Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 2
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell'art. 464 quater, comma settimo, cod. proc. pen., che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, cod. pen. all'art.550, comma secondo, cod.proc.pen. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).
Commentari • 7
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Come ben sappiamo l'art. 168 bis c.p. prevede l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, modalità alternativa di definizione del procedimento, oltre che causa di estinzione del reato, applicabile a tutti i reati con pena non superiore nel massimo ad anni quattro, e ai reati tassativamente elencati dall'art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, il quale disciplina i casi di citazione diretta a giudizio. In particolare l'art. 168 bis c.p. così recita: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per …
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L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova: caratteristiche generali L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è regolato ai sensi dell'art. 168 bis c.p. Tale istituto, già introdotto nel procedimento minorile con il DPR 448/1988 art. n. 28, che consiste in una modalità alternativa di definizione del processo, è stato introdotto nel Codice di Procedura Penale con la L. n. 67 del 28 aprile 2014. La sospensione del procedimento con messa alla prova prevede la possibilità per l'imputato o l'indagato, ammesso alla prova, di estinguere le conseguenze penali della propria condotta delittuosa tramite un'attività di volontariato e, eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/2015, n. 36687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36687 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
36 6 8 7 / 1 5 H/S.N. 81 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO PAOLONI - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere N 1138 N. Dott. DOMENICO CARCANO N. 6530/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR ME N. IL 02/05/1985 avverso l'ordinanza n. 2101/2014 TRIBUNALE di RIMINI, del 09/01/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta,Pietro Gaeta, CARCANO;
l'incommissibilite del Sicorso. pu Udit i difensor Avv.; 1 Ritenuto in fatto 1.Il difensore di fiducia di ED UC propone ricorso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Rimini che ha rigettato la richiesta di messa alla prova prevista dall'art.168 bis c.p., poiché i delitti per il quale si procede, lesioni aggravate commesse al fine di eseguire il delitto di resistenza aggravata, sono esclusi quoad poenam da quelli per i quali può essere disposta la "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato”. Ad avviso del tribunale, l'applicabilità dell'istituto de quo è riferibile ai delitti puniti con gli stessi "limiti editali" stabiliti dall'art.550, comma 1, c.p.p., anche nella parte in cui richiama l'art. 4 c.p.p. per la definizione della pena massima, nonché ai delitti elencati nel secondo comma dell'art.550 c.p.p.. Ne consegue che si tien conto, per la determinazione della pena stabilita dalle legge, delle "aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” e di quelle “ad effetto speciale". Il precetto normativo sarebbe, in tal modo definito, anzitutto in applicazione del criterio ermeneutico letterale, stabilito dall'art.12 delle disposizioni preliminari al codice civile, e poi dalla voluntas legislatoris ricostruita sulla base dei lavori parlamentari e, tra questi, ricompresi i pareri del servizio studi del Senato. In tale ultimo atto parlamentare, secondo il tribunale, è detto chiaramente che il nuovo art.168 bis c.p., al pari di altri istituti collegati alla determinazione della pena, tra i quali vi è "il tempo di prescrizione” e poi l'applicazione delle "misure cautelari", è sempre operativa la disposizione che impone di tener conto al fine di determinare la pena massima, delle "aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria" e di quelle "ad effetto speciale". Il tribunale ha, dunque, rigettato l'istanza di "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", poiché l'aver commesso le lesioni per eseguire l'altro reato di resistenza, configura l'aggravante ad "effetto speciale" di cui agli artt. 585, comma 1 e 576, comma 1 n. 1, c.p.. Ciò comporta che la pena della "reclusione da tre mesi a tre anni", prevista per le lesioni, in ragione dell'anzidetta aggravante ad effetto speciale, è aumentata "da un terzo alla metà" e, dunque, una pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione. Pertanto, la pena massima, in tal modo, supera il perimetro sanzionatorio previsto dall'art.168 bis c.p. per la ritenuta operatività dell'art. 278 c.p.p.. 2. Il difensore deduce:
2.1. Errata applicazione della legge sostanziale, e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 168 bis e 464 bis c.p. e 550 per avere il tribunale rigettato la richiesta dell'imputato, tenendo conto nel calcolo edittale, con motivazione illogica e contraddittoria, la circostanza aggravante ad effetto speciale. Il Tribunale rigetta l'istanza di messa alla prove, integrando l'art.168 bis c.p., in violazione della chiara formulazione della norma, per la quale opera un criterio quantitativo, Jota 2 collegato all' entità della "pena edittale", e un criterio qualitativo ratione materia, riferito ai reati indicati nel secondo comma dell'art.550 c.p.p., non riferibile in entrambi i casi a un aumento di pena per circostanze aggravanti. Vi è un chiaro contrasto con la volontà del legislatore che determina una restrizione dell'ambito di applicazione dell'istituto, la cui norma che lo ha introdotto, parla di "pena edittale", senza nulla aggiungere. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento, in altri moduli deflattivi, alle circostanze del reato lo ha fatto espressamente, come previsto per la durata dei tempi di prescrizione e per le regole dettate al fine di determinare la competenza. Tale voluntas legis trova riscontro nelle disposizioni previste nella stessa legge n. 67 del 2014, in cui è espressamente stabilito per la depenalizzazione e per la non punibilità del fatto in ragione della particolare tenuità, che si tien conto ai fini della pena anche delle circostanze aggravanti. Il percorso motivazionale del giudice è del tutto contorto, per una serie di inferenze e passaggi sillogistici in contrasto con quanto dianzi esposto. Si riporta in ricorso l'atto parlamentare cui fa riferimento l'ordinanza impugnata, e si argomenta che, sulla premessa secondo cui le circostanze aggravanti devono essere considerate solo se espressamente previsto, interpretare il testo della norma in applicazione dell'art.12 preleggi, non si sarebbe potuto che giungere a una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella del Tribunale, accogliendo l'istanza di messa alla prova. Il riferimento a una interpretazione sistematica è assolutamente illogico e viola il principio ubi lex voluit dxit, ubi noluit tacuit. L'errore in cui è incorso il Tribunale nel far ricorso all'art.12 delle preleggi è dovuto anche al fatto che la norma introdotta con l'art.168 bis c.p. e talmente chiara da non richiedere da escludere la necessità di interpretazioni che si rilevano peraltro vietate dall'art.14 delle stesse preleggi là esclude l'interpretazione in malam partem. Altra questione posta è che si tien conto di un atto parlamentare, ma non degli altri contenuti nel dossier n. 89, là dove il Senato scrive in termini inequivoci che "la formulazione" dell'art.168 bis c.p.p. "esclude che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'istituto medesimo, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Questione preliminare da risolvere è quella dell'autonoma impugnabilità dell'ordinanza di diniego della "sospensione procedimento con messa alla prova", tenuto conto che vi è una pronuncia di questa Corte, condivisa dal Procuratore generale con le conclusioni scritte, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza (Sez. V, 15 dicembre 2014,dep. 6 febbraio 2015, n. 5673). вья 3 A fronte di tale principio di diritto, vi sono altre decisioni di questa Corte nel senso che l'ordinanza di rigetto dell'istanza è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell'art. 464-quater, comma settimo, c. p. p., che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all'art. 586 c.p.p.( Sez. 5, febbraio 2015,dep. 4 giugno 2015, n. 24011; Sez. II, maggio 2015, dep. 19 maggio 2015, n. 20602; Sez. III, 24 maggio 2015,dep. 26 giugno 2015, n.27071). La Corte ritiene condivisibile tale ultima regola juris che, oramai tendenzialmente maggioritaria, ha il pregio di essere nelle parole della disposizione che la racchiude.
2.Risolta positivamente l'ammissibilità del ricorso, la questione da affrontare è il nucleo centrale del nuovo istituto: quali i criteri per definire il perimetro della sanzione penale che rende ammissibile la richiesta di "messa alla prova". Anche qui vi è un precedente secondo cui, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti c.p., in ragione del mero riferimento alla pena edittale, deve guardarsi unicamente alla pena "edittale” massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale (Sez. VI, 9 dicembre 2014,dep. 1 febbraio 2015, n. 6453). Un principio di diritto che questo Collegio ritiene di non condividere, perché asistematico rispetto agli altri istituti che, pur esprimendosi nel senso di tener conto "della pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede", riconducono a unità il sistema con norme volte a stabilire i criteri di determinazione della pena, quali quelle previste dagli artt. 4, 278, 379 e 550 del codice di procedura penale. Tali criteri non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168 bis c.p. altrimenti il criterio "quantitativo", oltre che essere asistematico rispetto alle ipotesi dianzi indicate, si porrebbe in palese contrasto con il criterio "qualitativo", attuato con l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 550 c.p.p., là dove il legislatore ha effettuato una precisa scelta di "indicare normativamente", i delitti per i quali è ammesso il nuovo istituto della "messa alla prova", per delitto puniti anche con pena prevista anche da aggravanti "per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria" e per quelle "ad effetto speciale". Tale scelta si spiega con la voluntas legis di tenere conto ai fini del criterio "quantitativo" della regola stabilita dal primo comma dell'art. 550 c.p.p., ivi compreso l'espresso richiamo all'art. 4 c.p.p., là dove si prevede che "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato", id est alla "pena edittale", stabilendo però poi che "non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato " - in tal modo, colmando una lacuna di notevole importanza per l'operatività dell'istituto - e poi, al pari delle altre disposizioni dianzi indicate, si stabilisce che si tiene conto, ai fini della вод 4 determinazione della pena, delle "aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” e per quelle "ad effetto speciale". Il sistema ha così una sua completezza e coerenza, rispettando la logica complessiva della legge di rendere applicabile “la messa alla prova", per tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica. In conclusione, l'art. 168 bis c.p. riproduce integralmente il "perimetro normativo" previsto dell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. per individuare i delitti per i quali possa essere richiesta "la sospensione del processo con la messa alla prova", in tal modo caratterizzando il criterio "qualitativo", nel senso di stabilire "normativamente" i delitti per i quali non rileva che la pena sia anche stabilite da "aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria" o da quelle "ad effetto speciale". Mentre, resta fermo il criterio "quantitativo" soggetto ai limiti di pena stabiliti e determinati ex art. 4 c.p.p. richiamato dall'art. 550, comma 1 c.p.p. e implicitamente fatto proprio dall'art. 168 bis c.p. per le ragioni anzidette.
4.Il tribunale ha, dunque, correttamente rigettato l'istanza di "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato", poiché l'aver commesso le lesioni per eseguire l'altro reato di resistenza, configura l'aggravante ad "effetto speciale" di cui agli artt.585, comma 1 e 576, comma 1 n. 1, c.p.. Ne discende che la pena della "reclusione da tre mesi a tre anni", prevista per le lesioni, in ragione dell'anzidetta aggravante ad effetto speciale, è aumentata "da un terzo alla metà" e, dunque, la pena massima è di quattro anni e sei mesi di reclusione;
pena massima, in tal modo, supera il perimetro sanzionatorio previsto dall'art.168 bis c.p., determinato ex art. 4 c.p.p.
3. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo PaoloniPoloni Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RieraEsposito