Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2015, n. 24011
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Sentenza 23 febbraio 2015

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In tema di sospensione del processo per messa alla prova, l'ordinanza di rigetto dell'istanza è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2015, n. 24011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24011
Data del deposito : 23 febbraio 2015

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