Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 cod.proc. pen., solo unitamente alla sentenza.
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1691
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 29949/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 264/2013 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 06/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso chiedendo sia sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 67 del 2014, artt. 3 e 4 per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità
dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova nei procedimenti pendenti in primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge.
RITENUTO IN FATTO
1. A.T. è imputato di reati di cui agli artt. 612 bis, 610, 635, 612, 81, 582 e 585 c.p.. 2. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento per la messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.p.. 3. Ricorre per cassazione il difensore con due censure.
4. Con la prima, deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'artt. 2 e 168 bis c.p., nonché art. 464 bis e quater c.p.p.. Poiché il nuovo istituto ha una connotazione di carattere processuale e sostanziale;
si deve invero tener presente la situazione dell'imputato con riferimento al quale il procedimento si trovi, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, in una fase processuale più avanzata rispetto alle scadenze fissate dall'art. 464 bis c.p.p. per la richiesta della misura della messa alla prova. Se si ritiene, come evidentemente ha fatto il giudicante, che l'interessato non sia più nei termini per richiedere la sospensione e la messa alla prova, di fatto si impedisce la retroattività della lex mitior, con ciò violando principi costituzionali, recentemente ribaditi dal giudice delle leggi (sentenza corte cost. 393/06) ed entrando in contrasto con i principi del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 16 dicembre 1966, ratificato con L. n. 881 del 1977. Sotto altro verso, bisogna prendere atto delle pronunce della corte di giustizia dell'Unione europea e del dettato dell'art. 7 CEDU, così come interpretato alla corte di Strasburgo nella nota sentenza PO vs LI (confermata dalla successiva sentenza RA vs LI). È stato infatti stabilito che, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori (adottate prima della pronuncia definitiva) sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevole all'imputato. È evidente dunque che al ricorrente doveva essere concessa la remissione nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.. Nè va dimenticato che era stata tempestivamente (6 giugno 2014) presenta la richiesta di predisposizione del programma, come espressamente previsto all'art. 464 bis c.p.p., comma 4; ma fu tuttavia impossibile presentare in udienza detto programma dato il breve lasso di tempo intercorso.
5. Con la seconda censura, deduce mancanza di motivazione e dunque violazione dell'art. 125 c.p.p.. Oltretutto, in considerazione del fatto che il provvedimento ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p., comma 7, è ricorribile solo per cassazione, la mancanza di motivazione determina un'obiettiva difficoltà per l'interessato. Si tratta - in ultima analisi - di un provvedimento a carattere decisorio, che dunque dovrebbe avere struttura e contenuto analogo a una sentenza;
la mancanza di motivazione, in ultima analisi, comporta la violazione del dettato dell'art. 111 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ai sensi dell'art. 586 c.p.p., quando non è diversamente stabilito, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o degli atti preliminari possono essere impugnate, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza, in tal caso, entrambe le impugnazioni sono valutate congiuntamente dal giudice sovraordinato.
2. Così sono state ritenute, ad esempio (ASN 200516230-RV 233622) non che autonomamente impugnabili le ordinanze con cui si accolga o si rigetti l'istanza di sospensione del dibattimento proposta dall'imputato, L. n. 134 del 2003, ex art. 5 con la conseguenza che le eventuali doglianze circa violazioni di diritti spettanti alle parti possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado.
3. Non diversamente si deve ritenere nel caso in esame atteso che certamente non integra gli estremi dell'atto abnorme - in quanto tale autonomamente ricorribile per cassazione - l'avere il giudice rigettato la istanza di sospensione proposta nell'interesse dell'A. .
4. In ragione della sua intempestività, dunque, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato alle spese del grado, lo stesso va anche condannato al versamento di somma a favore della cassa ammende. In considerazione della particolarità (e novità) della questione sollevata, detta somma va contenuta nella misura di Euro 500.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2015