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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 16/1/2025, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo via Monti Iblei n. 79, presso lo studio dell'avv. Lo Re Antonino, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Trinacria n˚58, presso lo studio dell' Avv. Enrico
Bennici, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato presente in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 2.5.2024, Pt_1
, ha premesso:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 27 aprile 1994, in Palermo, (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 13 – P. II – S. A. – vol. 2070- anno 1994) con il Sig.
; Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati quattro figli, , nata a [...] il [...], Controparte_2
nata a [...] il [...], , nato a [...] il 05 Controparte_3 Controparte_4 ottobre 2004, e , nata a [...] il [...], oggi tutti maggiorenni ed Controparte_5 economicamente indipendenti;
- che il rapporto coniugale è divenuto negli anni intollerabile essendosi manifestati insanabili contrasti, aggravati dall'estrema violenza del Sig. che più volte ha aggredito Controparte_1 fisicamente la moglie, ragion per cui egli è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
Palermo “ . Per_1
La ricorrente, quindi, ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al resistente, senza formular alcuna ulteriore domanda.
Il resistente si è costituito con memoria del 18.9.2024, aderendo alla domanda di separazione ma contestando la domanda di addebito. Il Sig. in particolare, ha rappresentato come il rapporto CP_1
tra i coniugi fosse stato caratterizzato da continue incomprensioni e persistenti litigi ed ha eccepito l'infondatezza della domanda di addebito, non essendo stata provata la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti asseritamente addebitati al resistente e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla prima udienza, svoltasi dinanzi al Giudice delegato, è comparsa solo la ricorrente, la quale ha insistito nella domanda di status;
con ordinanza del 19.10.2024 il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e, stante l'assenza di istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Infine, con ordinanza del 17.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, va senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, infatti, il tribunale è dell'avviso che la domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché
i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate sia le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale, sia le circostanze rappresentate dalle parti nei propri scritti difensivi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In relazione domanda di addebito, proposta dalla ricorrente, occorre premettere, in punto di diritto, che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento sia della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ed infatti, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, sul coniuge richiedente grava un doppio onere probatorio, dovendo provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali, e dall'altro che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis. Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059/2012 aveva chiarito come "Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà".
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre 2004).
Tra le pronunce più recenti in materia si ricorda, invece, Cass. Civ. n. 16691/2020, secondo cui "In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza";
Ciò premesso, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta.
Ed infatti, sebbene giurisprudenza di legittimità abbia, in più occasioni, affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità (Cfr. Cass. civ. n. 7321/2005), nel caso in esame la non ha fornito alcuna prova adeguata di condotte Pt_1
violente o aggressive da parte del resistente, né sono state richieste prove per testi sul punto.
La ricorrente, infatti, si è limitata a produrre due querele sporte nei confronti del coniuge, rispettivamente in data 14.11.2027 e 28.1.2023, e due certificati medici relativi ad un trauma contusivo al braccio destro;
pur avendo rappresentato, nei propri atti, come il resistente si trovi detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo ” a causa delle condotte aggressive Per_1 nei confronti della moglie, nulla è stato allegato e provato in relazione agli atti del procedimento penale che avrebbe determinato la condanna del sig. né è stata prodotta la relativa sentenza CP_1
di condanna, di talché non è possibile accertare che lo stato detentivo sia effettivamente riconducibile alle condotte violente e vessatorie allegate dalla ricorrente.
Da ultimo, si evidenzia come la ricorrente, sentita personalmente dal Giudice delegato all'udienza di comparizione del 3.10.2024, ha dichiarato di non essere “interessata” alla domanda di addebito, insistendo solo sulla pronuncia di status..
Alla luce di tali emergenze processuali, in assenza di una prova certa circa la sussistenza delle condotte violente descritte e del nesso di causalità tra tali presunte condotte e l'interruzione della convivenza, la domanda di addebito va rigettata.
***
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio e della natura dello stesso, si ritiene doversi disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20.5.1970, e , nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 27.4.1994 nel comune di Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 13 – P. II – S. A. – vol. 2070- anno 1994;
-rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio
- manda a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 21/1/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 16/1/2025, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo via Monti Iblei n. 79, presso lo studio dell'avv. Lo Re Antonino, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Trinacria n˚58, presso lo studio dell' Avv. Enrico
Bennici, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato presente in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/1/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 2.5.2024, Pt_1
, ha premesso:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 27 aprile 1994, in Palermo, (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 13 – P. II – S. A. – vol. 2070- anno 1994) con il Sig.
; Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati quattro figli, , nata a [...] il [...], Controparte_2
nata a [...] il [...], , nato a [...] il 05 Controparte_3 Controparte_4 ottobre 2004, e , nata a [...] il [...], oggi tutti maggiorenni ed Controparte_5 economicamente indipendenti;
- che il rapporto coniugale è divenuto negli anni intollerabile essendosi manifestati insanabili contrasti, aggravati dall'estrema violenza del Sig. che più volte ha aggredito Controparte_1 fisicamente la moglie, ragion per cui egli è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di
Palermo “ . Per_1
La ricorrente, quindi, ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al resistente, senza formular alcuna ulteriore domanda.
Il resistente si è costituito con memoria del 18.9.2024, aderendo alla domanda di separazione ma contestando la domanda di addebito. Il Sig. in particolare, ha rappresentato come il rapporto CP_1
tra i coniugi fosse stato caratterizzato da continue incomprensioni e persistenti litigi ed ha eccepito l'infondatezza della domanda di addebito, non essendo stata provata la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti asseritamente addebitati al resistente e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla prima udienza, svoltasi dinanzi al Giudice delegato, è comparsa solo la ricorrente, la quale ha insistito nella domanda di status;
con ordinanza del 19.10.2024 il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e, stante l'assenza di istanze istruttorie, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Infine, con ordinanza del 17.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, va senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, infatti, il tribunale è dell'avviso che la domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché
i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate sia le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale, sia le circostanze rappresentate dalle parti nei propri scritti difensivi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
In relazione domanda di addebito, proposta dalla ricorrente, occorre premettere, in punto di diritto, che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento sia della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ed infatti, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, sul coniuge richiedente grava un doppio onere probatorio, dovendo provare, da un lato, che sono state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali, e dall'altro che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis. Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059/2012 aveva chiarito come "Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà".
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre 2004).
Tra le pronunce più recenti in materia si ricorda, invece, Cass. Civ. n. 16691/2020, secondo cui "In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza";
Ciò premesso, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta.
Ed infatti, sebbene giurisprudenza di legittimità abbia, in più occasioni, affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità (Cfr. Cass. civ. n. 7321/2005), nel caso in esame la non ha fornito alcuna prova adeguata di condotte Pt_1
violente o aggressive da parte del resistente, né sono state richieste prove per testi sul punto.
La ricorrente, infatti, si è limitata a produrre due querele sporte nei confronti del coniuge, rispettivamente in data 14.11.2027 e 28.1.2023, e due certificati medici relativi ad un trauma contusivo al braccio destro;
pur avendo rappresentato, nei propri atti, come il resistente si trovi detenuto presso la Casa Circondariale di Palermo ” a causa delle condotte aggressive Per_1 nei confronti della moglie, nulla è stato allegato e provato in relazione agli atti del procedimento penale che avrebbe determinato la condanna del sig. né è stata prodotta la relativa sentenza CP_1
di condanna, di talché non è possibile accertare che lo stato detentivo sia effettivamente riconducibile alle condotte violente e vessatorie allegate dalla ricorrente.
Da ultimo, si evidenzia come la ricorrente, sentita personalmente dal Giudice delegato all'udienza di comparizione del 3.10.2024, ha dichiarato di non essere “interessata” alla domanda di addebito, insistendo solo sulla pronuncia di status..
Alla luce di tali emergenze processuali, in assenza di una prova certa circa la sussistenza delle condotte violente descritte e del nesso di causalità tra tali presunte condotte e l'interruzione della convivenza, la domanda di addebito va rigettata.
***
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio e della natura dello stesso, si ritiene doversi disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20.5.1970, e , nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 27.4.1994 nel comune di Palermo, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 13 – P. II – S. A. – vol. 2070- anno 1994;
-rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio
- manda a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 21/1/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini