Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31070/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 32546/2021- R.G. n. 65368/2019 - pubblicata in data
11/11/2021 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Piscopo (C.F. in virtù di procura in atti;
C.F._2 appellante
CONTRO
( ) con sede legale in Pescara, via Venezia n. 49, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore De Rosa (C.F. ), in virtù di C.F._3 procura in atti. appellata
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c., dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, la nonché il CP_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
0000506348/2019 con riferimento alle cartelle nn. 3097/2007, 57784/2008, 340863/2014,
283686/2016 relative a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, deducendo la intervenuta prescrizione dei crediti vantati. La ed il rimanevano CP_1 Controparte_2
contumaci. Con sentenza n. 32546/2021, - R.G. n. 65368/2019 - depositata in data 11/11/2021, il
Giudice di Pace di Napoli, ritenuta la causa matura per la decisione: 1) accoglieva l'opposizione proposta da;
2) riteneva di non accogliere la domanda di condanna al pagamento Parte_1 delle competenze di giudizio “ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c.” e condannava l'ente impositore alla ripetizione delle somme versate per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata sentenza Parte_1 limitatamente alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione del principio della soccombenza nonché dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui
è possibile la compensazione delle spese di lite. Ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione impugnata, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva la deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il CP_1 rigetto della domanda e la conferma della impugnata sentenza, stante la correttezza della statuizione relativa alle spese. Non si costituiva il , che, sebbene ritualmente citato, Controparte_2 rimaneva contumace.
Con ordinanza del 18/12/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
L'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alle spese del giudizio con la seguente motivazione: “l'odierno Giudicante ritiene di non accogliere la domanda di condanna al pagamento delle competenze del giudizio, ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c., considerata sia la natura dell'intimazione di pagamento, mero avviso di una possibile esecuzione forzata, sia che i convenuti hanno palesato acquiescenza all'opposizione del sig. , non dimostrando Parte_1 di aver iniziato azione esecutiva dopo l'emissione delle cartelle esattoriali nn. 3097/2007,
57784/2008, 340863/2014 e 283686/2016 ma, in considerazione degli oneri economici sopportati dal procuratore dell'opponente, dichiaratosi anticipatario, il unico legittimato Controparte_2 passivo sostanziale, dovrà ripetere quanto versato per proporre l'azione giudiziaria…”
Va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata”
o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre 3
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile
2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari
“gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla
“natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n.
16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ciò premesso, ad avviso del sottoscritto Giudicante, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. 4
In proposito va rilevato che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. La circostanza che i convenuti in primo grado non si siano costituiti nel primo grado di giudizio non può essere valutata come significativa della volontà degli stessi di aderire alle ragioni dell'altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti, specie quelle pubbliche, all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. ord. n. 373 del 13.01.2015).
Pertanto, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza si pongono a carico degli opposti in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
Suk punto va richiamata, infine, la pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. S.U. n. 22080/17 depositata 22.09.17) che, in riferimento ad una vicenda identica a quella in esame, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del 2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007 n.
16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente
(cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
Alla luce di quanto sopra deve dunque affermarsi la legittimazione passiva della e le spese CP_1
di lite vanno poste in solido tra l'agente della riscossione e l'ente impositore.
Gli onorari del primo grado di giudizio vanno posti a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidati in favore di parte appellante in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta, in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e della serialità e semplicità del contenzioso. Quanto agli esborsi del primo grado (euro 43,00) sono stati già posti a carico del e sul punto vi è giudicato. Controparte_2 5
Anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, per i motivi di cui si è detto prima.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 332546/2021, - R.G.
n. 65368/2019 - depositata in data 11/11/2021, nel capo relativo alle spese, condanna ed il , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2 di parte appellante, dei compensi del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro
139,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Francesco Piscopo dichiaratosi anticipatario;
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 232,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Francesco
Piscopo dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 17.03.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale