Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 41 bis comma secondo-sexies dell'ordinamento penitenziario (introdotto dall'art. 2, Legge n. 279 del 2002), entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti sospensivi e limitativi delle regole di trattamento del detenuto, è ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza. (La Corte ha ritenuto di estendere al caso in esame l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla natura del termine, previsto dall'art. 14 ter ord. penit., entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti disciplinari. Ha anche osservato che la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 ottobre 2003, Gangi c\Italia, non ha riguardato la natura del detto termine ma ha affermato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per l'assenza di qualsiasi decisione sui ripetuti reclami presentati dal detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 50216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50216 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/12/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 4953
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023931/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON PI N. IL 25/12/1966;
avverso ORDINANZA del 04/05/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio GIALANELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 4 maggio 2004, il tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da ON TR avverso il decreto con il quale il 28 dicembre 2003 il Ministro della Giustizia aveva disposto, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la sospensione delle regole di trattamento intramurario ordinario per un anno, prorogando il regime preesistente.
Alle obiezioni della difesa del condannato, i giudici rispondevano che il mancato rispetto di termine di dieci giorni entro il quale il tribunale di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi non dava luogo all'inefficacia del decreto ministeriale, trattandosi di un termine di natura ordinatoria: senza contare che la trattazione e la definizione del procedimento aveva comportato in ogni caso un lasso di tempo strettamente necessario per gli adempimenti istruttori e di notifica, in relazione alla mole dei procedimenti pendenti, parimenti urgenti ed indifferibili. Quanto alla denunciata assenza agli atti del prescritto parere del PM, lo stesso era consumabile dall'interessato, essendo stato acquisito il fascicolo istruttorio a corredo del decreto del Ministro. I giudici osservavano inoltre che la proroga del trattamento differenziato non era stata disposta in modo automatico, risultando invece supportata da adeguata, congrua ed esaustiva motivazione sul pericolo di possibile ed attuale ripresa di contatti con l'organizzazione mafiosa esterna, in relazione alla specifica posizione rivestita dal condannato, elemento di fiducia delle cosche LL e CA, esecutore abile e spietato di numerosi omicidi di esponenti di clan rivali, al fine di rafforzare la supremazia nel territorio del sodalizio criminoso di appartenenza. Secondo il tribunale, il tempo trascorso in regime derogatorio non aveva rivelato la mancanza di elementi indicati di cesura dei collegamenti con l'organizzazione criminale, sicché apparivano tuttora giustificate le ragioni di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico che avevano originato le restrizioni trattamentali in esame. Peraltro, quanto alla richiesta dell'interessato finalizzata ad ottenere la videoregistrazione dei colloqui con i familiari, il tribunale la riteneva inammissibile, escludendo una sua competenza a decidere sul punto.
2. Ricorre per Cassazione il Pavone a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge (che è il solo vizio cui risulta oggi circoscritto l'ambito del devolutum del reclamo), l'assenza di quei requisiti di coerenza e di completezza che possono giustificare la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., nella nuova formulazione dettata dalla l. n. 279/2002. Viene denunciato il ritenuto carattere ordinatorio e non perentorio del termine di dieci giorni sancito dallo stesso art. 41- bis per l'adozione della decisione da parte del tribunale di sorveglianza, soprattutto in un caso come quello in esame in cui il ricorrente aveva rinunciato agli avvisi e ai termini, richiamando in proposito una decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo di AS (affaire Ganci); così come si censura che alla base del decreto ministeriale fossero state poste le sole informative degli organi di raccordo investigativo (DNA e DDA), nessuna concreta rilevanza potendo attribuirsi alla postuma acquisizione del parere del PM, obbligatorio prima dell'emanazione del decreto da parte del Ministro, e non acquisibile successivamente ai fini del controllo operato dai giudici della sorveglianza.
La difesa del ricorrente si duole altresì dell'omesso deposito delle informative da parte del Ministro, richiamando in proposito l'art. 22 comma 1 l. n. 241 del 1990 sulla trasparenza dell'attività
amministrativa, la cui violazione concretizzava una compressione pressoché totale del diritto di difesa, mancando un esplicito divieto di sottrarre tali informative al più garantistico e generalizzato regime di conoscibilità diffusa.
Un'altra doglianza investe poi l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge penitenziaria per la proroga del regime differenziato, non rinvenendosi nell'ordinanza impugnata alcun elemento positivo da cui desumere il pericolo concreto ed attuale di collegamenti con l'esterno, bensì mere presunzioni contra reum, non potendo ritenersi idoneo ad integrare l'attualità di tali collegamenti il sopravvenuto dato formale dell'accertamento giudiziale della collocazione del ricorrente entro la cosca LL. Di qui forti dubbi sulla compatibilità di questa impostazione con il dettato costituzionale, dovendo trovare applicazione anche in materia penitenziaria gli usuali canoni valutativi della prova per indizi così come standardizzati negli artt. 192 e 292 c.p.p.. 2. Il ricorso non è fondato.
È innanzitutto priva di pregio la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen. (introdotto dall'art. 2 l. n. 279/2002), trattandosi di un termine ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza. Pur mancando pronunce giurisprudenziali sul punto, può qui richiamarsi l'insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 1995, n. 6608, Molinari, Rv 204504) con riferimento all'identico termine di dieci giorni previsto dall'art. 14-ter ord. pen., entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di un detenuto.
Nè rispetto a tale conclusione sembra introdurre elementi di difformità la richiamata decisione della Corte di AS (requete n. 41576/98, arret del 30 ottobre 2003, AN c. Italia), che va interpretata in maniera diversa da come pretende la difesa del ricorrente. Ed invero, la Corte, nell'esaminare il testo dell'art. 41 bis commi 2-bis e 2-sexies ord. pen. e nell'indicare la ratio di un termine di soli dieci giorni entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza, ha rintracciato nel caso AN, la violazione dell'art. 6 della Convenzione, tenendo conto che, in questa vicenda, sulla base delle informazioni disponibili dalla Corte, il ricorrente era stato oggetto di nove decisioni ministeriali impositive del regime differenziato ed egli ne aveva reclamate otto. In quattro casi non era intervenuta alcuna decisione da parte del tribunale di sorveglianza durante il periodo di efficacia dei decreti, per cui i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili in ragione di una sopravvenuta carenza di interesse a coltivarli.
La Corte Europea ha precisato che l'assenza di qualsiasi delibazione in ordine ai ricorsi proposti dal AN aveva neutralizzato il controllo che il tribunale di sorveglianza è tenuto a compiere sui decreti ministeriali impositivi di un regime speciale, ledendo un diritto fondamentale del condannato e quindi violando l'art. 6 della Convenzione. Tale situazione, però, è ben diversa da quella in cui vi sia stato un mero superamento del termine di legge previsto per l'esame del ricorso, che di per sè non costituisce un disconoscimento del diritto garantito del ricorrente. Non a caso, la stessa Corte Europea, decidendo un altro caso (affaire SI c. Italia, dec. n. 25498/94, 84- 97, CEDH 2000-X), aveva escluso che l'esame di un ricorso, deciso sia pure fuori dal termine previsto dalla legge, potesse compromettere l'efficacia del decreto. Per quanto concerne l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero, questa Corte ha già avuto occasione di precisare in più occasioni che la legge 22 dicembre 2002 n. 279 ha sostituito i commi da 2 a 2-sexies dell'art. 41-bis ord. pen., precisando nel comma 2- bis dell'art.
4-bis che i decreti del Ministro della Giustizia sono adottati "sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede" ed acquisisce "ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze". Il tribunale di sorveglianza di Roma ha spiegato che il prescritto parere del Pubblico Ministero era stato acquisito, sia pure successivamente e che era consultabile dall'interessato. Questa Corte (Cass., Sez. 1^, 21 novembre 2003, n. 46942, Sciuto, Rv) ha spiegato che il decreto ministeriale impositivo del regime speciale resta legittimo anche senza l'acquisizione del parere del PM, qualora siano state acquisite le note informative della DNA e della DDA che, in quanto organismo di raccordo investigativo, sono necessariamente informati su tutte le vicende concernenti il contesto mafioso di appartenenza del detenuto. Altre decisioni poi (Cass., 14 novembre 2003, n. 449, Ganci, Rv. 226629; id., Sez. 1^, 21 novembre 2003, n. 1372, Bruzzise, Rv. 226635) hanno affermato in modo ancora più esplicito che, qualora il decreto si riferisca a detenuti in espiazione di pena inflitta con sentenza irrevocabile, non è necessario il preventivo parere del PM per l'adozione del decreto ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario.
Per quanto riguarda poi la doglianza relativa alla segnalata violazione dell'art. 22 legge n. 241 del 1990 (modificata dalla l. n. 340 del 2000), sub specie di inosservanza da parte del tribunale delle regole basilari che regolano il procedimento amministrativo, è appena il caso di osservare che, a parte il carattere generico di questa censura, non sembra davvero che tali regole possano trovare applicazione nel procedimento de quo, che ha natura giurisdizionale e quindi consente di tutelare adeguatamente - in virtù dell'applicazione del principio del contraddittorio - le essenziali garanzie di cognizione del contenuto delle circostanze ascritte al ricorrente. Gli atti contenuti nel fascicolo sono posti infatti a disposizione della difesa per visione ed eventuale estrazione di copie, mentre nel corso dell'istruzione e durante l'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza possono essere dedotte ed espletate tutte le prove richieste dall'interessato, senza alcuna compromissione dei diritti della difesa (Cass., Sez. 1^, 10 marzo 2004, n. 1285, Pavone). La doglianza concernente l'assenza dei presupposti necessari per prorogare il regime speciale previsto dall'art. 41-bis ord. pen., impone preliminarmente di osservare che l'art. 41-bis comma 2-bis ord. pen., nella nuova formulazione dettata dalla l. 23 dicembre 2002, n. 279, dispone che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento "sono prorogabili per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, sia venuta meno".
La norma va intesa, giusto il senso dell'interpretazione offerta da questa Corte (Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2004, n. 8056. Madonia, Rv. 227117), nel senso che, ove non risulti che la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali sia venuta meno, i provvedimenti ex art. 41-bis ord. pen. sono prorogabili e spetta al giudice il compito di dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza di detta capacità. Non c'è quindi nessuna inversione dell'onere della prova a carico del detenuto, come sembra insinuare la difesa del ricorrente, in quanto la nuova disciplina della proroga del regime speciale non contiene alcuna presunzione di pericolosità, ma solo una presunzione di persistenza dei collegamenti col gruppo criminale di appartenenza - già valutati in sede di prima applicazione del decreto - e, dunque, di stabilità del vincolo medesimo. Non a caso, quindi, questa Corte ha ritenuto sufficienti, ai fini della legittimità del decreto di proroga, la valutazione della posizione del condannato all'interno del gruppo mafioso di appartenenza e la mancanza di elementi investigativi indicativi di cesura dei collegamenti.
In quest'ottica non si pone alcun problema di compatibilità costituzionale, in quanto la nuova disciplina sembra aver recepito in pieno le posizioni della Corte costituzionale e di questa Suprema Corte circa la permanenza dei vincoli di affiliazione mafiosa. Nel caso in esame, il tribunale ha escluso che la proroga del trattamento differenziato sia stata disposta con automatismo dal Ministro, evidenziando al contrario come la presunzione di stabilità del vincolo sia stata rafforzata da una molteplicità di elementi che dimostrano il pericolo di una possibile e attuale ripresa dei collegamenti con l'esterno, avuto riguardo alla specifica posizione del Pavone, che, dalle risultanze processuali ed investigative fornite dall'amministrazione penitenziaria, figura come "elemento di fiducia delle cosche LL e CA, esecutore abile e spietato di numerosi omicidi commessi nei confronti di esponenti di clan rivali, al fine di rafforzare la supremazia nel territorio del sodalizio criminoso di appartenenza" (fl. 3). Non solo: ma dalle risultanze processuali e investigative risulterebbe che, grazie alla presenza di latitanti, nonostante l'arresto dei capi e di taluni esponenti, l'organizzazione criminale continui ad operare nel territorio" (ivi). Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2004