Sentenza 12 gennaio 1998
Massime • 1
Per i provvedimenti in materia cautelare diversi da quelli genetici e soggetti, come tali ad appello ex art. 310 cod. proc. pen., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle doglianze che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione; e ciò in forza del carattere devolutivo dell'appello, che altrimenti ne risulterebbe vanificato.(Fattispecie di imputato scarcerato per decorrenza termini al quale è stato imposto l'obbligo di firma e ripristinata, successivamente, la custodia cautelare in carcere)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/1998, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 12.01.1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Candela " N.12
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.32387/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TE ND, n. 25.06.1968 Avverso l'ordinanza emessa il giorno 09.06.1997 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
TE ND veniva arrestato il 28.06.1994 in forza di ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 06.06.1994 per il reato di spaccio continuato di cocaina ed eroina. Scaduti, i termini di custodia cautelare, veniva scarcerato il 12.08.1996 e gli era imposta la misura alternativa dell'obbligo di firma con cadenza giornaliera. Il 20.11.1996, su richiesta del P.M., veniva ripristinata la custodia cautelare in carcere, per reiterata trasgressione dell'obbligo imposto.
Con istanza del 25.03.1997 la difesa chiedeva la revoca o la sostituzione della misura coercitiva, deducendo la genericità e il carattere non "vestito" della chiamata in correità, la diminuzione delle esigenze cautelari in conseguenza del tempo trascorso dal fatto, l'illegittimità dell'ordinanza impositiva dell'obbligo di firma per mancanza di preventiva richiesta del P.M., l'insussistenza dei presupposti per il ripristino della custodia carceraria stante il limitato numero delle violazioni (due in tre mesi).
Sia l'istanza che l'appello venivano rigettati, in quanto contenenti doglianze sul quadro indiziario e sulle esigenze cautelari, già esaminate e respinte con precedenti provvedimenti non ritualmente impugnati, ovvero proponenti censure sui provvedimenti di imposizione della misura alternativa e di ripristino della custodia cautelare, che dovevano essere fatte valere con l'impugnazione dei provvedimenti medesimi.
Ricorre l'TE avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello emessa il 09.06.1997 dal Tribunale di Milano, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione. Rileva, in relazione alle censure riguardanti l'applicazione della misura ex art. 307 cpp. in occasione della scarcerazione per decorrenza termini, che si tratta di una questione di nullità a sensi dell'art. 178 lett. b) cpp., che, quindi, non può essere travolta dal giudicato.
Ribadisce poi che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui all'art. 307 cpp., mancando la prova che il ricorrente abbia dolosamente contravvenuto all'obbligo imposto. Per quanto concerne le esigenze cautelari, deduce infine che l'ordinanza del Tribunale è assolutamente priva di motivazione e non ha tenuto in alcuna considerazione il fatto che il reato per il quale il ricorrente si trova in stato di custodia non è particolarmente grave e attiene ad episodi che sarebbero avvenuti nel lontano 1990. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va, invero, rilevato che, a sensi dell'art. 299 cpp il potere di revoca, sostituzione o modifica delle misure cautelari Può essere esercitato dal giudice, in relazione al riscontrato difetto (revoca) o mutamento (sostituzione o modifica), anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 cpp. o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cpp. Si è peraltro chiarito che non sono riproponibili ex art. 299 cpp. le questioni su cui si sia formato il c.d. giudicato cautelare,
per esaurimento o mancata coltivazione dell'iter procedimentale di impugnazione (Cass. SS.UU sent. n. 11 del 28/07/94, CC.08/07/94, Buffa;
Sez. 1 sent. n. 4486 del 23/07/97, CC.27/06/97, Mastarone;
Sez. 4 sent. n. 878 del 28/05/97, CC.26/03/97, Vieira Meirelles;
Sez. 4 sent. n. 3207 del 27/02/97, CC.19/12/96, Giantin), e che tale preclusione opera anche a fronte di eventuali nullità insanabili (Cass. Sez. 2 sent. n. 1712 del 24104/95, CC.28/03/95, Formicola;
Sez. 4 sent. n. 2123 del 20/09/96, CC.14/09/96, Caccamo ed altro). Mette conto quì rimarcare che per i provvedimenti in materia cautelare diversi da quelli genetici e soggetti, come tali, ad appello ex art. 310 cpp., la preclusione del c.d. giudicato cautelare vale, relativamente alle doglianze che ne potevano formare oggetto, anche in caso di mancata proposizione o di declaratoria di inammissibilità del gravame;
e ciò in forza del carattere devolutivo del mezzo, che, altrimenti, ne risulterebbe vanificato. Ciò chiarito, va rilevato, con riferimento al caso di specie, che i provvedimenti di applicazione della misura alternativa del 12.08.1996 e di ripristino della custodia carceraria del 20.11.1996, in quanto provvedimenti non genetici, erano soggetti ad appello ex art. 310 cpp. (Cass. Sez. 5 sent. 261 del 07/02/96, CC. 25/01/96).
Ora, il primo di essi non fu impugnato e l'appello proposto avverso il secondo venne dichiarato inammissibile. Ne consegue, alla stregua di quanto sopra, che rettamente il Tribunale ha ritenuto precluse le censure che, avverso i detti provvedimenti, potevano e dovevano essere proposte con rituale appello.
Quanto al motivo inerente alle esigenze cautelari, anche per esso correttamente il Tribunale ha rilevato che ha già costituito oggetto di approfondita disamina nell'ordinanza depositata il 23.12.1996, non ritualmente impugnata.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1998.
Depositato in cancelleria il 13 marzo 1998