Sentenza 22 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 11614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11614 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GESTIONE ELABORATORI DI GIAMPAOLO CATTARUZZA, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO SCARPA, difesa dall'avvocato ANTONIO MERCOGLIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MIRES SRL;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12011/01 proposto da:
MIRES SRL, con sede in Gorizia, in persona dell'amministratore unico sig. Igor Komel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo Studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO GARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GESTIONE ELABORATORI ING GIAMPAOLO CATTARUZZA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 395/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 1^ Civile, emessa il 19/05/00 e depositata il 10/10/00 (R.G. 685/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Antonio MERCOGLIANO;
udito l'Avvocato Giovanni GALOPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della prima sentenza, ha pronunciato la risoluzione del contratto di licenza d'uso e di assistenza del programma di contabilità stipulato tra la IR e la Gestione Elaboratori, per inadempimento di quest'ultima ed ha, altresì, condannato la Gestione Elaboratori a restituire alla controparte la somma di danaro percepita in relazione a quel contratto. In particolare la sentenza ritiene provata, attraverso le testimonianze e l'espletata C.T.U., l'inidoneità del programma all'uso al quale era preordinato, la sua soggezione a continui blocchi, la produzione di stampe errate a numerazione non progressiva, la variazione delle date di registrazione. Problemi rimasti irrisolti nonostante il frequente intervento di tecnici inviati dall'impresa fornitrice. La Gestione Elaboratori propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, svolgendo sei motivi. Risponde con controricorso la IR, la quale propone anche ricorso per cassazione condizionato. La ricorrente principale ha prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.
1) Nel primo motivo (violazione art. 1495 c.c.) la ricorrente sostiene che la IR sarebbe decaduta dall'azione di risoluzione, non essendo stata denunciata la scoperta dei vizi entro gli otto giorni dalla consegna del programma.
Il motivo è inammissibile, poiché nel giudizio di legittimità non sono consentite - a parte le questioni rilevabili d'ufficio - le censure che modifichino la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito o prospettino, comunque, questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in precedenza. (Cass. 15 maggio 1998, n. 4910). Nella specie, non risulta che nel giudizio di merito la Gestione Elaboratori abbia mai proposto eccezione di decadenza della IR dall'azione di risoluzione.
2) Nel secondo motivo (violazione artt. 1497 e 1512 c.c.) la ricorrente sostiene che la sentenza, nell'affermare che il programma era completamente inidoneo all'uso, avrebbe violato la prima delle menzionate disposizioni normative, in quanto la mancanza di qualità essenziali eccedenti i limiti di tolleranza non emergerebbe ne' dalle prove raccolte, ne' dalla CTU. La sentenza sarebbe, quindi, viziata anche "per omessa e contraddittoria motivazione rispetto alle risultanze probatorie". Aggiunge la ricorrente che non può desumersi dal tenore dei contratti stipulati che essa si fosse obbligata a garantire il buon funzionamento della cosa venduta: tale clausola, ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve essere espressamente pattuita e può dar luogo a risoluzione contrattuale in caso di suo inadempimento, salva l'ipotesi dell'art. 1218 c.c. Anzi, dal tenore delle clausole contrattuali e dalla licenza d'uso (ignorate dalla sentenza impugnata) risulterebbe il contrario, con conseguente omissione dell'indagine sull'importanza dell'inadempimento. Nel terzo motivo (violazione art. 1341 c.c.) la sentenza è censurata per non aver tenuto conto che le condizioni predisposte dalla Gestione Elaboratori nel secondo contratto (quello di assistenza), riflettenti l'efficacia del primo (quello di licenza d'uso del programma), furono accettate dalla IR. La stipula del contratto di assistenza sarebbe la prova logica della non perfezione del programma e dei difetti che potevano sorgere durante la sua applicazione. Sicché, in presenza di tali circostanze di fatto, la sentenza non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione.
Nel quarto motivo (violazione art. 1341 c.c.) si sostiene che la sentenza avrebbe errato nel non tener conto della decisività dell'omessa esibizione (più volte richiesta) del libro degli interventi, il quale sarebbe stato importante per valutare sia l'esatto adempimento del contratto d'assistenza ed il grado dell'eventuale inadempimento, sia l'attendibilità di alcune testimonianze. La sentenza avrebbe, altresì, errato nell'omettere di valutare che nella specie non era stata pattuita la facilità d'uso del programma e che il contratto d'assistenza implica che il programma stesso non era di facile applicazione per operatori inesperti.
Il quinto motivo (violazione art. 1218 c.c.) ribadisce la decisività dell'omessa esibizione del libro degli interventi ed afferma che la circostanza rileva anche ai fini della disposizione in questione, essendo rimasta impedita alla Gestione Elaboratori la possibilità di dimostrare l'inimputabilità dell'inadempimento. I quattro motivi sopra riportati, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Va subito detto che le doglianze avanzate con riguardo alla disposizione di cui all'art. 1512 (garanzia di buon funzionamento della cosa venduta) ed a quella dell'art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto) costituiscono questioni nuove, inammissibili in sede di legittimità in quanto coinvolgenti accertamenti di fatto. Per il resto le censure, benché denunzino violazioni di legge e vizi della motivazione, denotano la configurazione del giudizio di Cassazione, da parte della ricorrente principale, come giudizio di terza istanza di merito e non di legittimità. I motivi, infatti, lungi dal denunziare omissioni, contraddizioni o insufficienze delle argomentazioni contenute in sentenza, tendono piuttosto a prospettare la diversa e favorevole ricostruzione dell'intera vicenda, riproponendo sotto diversa luce questioni di fatto tutte già valutate dal giudice di merito.
Questo, infatti, con una puntuale e logica disamina dei fatti e degli elementi probatori emersi ha rilevato: la convergenza tra le testimonianze assunte e l'esperita CTU circa i molteplici inconvenienti e vizi che continuamente alteravano il corretto funzionamento dell'elaborazione dei dati;
la predisposizione del programma senza la previsione di un'efficiente e completa gestione dell'errore umano (probabile nell'uso quotidiano del software);
l'attribuibilità dei vizi riscontrati all'erronea elaborazione dei dati da parte del programma e non all'inesperienza degli addetti al suo funzionamento;
l'infondatezza delle accuse di inesperienza rivolte agli operatori della IR;
l'importanza delle disfunzioni riscontrate che rendono il programma inutilizzabile per l'uso cui è destinato. Risultano, in conclusione, svolti tutti gli accertamenti posti a base della pronunzia di risoluzione del contratto, anche con riferimento alla non scarsa importanza dell'inadempimento della parte, avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.). 3) Nel sesto motivo si censura la violazione degli artt. 1495 c.c. e 345 c.p.c, in quanto l'inadempimento sarebbe stato rilevato con riguardo a vizi diversi da quelli originariamente denunziati dalla IR o, quanto meno, rispetto a quelli denunziati sarebbero stati accertati solo alcuni vizi.
Anche questo motivo (come il primo e per la medesima ragione) è inammissibile, fondandosi su una questione di fatto (la difformità tra vizi denunziati e vizi accertati o la parziale corrispondenza tra i primi ed i secondi) mai prospettata in precedenza dalla ricorrente. In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 900, di cui euro 100 per spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004