Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/1998, n. 12
CASS
Sentenza 12 gennaio 1998

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Per i provvedimenti in materia cautelare diversi da quelli genetici e soggetti, come tali ad appello ex art. 310 cod. proc. pen., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle doglianze che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; e ciò in forza del carattere devolutivo dell'appello, che altrimenti ne risulterebbe vanificato.(Fattispecie di imputato scarcerato per decorrenza termini al quale è stato imposto l'obbligo di firma e ripristinata, successivamente, la custodia cautelare in carcere)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/1998, n. 12
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12
    Data del deposito : 12 gennaio 1998

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