Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza.
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 40397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40397 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
40 39 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente - SENTENZA N. 1230 - Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - N. 10112/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT EL N. IL 18/05/1964 avverso l'ordinanza n. 1633/2013 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 22/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fe lo old il ембоale live che l'a lce Che e queste limbioIfеube zіmdіо съероше семи собо мирармобо МогоUdit i difensor Avv.; Argenfiamo Ource al for d. LaLa Spezia MOTIVI DELLA DECISIONE AT GA, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 22.1.2015 con la quale il Tribunale di La Spezia ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale in corso con messa in prova del richiedente, per superamento del limi- te edittale della pena. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato de- ducendo le seguenti ragioni così riassunte ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. §1.) inosservanza od erronea applicazione della legge penale, perchè l'ordinanza, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione del dibattimento durante il periodo necessario ad espleta- re la "messa in prova", è illegittima in relazione ai criteri adottati ai fini della determinazione della pena massima oltre alla quale non può essere concesso il beneficio richiesto. Secondo il ricorrente ai fini del- la determinazione del limite massimo della pena il giudice non avreb- be dovuto tenere conto degli effetti di aumento della sanzione prevista dal reato contestato (appropriazione indebita), della recidiva. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Nel caso in esame il giudice del Tribunale di La Spezia ha respinto la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 168 bis cod. pen., perchè l'imputazione di appropriazione indebita contestata alla ricor- rente sarebbe aggravata dalla recidiva specifica infraquinquiennale, che determinerebbe un aumento della pena prevista dal reato nella sua forma base, in modo indipendente dall'ordinario e in entità superiore ai quattro anni di reclusione, La difesa sostiene l'illegittimità della decisione, perchè fondata su un'opzione interpretativa dell'art. 168 bis cod. pen. asistematica e con- traria alla stessa voluntas legis, espressa nell'articolo 1 della legge di delega considerato alla luce dell'evoluzione dei lavori preparatori. La difesa sostiene infatti che il Tribunale ai fini della determinazione del- la pena per la applicazione del procedimento previsto dall'art. 168 bis cod. pen., il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto della recidiva, ma ricorrere ai criteri dettati dall'art. 278 cod. proc. pen. Va preliminarmente osservato che, come già affermato da Cass. 5673/2014 - depositata il 6.2.2015, alla quale questo Collegio ritiene di uniformarsi, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento ri- getta la richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza. Infatti richiamandosi il contenuto della motivazione della citata deci- sione, si osserva che "...Ai sensi dell'art. 586 c.p.p., quando non è di- versamente stabilito, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o degli atti preliminari possono essere impugnate, a pena di inammissi- bilità, solo unitamente alla sentenza, in tal caso, entrambe le impu- gnazioni sono valutate congiuntamente dal giudice sovraordinato.
2. Così sono state ritenute, ad esempio (ASN 200516230-RV 233622) non che autonomamente impugnabili le ordinanze con cui si accolga o si rigetti l'istanza di sospensione del dibattimento proposta dall'impu- tato, L. n. 134 del 2003, ex art. 5 con la conseguenza che le eventuali doglianze circa violazioni di diritti spettanti alle parti possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado.
3. Non diversamente si deve ritenere nel caso in esame atteso che certamente non integra gli estremi dell'atto abnorme - in quanto tale autonomamente ricorribile per cassazione - l'avere il giudice rigettato la istanza di sospensione proposta nell'inte- re"della ricorrente. In ragione della sua intempestività, dunque, il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata alle spese del grado e al versamento di somma della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen- to delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12.6.2015 il Presidente Il giudice estensore Dr. Ugo De Crescienzo i DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 OTT. 2015 IL DIC CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli E T U S R O O C N *