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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/06/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 22/05/25, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 888 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 posta in deliberazione a seguito dell'udienza suddetta e vertente
TRA
- (C.F./P.IVA ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Luciano Martucci (pec: Email_1
- attrice -
E
- (C.F. ), non costituito CP_1 C.F._1
- convenuto contumace -
§§§
Oggetto: occupazione sine titulo di immobile
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anche a seguito di rinnovazione disposta dal giudice, il su indicato ente ha citato in giudizio il su indicato convenuto, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“condannare il Sig. a rilasciare e restituire, libero da persone e cose, CP_1
l'appartamento al primo piano dell'edificio sito in Foggia, alla via Montegrappa n. 48/a, identificato catastalmente al foglio 96, particella 5464, di proprietà della società attrice;
con vittoria di spese e compensi di lite.”
Nonostante la suddetta notifica, parte convenuta non si è costituita in giudizio e ne è già stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, all'udienza su indicata, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate. La causa è ora decisa.
§§§
La domanda attorea è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
§§§
Parte attrice, premesso:
- di essere proprietaria del complesso immobiliare denominato “Case Operaie” (la cui costruzione risale alla fine dell'800) sito nel Comune di Foggia, adiacente alla stazione ferroviaria, tra le vie
Redipuglia, Monte Sabotino e Montegrappa, composto da quattro fabbricati;
- che le planimetrie storiche indicano che, al piano rialzato di uno dei quattro fabbricati, era ubicata la mensa del personale ferroviario, mentre le restanti unità immobiliari erano adibite ad alloggi per il personale ferroviario e cantine pertinenziali agli alloggi;
- che, nel 1972, considerato l'elevato stato di vetustà legato alle ormai superate caratteristiche costruttive dei fabbricati, l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato decise di costruire un nuovo fabbricato con n. 36 unità, da locare, in parte, ai precedenti occupanti del complesso su indicato e, in parte, da destinare ad altri scopi istituzionali;
- che del predetto complesso immobiliare “Case Operaie” fa parte anche l'appartamento sito al primo piano dell'edificio di via Montegrappa n. 48/a, identificato catastalmente al foglio 96, particella 5464;
- che, nel mese di luglio 2021, all'esito di un sopralluogo effettuato dai dipendenti della società attrice, si è accertato che l'appartamento di cui sopra era stato occupato e che la predetta occupazione era verosimilmente avvenuta con violenza, risultando scassinata la porta di ingresso;
- che la società attrice ha chiesto quindi alla Polizia Municipale di intervenire e questa, con nota del
21.09.2021 (doc. 1 allegato all'atto di citazione), ha comunicato che l'immobile risultava occupato da nato a [...] il [...]; CP_1
- che la diffida trasmessa a mezzo raccomandata a/r del 30.09.2021 (doc. 2 dell'atto di citazione), con intimazione a rilasciare il predetto immobile, non ha avuto effetto, anche per la mancata ricezione della stessa;
- che non ha avuto esito nemmeno l'avvio della prescritta mediazione, come da verbale del
22.06.2022 (doc. 3 allegato all'atto di citazione), nonostante la notifica anche di questa nei modi di legge;
tanto premesso, la società agente ha chiamato in giudizio l'interessato per ottenere la restituzione dell'immobile.
§§§
Trattasi sostanzialmente, nel caso di specie, di azione di rivendica dell'unità immobiliare su indicata, in quanto parte attorea non ha allegato alcun titolo, nemmeno scaduto, per il quale il convenuto possa aver acquisito legittimamente la detenzione dell'immobile, né quindi un titolo in base al quale la medesima parte attrice possa vantare un diritto di credito alla restituzione.
Occorre pertanto, secondo i principi generali, la rigorosa prova del dirito di proprietà in capo all'agente.
Prova che peraltro la società agente ha fornito, come si evince dalla documentazione relativa agli atti succedutisi nel tempo per il passaggio della titolarità dei beni delle ferrorie italiane, nonché dalle norme che hanno previsto da ultimo la c.d. privatizzazione della originaria azienda autonoma statale.
Ha dedotto e comprovato parte attrice che:
1) gli appartamenti (compreso quello oggetto del presente giudizio) realizzati nell'ambito del complesso denominato Case Operaie in Foggia, costituivano originariamente beni dell'Azienda
Autonoma Ferrovie dello Stato;
2) con Legge 17 maggio 1985 n. 210, è stato istituito invece l'ente pubblico economico denominato che, appunto per legge, è succeduto “…in tutti i rapporti attivi e passivi - beni, Parte_1
partecipazioni, gestioni speciali - già di pertinenza dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato” (art. 1);
3) trattasi quindi in origine sicuramente di beni pubblici, divenuti patrimonio indisponibile del costituito ente pubblico economico , il quale, a seguito delle privatizzazioni Parte_1
degli enti esercenti servizi pubblici essenziali, sono passati alle società risultanti dalla detta privatizzazione;
4) in particolare, con D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (convertito con Legge 8 agosto 1992 n. 359) e con la Delibera Cipe del 12.08.1992, si è disposta la trasformazione dell , già Controparte_2
succeduto alla precedente Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, in
[...]
avendo questa mentenuto l'intero patrimonio già spettante al Controparte_3
precedente ente pubblico, compreso il complesso immobiliare di cui al presente procedimento;
5) a comprova di quanto sopra, la società attualmente agente ha depositato la nota di trascrizione presentata (istanza n. 31 del 15.11.2001, RG 22396 – RP 16707) presso la Conservatoria dei RRRII di Foggia, con la quale gli immobili, tra cui quello oggetto del presente giudizio, risultano trasferiti dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato all' (doc. 4 allegato all'atto di Controparte_2
citazione), nonché la successiva nota di trascrizione (istanza n. 32 del 24.05.2002, RG 11738 – RP
8652), con la quale i medesimi beni risultano trasferiti dall a Controparte_2 [...]
che nel frattempo, con delibera assembleare Controparte_3
del 21.06.2001, mutò la propria denominazione sociale in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A. - doc. 6 allegato all'atto di citazione);
6) successivamente, con atto di scissione parziale per Notar in Roma del 28.10.2003, Rep. Per_1
73387 – Racc. 15645, è stata costituita la poi divenuta con Controparte_4 Pt_1
assegnazione a questa di parte del patrimonio di R.F.I. S.p.A. e, in particolare, di tutto il patrimonio destinato a uso residenziale, come risulta dal medesimo atto (pag. 6 del doc. 7 allegato all'atto di citazione);
7) con ulteriore atto di scissione totale per Notar in Roma del 18.05.2007, Rep. 82640 – Per_1
Racc. 19559, la Ferrovie Real Estate S.p.A. è stata sciolta e il suo patrimonio assegnato a
[...]
(escluse alcune grandi officine e alcune officine di manutenzione assegnate Parte_1
invece a : anche il detto atto ha precisato (a pagina 4) che fanno parte del Controparte_5
patrimonio trasferito a tutti gli alloggi, i terreni e relative pertinenze;
Parte_1
inoltre, vi è un riferimento esplicito all'immobile oggetto di causa alla pagina n. 6 del verbale di deposito di documenti per Notar in Roma del 18.05.2007, Rep. 82641 – Racc. 19560 (doc. Per_1
9 allegato all'atto di citazione) e nell'atto di identificazione di immobili del 19.10.2009, Rep 89906
– Racc. 21677 sempre per Notar in Roma;
Per_1
8) infine, con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24.05.2011, Parte_1
ha mutato la propria denominazione in Parte_1
Dal complesso di atti depositati emerge dunque l'attuale titolarità del diritto di proprietà in capo alla società agente sull'immobile oggetto del presente giudizio e su indicato.
Trattandosi di rivendica, l'attore è tenuto a provare il diritto di proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. civ. Sez. II, 04.12.2014, n. 25643).
E' però principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (Cass. civ., Sez. II, 17.10.2007, n. 21834; Cass. civ., Sez. II, 17.07.2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I,
17.01.2007, n. 1044), ritenendosi che l'attore, in tal caso, assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene di cui si tratta in base a un valido titolo d'acquisto (Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Ciò posto, nel caso in esame può ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
La ricorrente ha prodotto idonea documentazione comprovante la sua legittimazione attiva e il relativo titolo di proprietà, allegando compiutamente tutti i passaggi di proprietà e gli atti di scissione succedutisi, tra cui l'atto di scissione immobiliare del 28.10.2003, con il quale l'immobile oggetto di causa è transitato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a :A., Controparte_6 anteriore al ventennio, nonché l'atto datato 18.05.2007 mediante il quale la Ferrovie Real Estate
S.p.A. si è scissa, con conseguente assegnazione dell'immobile de quo a Parte_1
che ha poi ha mutato la propria denominazione nell'attuale
[...] Parte_1
[...]
D'altra parte, il convenuto è rimasto contumace e non ha quindi contestato la titolarità del bene in capo alla società agente, né ha quindi fornito un titolo per la detenzione del bene, anche in sede di sopralluogo dei tecnici della società agente o della Polizia Municipale di Foggia.
Dai detti sopralluoghi e, in particolare, dall'accesso svolto dalla Polizia Municipale di Foggia e di cui alla nota del 21.09.2021 (doc. 1 allegato all'atto di citazione), emerge inoltre che l'immobile risulta occupato da nato a [...] il [...], senza alcun titolo legittimante. CP_1
§§§
Ne deriva la fondatezza della domanda di rilascio formulata da Parte_1
La regolazione delle spese segue la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei vigenti parametri, al punto minimo, tenuto conto della non complessità della controversia, sulla base del valore da individuarsi come indeterminato di complessità bassa.
p.q.m.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertato il diritto di proprietà in capo a sull'immobile Parte_1
oggetto di causa e l'occupazione abusiva dello stesso, accoglie la domanda di rilascio avanzata dalla detta società e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di CP_1 [...]
dell'appartamento sito al primo piano dell'edificio di via Montegrappa Parte_1
n. 48/a, identificato catastalmente al foglio 96, particella 5464, compiutamente indicato in citazione e nella documentazione in atti;
2) condanna al pagamento, in favore di parte attorea, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimb. forf. s.g. (15%) e oltre a
IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 22/06/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri