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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2983/21 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4575/21, pubblicata il 14 Maggio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 27 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 22 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE PE ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente C.F._2 indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), già , in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Vincenzo Di Tella
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._3
PEC:
1 Email_2
Appellata
NONCHÉ
( ); ( ); CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 27 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, hanno Parte_1 CP_1 concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 Marzo 2016 nei confronti della compagnia assicuratrice (già CP_1 [...]
), nonché nei confronti di e di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
esponeva che, in data 25 Febbraio 2013, intorno alle ore 18:30, era stato vittima di un sinistro stradale.
In particolare lo si trovava alla guida del motociclo Honda SH, targato DT80905, lungo il Corso Pt_1
UM I di Napoli, in direzione di Piazza Garibaldi.
In quel frangente il motociclista era stato tamponato da tergo dall'autovettura Fiat RA targata DR852DP.
Il conducente della Fiat RA (il quale procedeva nella medesima direzione di marcia del motociclo) non aveva mantenuto la prescritta distanza di sicurezza, ed altresì aveva tenuto una velocità eccessiva, e comunque non commisurata alle condizioni della circolazione.
Pertanto l'autovettura aveva urtato violentemente il motociclo;
da qui la caduta al suolo del centauro.
A causa dell'impatto, aveva riportato lesioni personali, che avevano reso necessario il Parte_1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dei Pellegrini” di Napoli.
La responsabilità del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva al conducente della Fiat RA;
infatti costui aveva omesso di regolare la distanza di sicurezza, e di adeguare la velocità alle circostanze del traffico. Inoltre, al momento dell'urto procedeva regolarmente nella propria corsia di Parte_1
marcia, mantenendosi sulla destra.
Al momento del fatto il veicolo responsabile risultava coperto da polizza RCA, stipulata con la compagnia
(già ). CP_1 Controparte_2
Vanamente era stata avanzata la richiesta risarcitoria in via bonaria, ai sensi del D. Lgs. n. 209/05.
2 Sulla base di tali premesse, conveniva (già ), nonché i Parte_1 CP_1 Controparte_2
signori e (in seguito individuati quali proprietari del veicolo investitore) CP_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo di affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat
RA nella produzione dell'evento dannoso;
di conseguenza, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni subìti, nella misura da quantificarsi in corso di causa (anche a mezzo di espletanda
CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta compagnia (già ), eccependo in via preliminare CP_1 Controparte_2
l'improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, per l'incompletezza della richiesta di risarcimento.
Nel merito, la società contestava la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, in contrasto con quanto riportato nel referto rilasciato dal Pronto Soccorso. Infatti, nel referto era indicato che lo Pt_1
fosse caduto dallo scooter, dopo averne perso il controllo per la caduta in un fosso.
Quindi la compagnia chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Dal canto loro, i convenuti e restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
In sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, parte attrice (a precisazione dei fatti esposti in citazione) rappresentava che, dopo il tamponamento provocato dal conducente della Fiat RA, il motociclo Honda
SH condotto da era rovinato in una buca, per poi cadere al suolo. Parte_1
Aggiungeva parte attrice: dopo la caduta lo si era trovato in uno stato di semi-incoscienza. In tali Pt_1
condizioni egli era stato trasportato in taxi presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dei Pellegrini”
(laddove era stato ricoverato con prognosi riservata).
Dunque, al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, non era in grado di riferire alcunché Parte_1
circa la dinamica del sinistro;
ergo le dichiarazioni riportate nel referto di primo soccorso – peraltro non sottoscritto – non erano da attribuirsi alla volontà dell'istante.
All'udienza del 6 Novembre 2018 veniva sentito il teste . Testimone_1
Alla successiva udienza del 4 Dicembre 2018 si procedeva all'escussione del teste i due Testimone_2
testi erano stati addotti da parte attrice).
Veniva anche espletata CTU medico-legale, sulla persona di (cfr. l'elaborato depositato il Parte_1
14 Aprile 2019).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 4575/21, pubblicata il 14 Maggio 2021.
3 A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda.
In particolare il primo Giudice ha accordato rilievo preminente alle annotazioni contenute nel verbale di primo soccorso redatto presso l'Ospedale “Dei Pellegrini”. Ebbene, dal referto di Pronto Soccorso non risultava alcun coinvolgimento di terzi nella causazione del sinistro, essendo indicato che il paziente “era caduto dallo scooter poiché perdeva il controllo cadendo in un fosso”.
Il giudicante non ha trascurato il seguente argomento dell'attore , e cioè il negare di avere reso tali Pt_1
dichiarazioni, assumendo di trovarsi in stato di semi-incoscienza al momento dell'arrivo in ospedale.
Ebbene, sul punto il Tribunale ha rilevato che il certificato medico redatto da una struttura pubblica costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata, idoneo a fare piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni ricevute e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Ha inoltre evidenziato che, nel medesimo documento, al paziente era stato attribuito il codice “triage verde”, indicativo di una condizione clinica non grave ed incompatibile con uno stato di incoscienza o alterazione psichica.
Aggiunge il primo Giudice: tale conclusione trova conferma nelle deposizioni testimoniali, dalle quali non emerge che l'attore avesse perso conoscenza (i testi si sono limitati a riferire che, dopo la caduta dallo scooter, lo lamentava solo dolori all'addome). Pt_1
Quindi il primo giudicante ha concluso nei seguenti termini:…alla luce di quanto precede deve affermarsi che non può ritenersi dimostrato il fatto storico che l'attore ha posto a fondamento dell'istanza risarcitoria…
Il Tribunale di Napoli ha anche condannato al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1
favore di , liquidate in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
CP_1
altresì le spese dell'espletata CTU sono state definitivamente poste a carico di parte attrice.
Ovviamente nulla si è statuito sulle spese, per quel che concerne il rapporto processuale tra l'attore Pt_1
CP_ da un lato e, dall'altro, i convenuti e , rimasti contumaci. CP_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in date 24 e 25 Parte_1
Giugno 2021 nei confronti di (già ), nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e . Controparte_4
Con l'unico motivo di impugnazione articolato, l'appellante censura la pronuncia definitoria del primo grado, dato che si sarebbe addivenuti al rigetto della domanda risarcitoria attorea, in base al solo contenuto del referto del Pronto Soccorso, senza considerare le ulteriori circostanze, emergenti dalla cartella clinica e dalle prove orali acquisite.
4 In particolare, l'appellante ha evidenziato che, nella successiva cartella clinica del “Pellegrini”, redatta dopo l'accesso in Pronto Soccorso, era stato riportato (su diretta dichiarazione di ) che la caduta Parte_1 era conseguita al tamponamento da parte di un autoveicolo (annotazione riportata sotto la voce
“anamnesi”).
Tale indicazione, proveniente dallo stesso infortunato ed inserita in un atto sanitario redatto nell'immediatezza del fatto, costituirebbe – ad avviso dell'impugnante – un elemento oggettivo di riscontro alla dinamica prospettata in citazione. Vale a dire, trattasi di indicazione che doveva essere adeguatamente valutata dal primo Giudice.
L'appellante ha inoltre contestato la valutazione di valore probatorio privilegiato attribuita al referto di
Pronto Soccorso.
Parimenti, ha censurato l'eccessivo rilievo riconosciuto dal Tribunale al codice “triage verde”. In particolare, sono state trascurate le successive risultanze della cartella clinica, dalle quali emergeva come l'attore fosse stato ricoverato con prognosi riservata e sottoposto, in breve tempo, ad intervento chirurgico (circostanze ritenute incompatibili con lo stato di piena lucidità presupposto dal referto iniziale).
In definitiva l'appellante ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado;
quindi dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat RA nella causazione del sinistro;
nonchè condannarsi in solido la compagnia , e al risarcimento dei danni, relativi alle CP_1 CP_3 Controparte_4
lesioni patite (ammontanti a complessivi euro 126.191,07, conformemente al danno biologico permanente al 22 %, accertato dal ctu);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 9 Novembre 2021, si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi CP_1
il gravame.
Non si sono costituiti, invece, gli appellati e . CP_3 Controparte_4
La Corte, a mezzo dell'ordinanza del 30 Novembre 2021, ha dichiarato la contumacia dell'appellato
[...]
, ritualmente citato e non costituitosi;
al contempo, ha disposto la rinnovazione della citazione in CP_3
appello nei confronti di . Controparte_4
Pedissequamente, parte impugnante ha provveduto alla notifica della citazione in rinnovazione in data 21
Gennaio 2022. Dal canto suo è rimasto contumace, pur a fronte di tale notifica. Controparte_4
Giusta ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 27 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte
5 dell'appellante e dell'appellata ), la causa è stata dalla Corte riservata per la Parte_1 CP_1
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio evidenzia come non possano nutrirsi dubbi sulla legittimazione passiva di
[...]
e (odierni appellati contumaci). CP_3 Controparte_4
Invero l'attore – in sede di citazione di primo grado – non ne ha specificato il titolo di Parte_1 responsabilità (appunto, si è limitato a chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni, in solido con l'assicuratrice ). CP_1
Peraltro le produzioni di primo grado dell'appellante e della compagnia appellata non sono state Pt_1
depositate nel presente grado (né in cartaceo, né in telematico).
Tuttavia, allegazioni e richiami contenuti negli atti processuali disponibili consentono di ritenere provata la CP_ legittimazione passiva dello e del . CP_4
In particolare l'attore – in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc – ha richiamato le risultanze delle indagini svolte dalla compagnia assicuratrice;
appunto, sono state testualmente riportate le dichiarazioni rese da , individuato quale conducente dell'autovettura Fiat RA al momento del sinistro. CP_3
Per quel che concerne la proprietà del veicolo, – nella comparsa conclusionale di primo Parte_1
grado – ha richiamato il contenuto del certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dal quale si evinceva come, all'epoca del fatto illecito, e risultassero CP_3 Controparte_4
entrambi proprietari della Fiat RA investitrice.
Tali risultanze – non oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia appellata, né smentite da CP_ altri elementi di causa – debbono ritenersi idonee a fondare la legittimazione passiva dei suddetti e
. CP_4
In particolare, le dichiarazioni rese da (come riportate dall'attore), costituiscono un implicito CP_3
riconoscimento della propria qualità di conducente del veicolo investitore;
al contempo il certificato PRA, richiamato in atti e mai contestato, attesta la titolarità sulla medesima autovettura in capo ad entrambi i predetti soggetti, all'epoca del fatto.
A questo punto, si deve esaminare l'appello di nel merito. Parte_1
Come premesso, le doglianze dell'impugnante sono incentrate sul rilievo attribuito dal primo Giudice alle dichiarazioni riportate nel referto di Pronto Soccorso. Appunto, dal referto risulta che , in Parte_1
6 sede di primo accesso, avrebbe riferito di essere caduto dallo scooter a seguito della perdita di controllo del mezzo, determinata dalla presenza di una buca sulla sede stradale.
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di procedere ad un esame complessivo del materiale istruttorio, trascurando, in particolare, le successive annotazioni contenute nella cartella clinica, sotto la voce “anamnesi”.
Infatti, da tali annotazioni emergerebbe che, in sede di ricovero, l'attore aveva riferito di essere caduto in conseguenza di un tamponamento da parte di un autoveicolo, circostanza che avrebbe dovuto essere valorizzata, quale elemento confermativo della dinamica prospettata in citazione.
A questo punto, va ribadito quanto sopra accennato.
E' stato acquisito il fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado;
tuttavia lo stesso non è corredato delle produzioni cartacee, inerenti alle parti costituite in primo grado (e cioè l'attore e la Parte_1
convenuta ). CP_1
Più in generale, l'odierno appellante e l'odierna appellata , nel presente grado, hanno Pt_1 CP_1
omesso di depositare le rispettive produzioni di primo grado (trattasi, appunto, di produzioni non allegate né in cartaceo, né in telematico).
Di conseguenza, i documenti contenuti in tali produzioni non sono stati sottoposti alla cognizione di questa
Corte.
In sede di fascicolo di ufficio telematico di primo grado del Tribunale di Napoli vi è un'annotazione, datata
14 Maggio 2021 (stesso giorno della pubblicazione della sentenza di prime cure), da cui risulta che le produzioni di parte sarebbero state trasmesse all'Ufficio Produzioni.
In ogni caso, si ribadisce come fosse onere delle parti, quello di sottoporre le rispettive produzioni di primo grado alla cognizione di questo Giudice di appello.
Dunque, è del tutto assente la documentazione clinica dell'ospedale dei Pellegrini del Febbraio 2013
(manca sia il referto di Pronto Soccorso che la cartella clinica successiva).
Inoltre – alla luce della mancanza della produzione dell'originario attore – risulta precluso l'esame della costituzione in mora;
in particolare, sarebbe stato opportuno verificare se, già in quella sede, Pt_1
avesse indicato i testimoni oculari e (indicati per la prima volta in primo
[...] Tes_1 Tes_2
grado, soltanto con la seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, depositata il 31 Marzo 2017).
In definitiva, non risulta scalfita la fondamentale conclusione del Tribunale di Napoli, per cui l'attore non ha assolto all'onere, di dimostrare il fatto storico, posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
7 Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata , le Parte_1 CP_1
spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'impugnante ; Pt_1
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il valore della causa va associato all'importo chiesto dall'odierno appellante a titolo di risarcimento danni, e cioè euro 126.191,07; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne la quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attenersi ai valori minimi
(nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Pertanto, a titolo di compenso per il presente grado si liquida, in favore dell'appellata , la somma CP_1
di euro 7.160,00.
Sempre con riferimento ai compensi del presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
Invece – sempre per quel che concerne le spese del presente grado – non vi sono provvedimenti da CP_ adottare tra l'impugnante da un lato e, dall'altro, gli appellati e , rimasti Parte_1 CP_4 contumaci.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_
nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., nonché nei confronti di Parte_1 CP_1
8 e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4575/21, pubblicata il 14 CP_3 Controparte_4
Maggio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di , che Parte_1 CP_1
liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Nulla per le spese del presente grado tra da un lato e, dall'altro, e Parte_1 CP_3
; Controparte_4
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2983/21 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4575/21, pubblicata il 14 Maggio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 27 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 22 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE PE ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente C.F._2 indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), già , in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Vincenzo Di Tella
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._3
PEC:
1 Email_2
Appellata
NONCHÉ
( ); ( ); CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 27 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, hanno Parte_1 CP_1 concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 Marzo 2016 nei confronti della compagnia assicuratrice (già CP_1 [...]
), nonché nei confronti di e di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
esponeva che, in data 25 Febbraio 2013, intorno alle ore 18:30, era stato vittima di un sinistro stradale.
In particolare lo si trovava alla guida del motociclo Honda SH, targato DT80905, lungo il Corso Pt_1
UM I di Napoli, in direzione di Piazza Garibaldi.
In quel frangente il motociclista era stato tamponato da tergo dall'autovettura Fiat RA targata DR852DP.
Il conducente della Fiat RA (il quale procedeva nella medesima direzione di marcia del motociclo) non aveva mantenuto la prescritta distanza di sicurezza, ed altresì aveva tenuto una velocità eccessiva, e comunque non commisurata alle condizioni della circolazione.
Pertanto l'autovettura aveva urtato violentemente il motociclo;
da qui la caduta al suolo del centauro.
A causa dell'impatto, aveva riportato lesioni personali, che avevano reso necessario il Parte_1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dei Pellegrini” di Napoli.
La responsabilità del sinistro doveva essere attribuita in via esclusiva al conducente della Fiat RA;
infatti costui aveva omesso di regolare la distanza di sicurezza, e di adeguare la velocità alle circostanze del traffico. Inoltre, al momento dell'urto procedeva regolarmente nella propria corsia di Parte_1
marcia, mantenendosi sulla destra.
Al momento del fatto il veicolo responsabile risultava coperto da polizza RCA, stipulata con la compagnia
(già ). CP_1 Controparte_2
Vanamente era stata avanzata la richiesta risarcitoria in via bonaria, ai sensi del D. Lgs. n. 209/05.
2 Sulla base di tali premesse, conveniva (già ), nonché i Parte_1 CP_1 Controparte_2
signori e (in seguito individuati quali proprietari del veicolo investitore) CP_3 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo di affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat
RA nella produzione dell'evento dannoso;
di conseguenza, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni subìti, nella misura da quantificarsi in corso di causa (anche a mezzo di espletanda
CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta compagnia (già ), eccependo in via preliminare CP_1 Controparte_2
l'improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, per l'incompletezza della richiesta di risarcimento.
Nel merito, la società contestava la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, in contrasto con quanto riportato nel referto rilasciato dal Pronto Soccorso. Infatti, nel referto era indicato che lo Pt_1
fosse caduto dallo scooter, dopo averne perso il controllo per la caduta in un fosso.
Quindi la compagnia chiedeva di rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Dal canto loro, i convenuti e restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
In sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc, parte attrice (a precisazione dei fatti esposti in citazione) rappresentava che, dopo il tamponamento provocato dal conducente della Fiat RA, il motociclo Honda
SH condotto da era rovinato in una buca, per poi cadere al suolo. Parte_1
Aggiungeva parte attrice: dopo la caduta lo si era trovato in uno stato di semi-incoscienza. In tali Pt_1
condizioni egli era stato trasportato in taxi presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale “Dei Pellegrini”
(laddove era stato ricoverato con prognosi riservata).
Dunque, al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, non era in grado di riferire alcunché Parte_1
circa la dinamica del sinistro;
ergo le dichiarazioni riportate nel referto di primo soccorso – peraltro non sottoscritto – non erano da attribuirsi alla volontà dell'istante.
All'udienza del 6 Novembre 2018 veniva sentito il teste . Testimone_1
Alla successiva udienza del 4 Dicembre 2018 si procedeva all'escussione del teste i due Testimone_2
testi erano stati addotti da parte attrice).
Veniva anche espletata CTU medico-legale, sulla persona di (cfr. l'elaborato depositato il Parte_1
14 Aprile 2019).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 4575/21, pubblicata il 14 Maggio 2021.
3 A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda.
In particolare il primo Giudice ha accordato rilievo preminente alle annotazioni contenute nel verbale di primo soccorso redatto presso l'Ospedale “Dei Pellegrini”. Ebbene, dal referto di Pronto Soccorso non risultava alcun coinvolgimento di terzi nella causazione del sinistro, essendo indicato che il paziente “era caduto dallo scooter poiché perdeva il controllo cadendo in un fosso”.
Il giudicante non ha trascurato il seguente argomento dell'attore , e cioè il negare di avere reso tali Pt_1
dichiarazioni, assumendo di trovarsi in stato di semi-incoscienza al momento dell'arrivo in ospedale.
Ebbene, sul punto il Tribunale ha rilevato che il certificato medico redatto da una struttura pubblica costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata, idoneo a fare piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni ricevute e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.
Ha inoltre evidenziato che, nel medesimo documento, al paziente era stato attribuito il codice “triage verde”, indicativo di una condizione clinica non grave ed incompatibile con uno stato di incoscienza o alterazione psichica.
Aggiunge il primo Giudice: tale conclusione trova conferma nelle deposizioni testimoniali, dalle quali non emerge che l'attore avesse perso conoscenza (i testi si sono limitati a riferire che, dopo la caduta dallo scooter, lo lamentava solo dolori all'addome). Pt_1
Quindi il primo giudicante ha concluso nei seguenti termini:…alla luce di quanto precede deve affermarsi che non può ritenersi dimostrato il fatto storico che l'attore ha posto a fondamento dell'istanza risarcitoria…
Il Tribunale di Napoli ha anche condannato al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1
favore di , liquidate in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
CP_1
altresì le spese dell'espletata CTU sono state definitivamente poste a carico di parte attrice.
Ovviamente nulla si è statuito sulle spese, per quel che concerne il rapporto processuale tra l'attore Pt_1
CP_ da un lato e, dall'altro, i convenuti e , rimasti contumaci. CP_4
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in date 24 e 25 Parte_1
Giugno 2021 nei confronti di (già ), nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e . Controparte_4
Con l'unico motivo di impugnazione articolato, l'appellante censura la pronuncia definitoria del primo grado, dato che si sarebbe addivenuti al rigetto della domanda risarcitoria attorea, in base al solo contenuto del referto del Pronto Soccorso, senza considerare le ulteriori circostanze, emergenti dalla cartella clinica e dalle prove orali acquisite.
4 In particolare, l'appellante ha evidenziato che, nella successiva cartella clinica del “Pellegrini”, redatta dopo l'accesso in Pronto Soccorso, era stato riportato (su diretta dichiarazione di ) che la caduta Parte_1 era conseguita al tamponamento da parte di un autoveicolo (annotazione riportata sotto la voce
“anamnesi”).
Tale indicazione, proveniente dallo stesso infortunato ed inserita in un atto sanitario redatto nell'immediatezza del fatto, costituirebbe – ad avviso dell'impugnante – un elemento oggettivo di riscontro alla dinamica prospettata in citazione. Vale a dire, trattasi di indicazione che doveva essere adeguatamente valutata dal primo Giudice.
L'appellante ha inoltre contestato la valutazione di valore probatorio privilegiato attribuita al referto di
Pronto Soccorso.
Parimenti, ha censurato l'eccessivo rilievo riconosciuto dal Tribunale al codice “triage verde”. In particolare, sono state trascurate le successive risultanze della cartella clinica, dalle quali emergeva come l'attore fosse stato ricoverato con prognosi riservata e sottoposto, in breve tempo, ad intervento chirurgico (circostanze ritenute incompatibili con lo stato di piena lucidità presupposto dal referto iniziale).
In definitiva l'appellante ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria proposta in primo grado;
quindi dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat RA nella causazione del sinistro;
nonchè condannarsi in solido la compagnia , e al risarcimento dei danni, relativi alle CP_1 CP_3 Controparte_4
lesioni patite (ammontanti a complessivi euro 126.191,07, conformemente al danno biologico permanente al 22 %, accertato dal ctu);
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 9 Novembre 2021, si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi CP_1
il gravame.
Non si sono costituiti, invece, gli appellati e . CP_3 Controparte_4
La Corte, a mezzo dell'ordinanza del 30 Novembre 2021, ha dichiarato la contumacia dell'appellato
[...]
, ritualmente citato e non costituitosi;
al contempo, ha disposto la rinnovazione della citazione in CP_3
appello nei confronti di . Controparte_4
Pedissequamente, parte impugnante ha provveduto alla notifica della citazione in rinnovazione in data 21
Gennaio 2022. Dal canto suo è rimasto contumace, pur a fronte di tale notifica. Controparte_4
Giusta ordinanza comunicata il 3 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 27 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte
5 dell'appellante e dell'appellata ), la causa è stata dalla Corte riservata per la Parte_1 CP_1
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio evidenzia come non possano nutrirsi dubbi sulla legittimazione passiva di
[...]
e (odierni appellati contumaci). CP_3 Controparte_4
Invero l'attore – in sede di citazione di primo grado – non ne ha specificato il titolo di Parte_1 responsabilità (appunto, si è limitato a chiedere la loro condanna al risarcimento dei danni, in solido con l'assicuratrice ). CP_1
Peraltro le produzioni di primo grado dell'appellante e della compagnia appellata non sono state Pt_1
depositate nel presente grado (né in cartaceo, né in telematico).
Tuttavia, allegazioni e richiami contenuti negli atti processuali disponibili consentono di ritenere provata la CP_ legittimazione passiva dello e del . CP_4
In particolare l'attore – in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 cpc – ha richiamato le risultanze delle indagini svolte dalla compagnia assicuratrice;
appunto, sono state testualmente riportate le dichiarazioni rese da , individuato quale conducente dell'autovettura Fiat RA al momento del sinistro. CP_3
Per quel che concerne la proprietà del veicolo, – nella comparsa conclusionale di primo Parte_1
grado – ha richiamato il contenuto del certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dal quale si evinceva come, all'epoca del fatto illecito, e risultassero CP_3 Controparte_4
entrambi proprietari della Fiat RA investitrice.
Tali risultanze – non oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia appellata, né smentite da CP_ altri elementi di causa – debbono ritenersi idonee a fondare la legittimazione passiva dei suddetti e
. CP_4
In particolare, le dichiarazioni rese da (come riportate dall'attore), costituiscono un implicito CP_3
riconoscimento della propria qualità di conducente del veicolo investitore;
al contempo il certificato PRA, richiamato in atti e mai contestato, attesta la titolarità sulla medesima autovettura in capo ad entrambi i predetti soggetti, all'epoca del fatto.
A questo punto, si deve esaminare l'appello di nel merito. Parte_1
Come premesso, le doglianze dell'impugnante sono incentrate sul rilievo attribuito dal primo Giudice alle dichiarazioni riportate nel referto di Pronto Soccorso. Appunto, dal referto risulta che , in Parte_1
6 sede di primo accesso, avrebbe riferito di essere caduto dallo scooter a seguito della perdita di controllo del mezzo, determinata dalla presenza di una buca sulla sede stradale.
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di procedere ad un esame complessivo del materiale istruttorio, trascurando, in particolare, le successive annotazioni contenute nella cartella clinica, sotto la voce “anamnesi”.
Infatti, da tali annotazioni emergerebbe che, in sede di ricovero, l'attore aveva riferito di essere caduto in conseguenza di un tamponamento da parte di un autoveicolo, circostanza che avrebbe dovuto essere valorizzata, quale elemento confermativo della dinamica prospettata in citazione.
A questo punto, va ribadito quanto sopra accennato.
E' stato acquisito il fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado;
tuttavia lo stesso non è corredato delle produzioni cartacee, inerenti alle parti costituite in primo grado (e cioè l'attore e la Parte_1
convenuta ). CP_1
Più in generale, l'odierno appellante e l'odierna appellata , nel presente grado, hanno Pt_1 CP_1
omesso di depositare le rispettive produzioni di primo grado (trattasi, appunto, di produzioni non allegate né in cartaceo, né in telematico).
Di conseguenza, i documenti contenuti in tali produzioni non sono stati sottoposti alla cognizione di questa
Corte.
In sede di fascicolo di ufficio telematico di primo grado del Tribunale di Napoli vi è un'annotazione, datata
14 Maggio 2021 (stesso giorno della pubblicazione della sentenza di prime cure), da cui risulta che le produzioni di parte sarebbero state trasmesse all'Ufficio Produzioni.
In ogni caso, si ribadisce come fosse onere delle parti, quello di sottoporre le rispettive produzioni di primo grado alla cognizione di questo Giudice di appello.
Dunque, è del tutto assente la documentazione clinica dell'ospedale dei Pellegrini del Febbraio 2013
(manca sia il referto di Pronto Soccorso che la cartella clinica successiva).
Inoltre – alla luce della mancanza della produzione dell'originario attore – risulta precluso l'esame della costituzione in mora;
in particolare, sarebbe stato opportuno verificare se, già in quella sede, Pt_1
avesse indicato i testimoni oculari e (indicati per la prima volta in primo
[...] Tes_1 Tes_2
grado, soltanto con la seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, depositata il 31 Marzo 2017).
In definitiva, non risulta scalfita la fondamentale conclusione del Tribunale di Napoli, per cui l'attore non ha assolto all'onere, di dimostrare il fatto storico, posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
7 Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata , le Parte_1 CP_1
spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'impugnante ; Pt_1
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il valore della causa va associato all'importo chiesto dall'odierno appellante a titolo di risarcimento danni, e cioè euro 126.191,07; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne la quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attenersi ai valori minimi
(nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Pertanto, a titolo di compenso per il presente grado si liquida, in favore dell'appellata , la somma CP_1
di euro 7.160,00.
Sempre con riferimento ai compensi del presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
Invece – sempre per quel che concerne le spese del presente grado – non vi sono provvedimenti da CP_ adottare tra l'impugnante da un lato e, dall'altro, gli appellati e , rimasti Parte_1 CP_4 contumaci.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_
nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., nonché nei confronti di Parte_1 CP_1
8 e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4575/21, pubblicata il 14 CP_3 Controparte_4
Maggio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di , che Parte_1 CP_1
liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Nulla per le spese del presente grado tra da un lato e, dall'altro, e Parte_1 CP_3
; Controparte_4
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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