rapporti tra procedimento di messa alla prova e posizione della persona offesa la discordanza tra le pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile e le prescrizioni imposte dal giudice con l'ordinanza ammissione alla prova non determinano la revoca di tale pronuncia né impediscono la pronuncia della sentenza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen.: da ciò non deriva pregiudizio per la vittima nel giudizio civile di danno, atteso che la pronuncia ex art. 464-septies cod. proc. pen. non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità. In tema di messa alla prova, il Pubblico Ministero ha l'onere di impugnare con ricorso …
Leggi di più… - 2. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2014, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento