Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 80 del medesimo D.P.R.).
Commentari • 9
- 1. Ancora in tema di sospensione del processo con messa alla prova:Irene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 luglio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …
Leggi di più… - 4. Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. -Il rilievo delle circostanze aggravanti nel computo della pena massimaGian Maria Nicotera · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2022
Come ben sappiamo l'art. 168 bis c.p. prevede l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, modalità alternativa di definizione del procedimento, oltre che causa di estinzione del reato, applicabile a tutti i reati con pena non superiore nel massimo ad anni quattro, e ai reati tassativamente elencati dall'art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, il quale disciplina i casi di citazione diretta a giudizio. In particolare l'art. 168 bis c.p. così recita: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per …
Leggi di più… - 5. La sospensione del procedimento con messa alla provaGiovanni Varriale · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2020
L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova: caratteristiche generali L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è regolato ai sensi dell'art. 168 bis c.p. Tale istituto, già introdotto nel procedimento minorile con il DPR 448/1988 art. n. 28, che consiste in una modalità alternativa di definizione del processo, è stato introdotto nel Codice di Procedura Penale con la L. n. 67 del 28 aprile 2014. La sospensione del procedimento con messa alla prova prevede la possibilità per l'imputato o l'indagato, ammesso alla prova, di estinguere le conseguenze penali della propria condotta delittuosa tramite un'attività di volontariato e, eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2014, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/12/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1995
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 34036/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
nei confronti di:
NO IA N. IL 11/07/1991;
RI AN TE N. IL 08/01/1993;
inoltre:
NO IA N. IL 11/07/1991;
RI AN TE N. IL 08/01/1993;
avverso l'ordinanza n. 481/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA, del 26/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci, il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il GUP del Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta ex art. 168 bis c.p., di sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati OC TI e CA NM, chiamati a rispondere dell'imputazione di cui all'art. 73, L.S..
2. Tanto per la ritenuta contestazione della aggravante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, destinata, anche configurando il reato nei termini di cui all'art. 73, comma 5, L.S., a portare la pena oltre la soglia edittale minima prevista dal citato art. 168 bis c.p., quale presupposto imprescindibile per l'applicabilità della "probation", introdotta per gli adulti dalla L. n. 67 del 2014. 3. Hanno interposto ricorso per Cassazione sia la Procura presso il Tribunale di Padova, sia i due imputati, ciascuno con autonomo ricorso.
Nei tre ricorsi si adducono linee di doglianza sostanzialmente comuni. Si richiama la lettera della norma, che, a differenza di altre ipotesi previste dal codice di rito, non fa esplicito riferimento se non esclusivamente alla pena detentiva prevista, per ciascun reato quale limite insuperabile per la applicabilità della probation, prescindendo da possibili riferimenti impliciti ad aggravanti, comprese quelle destinate autonomamente ad incidere sulla pena. Il tutto in linea con i lavori preparatori che, per l'appunto, escludevano ogni possibilità interpretativa nei termini avallati dal GIP.
4. I ricorsi sono fondati condividendo la Corte le doglianze sottese ai ricorsi. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento, impugnato ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p., comma 7. 5. Giova premettere che la decisione contrastata muove da un presupposto concreto imprescindibile rispetto alla stessa astratta possibilità di applicare nella specie l'istituto di cui all'art. 168 bis c.p., quello della configurazione del reato contestato nei termini di cui all'ipotesi attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, LS;
configurazione - peraltro confermata dalla lettura degli atti laddove proposta e assenso della parte pubblica riposano in termini coincidenti a siffatta qualificazione del fatto - compatibile, sul piano edittale, grazie alla novella apportata dalla L. n. 79 del 2014, con l'istituto invocato.
6. Tanto premesso, sono diverse le considerazioni di valenza interpretativa che spingono per una soluzione diversa da quella tracciata dal GUP.
7. Il Gup segnala, tra le diverse finalità perseguite dal legislatore attraverso la innovazione normativa in tema, unicamente quella di matrice deflattiva. Non altrettanto coerentemente, tuttavia, disegna i limiti oggettivi di applicazione dell'istituto correlati al dato edittale di rifermento, decisivi proprio nell'ottica della funzionalità deflattiva dell'istituto, ancorando il proprio giudizio alla lettura, tra quelle possibili, più rigorosa e restrittiva, che mal si attaglia con la ratio segnalata a monte del reso percorso interpretativo.
Vero è che la finalità deflattiva finisce per risultare compatibile con il sistema solo limitando l'applicabilità dell'istituto ad ipotesi di reato dotate di un disvalore complessivo di intensità medio-bassa. Ma tali preoccupazioni, securitarie e di certezza giuridica - implicitamente sottese al ragionamento espresso dal GUP e realizzate, di fatto, proprio attraverso la individuazione di un determinato limite edittale così da evitare di rimettere al giudice la individuazione discrezionale della modestia del fatto-non possono essere portate alle estreme conseguenze, forzando il dato normativo di riferimento.
Così facendo si tradisce definitivamente lo spirito della norma, che, nel caso, tra le sue primarietà, persegue proprio il fine di deflazionare le pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa e anticipata, della vicenda processuale.
8. Sembra, piuttosto, alla Corte che proprio la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisca la chiave di riscontro di una diversa lettura del dato normativo di riferimento, interpretato in primo luogo alla luce del relativo tenore letterale e in considerazione degli spunti di raffronto garantiti dal sistema.
8.1. L'art. 168 bis c.p., comma 1, nel rintracciare i presupposti di matrice oggettiva cui risulta subordinata l'applicazione dell'istituto grazie alla preventiva delimitazione dei fatti di reato suscettibili di rimanere attratti alla "probation", ancora il relativo riferimento in primo luogo al dato edittale, richiamando al fine i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro.
Manca, dunque, sul piano letterale ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti.
8.2. E tale mancata esplicitazione finisce per assumere ancora maggior pregnanza ove si proceda al raffronto con altri momenti normativi ricavabili dall'ordinamento nei quali il riferimento al dato edittale assume rilievo nell'ottica singolarmente perseguita dai rispettivi istituti.
Si considerino al fine, in senso apertamente opposto rispetto alla contraddittoria chiave di lettura offerta dal GUP, l'art. 4 c.p.p., che in punto di competenza, fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale;
ancora, l'art. 157 c.p., che, in materia di prescrizione, a tali aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale nell'ottica volta ad individuare la lunghezza del tempo utile alla estinzione del reato;
e così, infine, all'art. 278 c.p.p., avuto riguardo alla determinazione delle pene agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari.
9. Siffatta ricostruzione ermeneutica del dato di riferimento trova, inoltre, puntuale appiglio nei lavori preparatori afferenti la legge 67/14 con la quale è stato introdotto l'istituto in esame. Sia nel dossier che ebbe ad accompagnare l'approvazione del testo al Senato, sia in quello che precedette la approvazione definitiva alla Camera viene data spiegazione comune al silenzio del dato normativo sul punto. Silenzio puntualmente rimarcato proprio per distinguere la soluzione normativa in disamina da quelle, già presenti nell'ordinamento (e sopra accennate in via di esempio), nelle quali il limite edittale assume rilievo quale parametro di riferimento per l'applicazione dei relativi istituti, laddove, di contro, esplicitamente, viene operato un richiamo alla operatività delle aggravamenti che prevedono una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.
Il tutto da leggere, inevitabilmente, nell'ottica della maggiore competitività da ascrivere all'istituto, destinato, altrimenti, ad una modesta realizzazione della finalità deflattive. perseguite.
9.1. In questa cornice, del resto, vanno inquadrati due ulteriori aspetti ricavabili dal percorso che ha connotato la elaborazione parlamentare del dato normativo in disamina.
9.1.1. Il primo dato emerge dal fatto che al Senato la norma è pervenuta siccome già approvata dalla Camera nel testo che oggi costituisce il contenuto dell'art. 168 bis c.p.. In Commissione, al Senato, il disegno di legge proveniente dalla Camera venne trattato in uno ad altri disegni di legge tra i quali spiccava, per quel che interessa, il disegno di legge distinto dal nr. 111 A.S.. Quest'ultimo testo recava un esplicito riferimento, nel considerare il limite edittale di accesso alla probation, alle aggravanti ad effetto speciale ed a quelle che portano ad una pena di specie diversa. Il testo approvato (per essere poi nuovamente trasmesso alla Camera per la votazione finale in ragione di modifiche non apportate al tenore dell'art. 168 bis c.p.), è stato, per contro, quello proveniente dalla Camera, poi trasfuso nel dato normativo definitivo, privo di tale esplicita indicazione.
Tanto ad ulteriore conferma della marcata volontà, nei dinamici passaggi parlamentari, di rendere le aggravanti, quali che esse siano, ininfluenti sul limite edittale preso in considerazione per la applicabilità della norma in disamina.
9.1.2. Che, poi, l'esigenza di garantire effettività alla funzione deflattiva perseguita con la probation rappresenti un momento di assoluta pregnanza della novella tanto da dover essenzialmente guidare l'interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell'istituto è aspetto che trova ulteriore conferma nel fatto della intervenuta introduzione, rispetto all'originario tenore del disegno di legge presentato in materia, di un altro presupposto applicativo di matrice oggettiva, individuato, ratione materiae, attraverso il riferimento al novero dei reati catalogati all'art. 550 c.p.p., comma 2, in tema di citazione diretta.
Ciò, dunque, prescindendo dal limite edittale dei quattro anni di reclusione che, pure, per la citazione diretta, costituisce il momento edittale di riferimento generale;
e procedendo ad una modifica resa in ossequio alle sollecitazioni critiche pervenute in esito alla propalazione del testo originario, atteso che il mero limite edittale rendeva poco competitivo l'istituto soprattutto in ragione della concorrenza che in concreto poteva realizzarsi con la sospensione condizionale della pena (tale da consentire all'imputato di sottrarsi alla stessa senza sottostare alla prova ed al relativo giudizio quanto al rispetto delle relative prescrizioni). 10. Tale ultimo spunto logico consente alla Corte di superare definitivamente l'interpretazione di segno contrario offerta nel provvedimento impugnato.
Si afferma, nella decisione contrastata, che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 LS, radica la competenza del Tribunale in composizione collegiale mentre l'art. 168 bis c.p.p., nell'ampliare la rosa dei reati da ritenere attratti alla "probation", fa esclusivamente riferimento a quelli di cui all'art. 550 c.p.p., comma 2, tra i quali non risulta annoverato l'art. 73 LS.
Se ben compresa, nella sua evidente sinteticità, siffatta affermazione finisce per sottendere il fatto che la previsione del limite edittale dei quattro anni di reclusione ed il richiamo all'art. 550 c.p.p., comma 2, avrebbero determinato una precisa coincidenza tra il perimetro di operatività delle ipotesi per le quali è consentita la citazione diretta a giudizio e quelle per le quali è permessa la "probation".
10.1. È vero, piuttosto, il contrario.
Come puntualmente segnalato nel ricorso proposto nell'interesse del CA, ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto di cui all'art. 550 c.p.p., proprio in ragione del medesimo limite edittale individuato in entrambe gli istituti in disamina. Non a caso, invece, è stato richiamato solo il secondo comma di tale ultima norma (e non il primo, che al detto limite edittale fa riferimento), proprio per evitare di escludere l'applicazione dell'istituto anche per quei reati di competenza collegiale che sono puniti con pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni. 10.2. Piuttosto, il raffronto comparativo con l'art. 550 c.p.p., finisce per rappresentare una ulteriore ragione di conferma della scelta interpretativa qui tracciata.
Tale disposizione, al primo comma, nel riferirsi al limite edittale dei quattro anni di reclusione nel massimo fa esplicito riferimento all'art. 4 del codice di rito che, come già detto, in punto di competenza, considera al fine anche le aggravanti ad effetto speciale quale fattore incidente sul dato edittale. In presenza di una aggravante ad effetto speciale che porta il limite edittale oltre la soglia dei quattro anni, non sarà dunque possibile la citazione diretta a giudizio. Avesse inteso operare in tal senso anche per l'istituto della probation, il legislatore, alla stregua di quanto previsto dall'art. 550 c.p.p., per il resto sostanzialmente speculare all'art. 168 bis c.p.p., avrebbe potuto esplicitare anche nel caso un riferimento all'art. 4 citato. Riferimento, non a caso, pretermesso. 11. Considerato quanto sopra deve dunque affermarsi in linea di principio che nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della probation di cui agli artt. 168 bis c.p.p. e ss., in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale.
Tanto impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito perché rivaluti la proposta articolata dagli imputati ex art. 168 bis c.p., e art. 464 bis c.p.p., alla luce delle superiori indicazioni in diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015