Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 50216
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 41 bis comma secondo-sexies dell'ordinamento penitenziario (introdotto dall'art. 2, Legge n. 279 del 2002), entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti sospensivi e limitativi delle regole di trattamento del detenuto, è ordinatorio, non avendo la legge previsto alcuna sanzione per la sua inosservanza. (La Corte ha ritenuto di estendere al caso in esame l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla natura del termine, previsto dall'art. 14 ter ord. penit., entro il quale deve intervenire la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti disciplinari. Ha anche osservato che la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 ottobre 2003, Gangi c\Italia, non ha riguardato la natura del detto termine ma ha affermato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per l'assenza di qualsiasi decisione sui ripetuti reclami presentati dal detenuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 50216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50216
    Data del deposito : 10 dicembre 2004

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