Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 33961/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33961/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 07/04/2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Ottavio Caiazzo 9 presso lo studio dell'Avv. Rivellini
Roberta, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura a margine in calce all'atto di citazione
- ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti Faustino e Claudio Manfredonia presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via M. Cervantes de Saavedra n.64
-CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_3
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 13/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1
quale titolare della impresa individuale HS 2 di , evocava in Parte_1
giudizio la e onde Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
sentir condannare gli stessi, solidalmente e congiuntamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni effettivamente patiti dallo stesso il 18 luglio 2014
In Napoli all'uscita 2 della tangenziale.
A seguito del sinistro oltre al danni per le lesioni personali il Pt_1
deduceva di aver subito danni alla vita di relazione, danni morali, danni da perdita di chances e patrimoniali e consistenti tra l'altro dal documentato grave detrimento reddituale del , che il 29 giugno 2014 aveva Pt_1
concluso il contratto , con la che gli avrebbe determinato un CP_5
utile netto di euro 27.624,00, che a cagione del sinistro non aveva potuto conseguire;
non solo ma a causa del sinistro l'imprenditore titolare della ditta individuale HS 2 di non solo aveva dovuto subire tale Parte_1
dannosa risoluzione del contratto, il aveva subito una menomazione Pt_1
anche mediata di futuri guadagni.
All'esito della visita medica del 5 dicembre 2014 per dott. fiduciario Per_1 della quest'ultima determinava unilateralmente il Controparte_6
- 2 - risarcimento nella misura di euro 77.500,00, somma che veniva in conto dei maggiori danni.
Si è costituita la che ha contestato la domanda ed in Controparte_7
particolare la quantificazione dei danni operata da parte attrice, chiedendone il rigetto essendo la somma liquidata satisfattiva delle pretese azionate.
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata prova testimoniale e all'esito C.T.U.. Richiesti i chiarimenti al Consulente che li ha resi per iscritto la causa, assegnata definitivamente alla scrivente, alla udienza del 13/01/2025
è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare in ordine alla procedibilità della domanda va osservato che il c.d. Codice delle assicurazioni del 2005 ha sostituito l'art. 22 l. 990/69 con il combinato disposto degli artt. 145, 148 e 149, creando un articolato meccanismo di cooperazione, a carico del danneggiato e dell'assicurazione, nelle procedure stragiudiziali per la definizione del contenzioso risarcitorio. In particolare l'art. 145, alla rubrica “proponibilità dell'azione di risarcimento”, prevede due ipotesi, precisamente quella per l'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149); in entrambi i casi l'azione diviene proponibile solo decorsi sessanta giorni dalla messa in mora in caso di danno alle cose, oppure novanta giorni dalla trasmissione di tutta la documentazione prevista (nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148, fra cui l'indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all'età, all'attività lavorativa, all'entità delle lesioni subite e l'allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all'art. 142 comma 2 c. ass.) in caso di danno alla persona. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e
- 3 - sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n° 19354/2016).
Nel caso di specie, risulta dagli atti prodotti, che il difensore degli attori inviava alla compagnia di assicurazioni una prima raccomandata con la quale esponeva che il sig. aveva subito un sinistro, di cui Parte_1
descriveva sinteticamente la dinamica indicando le parti coinvolte, dando atto di aver riportato a seguito di tale evento danni patrimoniali e non patrimoniali.
A tale comunicazione sono seguite ulteriori comunicazioni e trasmissione di ulteriori certificati medici, infatti è provato e non contestato l'invio di tutta la documentazione in sede stragiudiziale nel corso delle trattative.
La titolarità attiva è comprovata dal certificato di pronto soccorso nonché dal verbale redatto dalla Polizia Municipale e dalla visura camerale per quanto attiene la società HS 2 di . Parte_1
La titolarità passiva la copertura assicurativa emerge sempre dal verbale di
Polizia Municipale in atti e comunque non è contestata.
In merito alla prova dell' evento e del danno il verbale di Polizia Municipale e le dichiarazioni rese dai testi escussi, in particolare dal teste Testimone_1
costituiscono prova dell' evento.In particolare le dichiarazioni rese dalla stessa parte convenuta nell'immediatezza del sinistro hanno Controparte_3
confermato che lo stesso, mentre alla guida del veicolo LA MU percorreva la tangenziale di Napoli con direzione verso Pozzuoli,giunto all'altezza della uscita n.2 “Capodichino”, improvvisamente svoltava a destra per imboccare l'uscita e, nell'effettuare una tale manovra repentina, andava ad impattare il veicolo Honda SH con a bordo il , che percorreva la Pt_1
tangenziale nello stesso senso di marcia.
- 4 - Orbene si tratta di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte convenuta e rese nell'immediatezza del fatto, inoltre, gli agenti della polizia municipale, che condussero le indagini, non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla dinamica del sinistro così come riferita sia dall'attore che dalla parte convenuta.
Infine, quanto esposto in citazione è stato anche confermato dal le cui Tes_1
dichiarazioni collimano con quanto dichiarato dalla stessa parte convenuta alla Polizia Municipale. Controparte_3
Ad avviso del Tribunale, il teste risulta attendibile, perché la sua deposizione risulta precisa, priva di contraddizioni intrinseche e coerente con quanto emerge dall'annotazione di servizio del 18/07/2014 e dagli altri allegati del rapporto.
In conclusione, in base agli elementi istruttori in precedenza analizzati, è possibile affermare che il sinistro fu causato dal veicolo LA MU che, nel percorrere la Tangenziale di Napoli con direzione verso Pozzuoli, giunto presso l'uscita 2, si spostava repentinamente a destra per immettersi nell'uscita andando così ad investire il motociclo Honda SH condotto nell'occasione dal , che per l'effetto rovinava ad suolo subendo Pt_1
lesioni personali.
La responsabilità di quanto accaduto deve essere imputata, pertanto, in via esclusiva al conducente del veicolo LA MU il quale si immetteva con una manovra repentina verso l'uscita 2 della tangenziale impendendo al conducente del motociclo una qualsivoglia manovra di emergenza.
È noto, infatti, che (cfr., tra le altre, Cass. n. 21675/2023) la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
A questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, ma è sufficiente che si tratti di una condotta colposamente incidente. Precisamente:
- 5 - quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (per tali principi, in generale, v., da ultimo, Cass. ord. n. 33074/2023, ove ulteriori richiami e riferimenti;
in particolare, sulla sufficienza di un mero comportamento colposo del leso, v. Cass. ord. n. 21675/2023).
Facendo applicazione di tali principi va, nella fattispecie in esame, attribuita al conducente del veicolo LA MU la esclusiva responsabilità del sinistro non solo per effetto della violazione delle norme del cds ma anche delle più comuni regole di prudenza, precisando, che lo stesso avrebbe dovuto tenere una condotta di guida che gli avrebbe dovuto consentire di arrestare repentinamente il mezzo in condizioni di sicurezza, ove ciò fosse stato necessario, evidentemente facendogli correttamente carico di non avere evitato le conseguenze della presenza sul luogo di veicoli che transitavano alla propria destra.
Dall'attribuzione della colpa esclusiva in capo al conducente dell'autovettura
LA MU tg. CV 455GE consegue l'obbligo della Controparte_7
quale compagnia che garantiva al momento del sinistro il predetto veicolo per la r.c.a., di risarcire tutti i danni patiti dal . Pt_1
L'attore ha diritto al ristoro dei pregiudizi di carattere non patrimoniale da lui subiti in base al combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen..
Il fatto generatore del danno integra, infatti, il reato di lesioni personali colpose (cfr. art. 590 cod. pen.).
Tra le conseguenze negative di carattere non patrimoniale che, in via astratta, possono derivare dalla lesione della salute vanno annoverati i pregiudizi
- 6 - all'integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale).
Come è noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico derivante dalle lesioni, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr. Cass. 27/03/2018, n. 7513).
Il danno morale è invece un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto e consiste nella sofferenza interiore, nella vergogna, nella disistima di sé, nella fiacchezza causata dal dolore fisico;
esso, sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma (cfr. Cass. 17/05/2022, n.
15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164), fermo restando il principio secondo cui le suddette tipologie di pregiudizio hanno una funzione descrittiva di risvolti negativi dell'illecito, che si manifestano nell'ambito della categoria unitaria del danno non patrimoniale.
Il ristoro della sofferenza morale è previsto, in caso di lesioni di lieve entità, dall'art. 139, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cfr. Corte Cost.
16/10/2014, n. 235), ma la sua esistenza deve essere allegata e provata dal danneggiato, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr.
Cass. 08/04/2020, n. 7753).
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, dott. , ha Persona_2
accertato che, a causa del sinistro, il aveva riportato fratture di Pt_1
numerosi elementi costali (10) oltre a frattura del processo trasverso di D5 e a trauma distorsivo del collo.
I postumi derivati dalle suddette lesioni sono descritti nella consulenza e nel supplemento di consulenza e hanno determinato una diminuzione della sua integrità psicofisica pari al 17%.
Lo stato di malattia si è protratto per 30 giorni di invalidità assoluta, 50 giorni di invalidità parziale al 50% e 30 giorni di invalidità parziale al 25%.
- 7 - Il giudicante condivide le valutazioni del CTU, in quanto basate su di un accurato studio della documentazione medica in atti e su di un'approfondita visita dell'infortunato.
Inoltre, le conclusioni della dott. sono in linea con i bareme Per_2
medici legali più utilizzati, ed, infine, va considerato che le lesioni riportate dal sono documentate da appositi esami medici mentre le cicatrici Pt_1 sono oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Ed invero la scrivente non ritiene condivisibili i rilievi di parte attrice e, quindi, non necessario né un ulteriore supplemento di CTU né un rinnovo della stessa dal momento che l'ausiliario, nella sua valutazione, ha preliminarmente ed opportunamente tenuto conto dei fattori che appaiono determinanti nella quantificazione del danno. Va, poi, aggiunto che il CTU ha puntualmente risposto alle eccezioni formulate dal CTP della parte attrice nel supplemento di consulenza depositato il 26/10/2024, affermando che “la valutazione del danno biologico non deriva dalla sommatoria delle diverse percentuali attribuite, ma fa riferimento alla valutazione complessiva e alla globale incidenza sull'integrità psico-fisica della persona” mentre in ordine al mancato riconoscimento della incapacità lavorativa specifica il C.T.U. ha specificato che “per quanto riguarda l'interferenza con la capacità lavorativa specifica, il periziando risentirà in misura irrilevante considerata l'attività che svolge, in quanto i danni riportati possono determinare problemi e facile stancabilità a seguito di prolungata postura eretta cosa che non avviene ad un consulente informatico.”
Il C.T.U., infine, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, della soggettività riferita e dell'obiettività riscontrata, ha affermato che le lesioni riportate sono compatibili con il sinistro, così come riferito, per il convergere dei criteri necessari per l'accertamento del rapporto di causalità materiale.
Ritiene questo giudicante di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal
C.T.U. perché i postumi e i collegamenti eziologici al sinistro sono stati valutati, con argomentazioni condivisibili.
- 8 - A questo punto è possibile passare all'individuazione delle somme di denaro necessarie al ristoro del danno non patrimoniale.
Venendo pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, nel caso di specie, si può certamente fare applicazione della Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025,oramai comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica.
Chiaramente, l'adozione dei criteri previsti dalla summenzionata tabella non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di “personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesta come «dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari» (così Cass. Sez III n.
28423/2008)”; dall'altro, “di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”.
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima,
- 9 - restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n. 23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
Inoltre nell'invocare l'applicazione di un aumento personalizzato, il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione “non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite”, in quanto il danneggiato deve precisare le ragioni per quali le lesioni subite gli provochino “un pregiudizio maggiore di quello che le medesime lesioni avrebbero provocato ad un'altra persona della stessa età”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 n. 25817).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori della tabella, né tuttavia può ritenersi (anche in considerazione della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita) che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto).
Merita al riguardo apposita menzione la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
- 10 - quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 28-09-
2018, n. 23477; cfr. inoltre Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud.
12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14246 per cui “i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto l'aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sè, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico”)
Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalla tabella unica nazionale, che già prevede “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)”.
In base ad essi, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue: Euro
49.161,26 per danno biologico/dinamico relazionale per 17 punti di invalidità,
€ 2.402,94 per la ITT, € 2.002,45 per ITP al 50% ed € 600,74 per la I.T.P. al
25%.
- 11 - In base alla richiamata tabella possono essere liquidati Euro 16.763,99 per la sofferenza soggettiva che non si ritiene di maggiorare non essendo stati dedotti e provati specifici elementi che consentano di riconoscere un aumento.
Sono poi documentate spese mediche per Euro 1.652.27.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica neppure accertata dal CTU.
Invero, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. 15737/2018).
In merito, dunque, al pregiudizio da lucro cessante, occorre rammentare che secondo quanto più volte chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità,
l'invalidità permanente (totale o parziale), mentre di per sé concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori,
- 12 - confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Nella fattispecie il C.T.U. ha escluso che le lesioni subite da parte attrice abbiano inciso sulla capacità lavorativa specifica né è stata provata una diminuita capacità di guadagno da parte dell'attore che si è limitato a depositare le dichiarazioni dei redditi, che di per sé non sono idonee a fornire la prova di una diminuita capacità di produrre reddito.
Orbene, quanto al danno emergente, è stato dedotto un pregiudizio patrimoniale connesso all'impossibilità di poter prestare la propria attività lavorativa durante il periodo di inabilità derivante dal fatto illecito. Nella fattispecie il ha dedotto e anche documentato che a seguito del Pt_1
sinistro ha subito il recesso da un contratto di fornitura ed installazione sottoscritto dalla ditta individuale HS2 di con la Parte_1 [...]
CP_8
Tuttavia ritiene questo giudicante che la generica mail inviata dalla
[...]
,con la quale a seguito dell'incidente occorso al si vede CP_8 Pt_1 costretta a “disdire l'impegno” con assunto in data 26/06/2014 non costituisce piena prova di quanto dedotto dal , ovvero il recesso da un contratto Pt_1
che avrebbe comportato un utile netto di euro 27.624,00, atteso anche che il contratto prevedeva anche e principalmente la fornitura di materiale software, che dal tenore della mail non sembra comunque essere stato consegnato. In mancanza, dunque, di una prova rigorosa, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno emergente.
In totale, il danno subito dal ammonta ad Euro 72.583,65. Pt_1
La compagnia convenuta e devono, Controparte_7 Controparte_2 quindi, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di detto ultimo importo.
Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per
- 13 - anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Alla somma complessivamente liquidata va dedotto l'importo di € 77.500, versato in data 08/04/2015 dalla Controparte_7
Quanto alle spese di lite a norma dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio, possono essere compensate per intero tra parte attrice e parte convenuta, perché sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” (come reintrodotte da Corte
Cost. sentenza del 19 aprile 2018, n. 77), costituite dal fatto che l'importo liquidato corrisponde all'importo già corrisposto dalla Controparte_7
prima della instaurazione del presente giudizio
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in Controparte_7
solido con e , in favore di di Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
€ 72.583,65, oltre interessi come in parte motiva e dedotto l'importo di €
77.500 già versato dalla compagnia di assicurazioni in data 08/04/2015;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto reso in data odierna, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 13/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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