Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 01.10.1954, difesa dall'avv. Domenico Viscomi;
ricorrente contro
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa ex art. 417 P.IVA_1
– bis c.p.c., giusta delibera d'incarico, dall'avv. Giuseppe Muraca;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto di credito vantato nei confronti dell' , pari ad € 7.266,40 oltre accessori, a titolo di prestazioni Controparte_2
aggiuntive, in forza dell'attività che ha prestato durante l'emergenza Covid 19, quale
1
Osta, tuttavia, all'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della controparte pubblica, la condivisibile osservazione di quest'ultima che del preteso credito di cui la prima chiede il riconoscimento non si rinviene idonea prova agli atti di causa.
Come ha correttamente statuito questo Tribunale, con sentenza n. 359/2023 emessa il 03.05.2023 (allegata da parte resistente), giova specificare che, ai sensi del
Regolamento delle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 3.7.2018 (all. n. 1 fascicolo resistente), le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le procedure previste. Le eventuali ore di debito orario non recuperate nelle modalità contrattualmente previste vengono compensate dalle ore retribuite come prestazioni aggiuntive. L'Ufficio Rilevazione Presenze della S.C. G.R.U. assegna, ove possibile, numero di codifica della timbratura in entrata ed in uscita per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive (art. 2). L'art. 6 prevede, infine, che le prestazioni aggiuntive non potranno comportare il superamento delle 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale, e che la loro remunerazione, per il personale dell'area della dirigenza medica, è pari ad € 60,00 lordi.
Ai fini della retribuzione delle ore rese in regime di prestazioni aggiuntive, rileva dunque: la loro effettuazione al di fuori del normale orario di lavoro;
la registrazione delle suddette ore sul sistema di rilevazione delle presenze, mediante attribuzione di un apposito numero di codifica della timbratura in entrata ed in uscita;
la compensazione delle ore svolte con l'eventuale debito orario maturato.
Nella specie, le attività aggiuntive svolte dalla ricorrente al di fuori del normale orario di lavoro (circostanza incontestata tra le parti) non sono state registrate sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze mediante le previste procedure: mancano, infatti, le risultanze provenienti dal sistema di rilevazione delle presenze in uso all'azienda che avrebbero dovuto attestare la presenza della ricorrente in
2 corrispondenza delle timbrature effettuate con il proprio badge, sicché non è possibile
Cont esaminare la corrispondenza tra le ore riconoscibili e liquidabili dall' e quelle conteggiate dalla ricorrente.
Contrariamente a quanto deduce parte ricorrente, non assume valore probatorio la documentazione che essa ha prodotto per quantificare la somma pretesa, atteso che i riepiloghi orari allegati al ricorso non sono riconducibili ad una misurazione riscontrabile attraverso i prospetti di rilevazione delle sue presenze in uso presso l'Azienda, laddove tale sistema costituisce, come si è detto, l'unico strumento idoneo ad attestare la presenza in servizio della dipendente ed il conseguente espletamento di prestazioni aggiuntive con l'apposito numero di codifica della timbratura.
In ragione di tanto, va respinta la domanda attorea avente ad oggetto la retribuzione delle prestazioni aggiuntive oggetto di causa.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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