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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.78/2022 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.335/2021 dell'8/08/2021,
pubblicata il 18/08/2021, del Tribunale di Larino, avente per oggetto “proprietà”
T R A
, rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto Parte_1 C.F._1
di citazione in appello, dall'avv.Michele Casolino, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Termoli alla Via Perù n.3
APPELLANTE
E
1 ( , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al CP_1 C.F._2
ricorso introduttivo di I° grado, dagli avv.ti Costantino Greco e Maria Tania Cammilleri,
elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo in Termoli alla Via De Gasperi n.2
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 6/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con ricorso del 18/06/2018, , premettendo di essere stata spogliata nel possesso CP_1
dell'immobile -posseduto da oltre 20 anni- sito in Termoli alla in via Oberdan n.2 da parte di Pt_1
, instava all'adito Tribunale di Larino di esserne reintegrata nel possesso;
[...]
- con decreto del 24/7/2018 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
3/10/2018 (rinviata d'ufficio al 7/02/2019);
- con ordinanza dell'11/02/2019 (cron.579/2019), resa al termine della fase sommaria e nella dichiarata contumacia del , veniva ordinato a quest'ultimo di reintegrare Parte_1 CP_1
nel possesso dell'immobile oggetto di controversia;
- il giudizio di merito (R.G. n.649/2018) veniva introdotto da il quale, preliminarmente Parte_1
eccependo l'omessa notifica del decreto di comparizione delle parti per essere stato notificato il solo ricorso privo di decreto che depositava, chiedeva dichiararsi la nullità dell'intero processo possessorio, mentre nel merito contestava la formulata domanda di reintegra della quale ne chiedeva l'integrale rigetto;
- costituitasi, contestava la formulata eccezione preliminare deducendo che al CP_1 Pt_1
erano stati notificati contestualmente sia il ricorso che il decreto di fissazione di udienza,
[...]
precisando che nell'attestazione a sua firma della conformità degli atti riprodotti per la successiva
2 notifica era stata puntualmente indicata la presenza del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto che depositava, e che analoga attestazione era stata apposta dall'Ufficiale Giudiziario
dell' di Larino nella relata di notifica (quale atto pubblico fidefacente); Pt_2
- l'adito Tribunale, con sentenza n.335/2021 dell'8/08/2021, pubblicata il 18/08/2021, previo rigetto dell'eccezione preliminare di incompletezza degli atti per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in difetto di impugnazione con querela di falso delle affermazioni riportate dall'Uff.Giud. in relata di notificazione, accoglieva la domanda con conferma dell'ordinanza del 11/02/2019, per il resto rigettando la domanda di risarcimento del danno formulata da , e condannando al pagamento delle spese di lite. CP_1 Parte_1
2) Con atto notificato a mezzo pec del 26/02/2022, ha impugnato la suddetta Parte_1
decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- con comparsa depositata il 13/06/2022, si è costituita instando per il rigetto del CP_1
formulato appello, con il favore delle spese;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del
6/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è
passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Preliminarmente deve essere esaminata, anche per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica,
l'eccezione del -reiterata come motivo d'appello- di declaratoria di nullità dell'intero Parte_1
processo possessorio per essergli stato notificato il solo ricorso introduttivo privo del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti, con evidente violazione del contraddittorio per essersi trovato nell'impossibilità di partecipare al giudizio cautelare per la sua difesa. In
3 particolare, ha dedotto che erratamente il primo Giudice non ha tenuto in assoluto conto della prova fornita da esso resistente (odierno appellante) a mezzo del deposito -all'udienza del
10/09/2019- del cartaceo del notificato ricorso possessorio privo del decreto di comparizione, ma soprattutto per aver erroneamente statuito che, al fine d'invocare la dedotta nullità e/o incompletezza dell'atto da notificare, fosse necessaria l'impugnazione con querela di falso delle attestazioni -in relata di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario- della completezza dell'atto stesso
(nella specie ricorso e pedissequo decreto), in quanto tale attestazione non impugnata è idonea
“a dimostrare che l'irregolarità dell'attività di notifica eccepita dal non ebbe luogo”. Parte_1
L'appellante ha insistito nelle proprie deduzioni ribadendo che la giurisprudenza ha riconosciuto che in ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità
dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e che nella fattispecie è
applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 163 e 125 cpc di declaratoria di nullità dell'atto stesso senza necessità di attivare il procedimento della querela di falso.
L'appellata ha contestato l'avverso assunto ribadendo che la relazione di notifica, in CP_1
quanto atto dell'Ufficiale Giudiziario (pubblico ufficiale), fa piena fede fino a querela di falso per gli atti compiuti dallo stesso (oltre che per tutti i fatti avvenuti alla sua presenza), che il Pt_1
ha omesso di formulare, per cui non può dolersi di alcunché.
[...]
Il motivo è fondato.
Più volte la Suprema Corte è intervenuta in tema di incompletezza e mancata corrispondenza della copia notificata di un atto rispetto all'originale e delle dichiarazioni dell'Ufficiale Giudiziario
4 relative alla regolarità e completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica, evidenziando che nella discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia sulla quale il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi, e che le dichiarazioni dell'Ufficiale Giudiziario non fanno fede fino a querela di falso della regolarità
intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, proprio perché non spetta a questi di effettuare alcun controllo intrinseco, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'Ufficiale Giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità
dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza (ex multis Cass. n.6562/2020, n.23420/2014, n.20993/2013, n.18127/2008,
n.23429/2007 e n.14686/2007); aggiungendo, poi, che l'incompletezza della copia dell'atto consegnata al destinatario determina la nullità, e non l'inesistenza, della notifica stessa per inidoneità al raggiungimento dello scopo qualora sia accertato, previa visione dell'atto in questione, che la sua copia notificata non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale
(Cass. Civ. 26364/2011), e non vi sia stata costituzione del convenuto idonea a sanare l'accertata nullità della notifica (Cass. n.23420/2014 e n.18127/2008).
Orbene, nella fattispecie in scrutinio -nell'introdurre il giudizio di merito- ha Parte_1
depositato l'atto notificatogli in data 13/08/2018 costituito: dal ricorso per reintegra in possesso del 18/06/2018, dall'attestazione di conformità del difensore della ricorrente avv.Greco del
5 25/07/2017 e dalla relata di notificazione dell'Uff.Giudiziario del Tribunale di Larino del
13/08/2018, ma privo della copia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del giudice designato del Tribunale di Larino del 24/07/2018, e non v'è motivo per dubitare dell'integrità dell'atto in parola, e né risulta avvenuta alcuna costituzione del nella Parte_1
fase sommaria del procedimento possessorio, sanante la rilevata irregolarità, tantè che ne veniva dichiarata la sua contumacia.
Alla luce degli insegnamenti della S.C. innanzi precisati, chiaramente va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto richiamato, con rimessione degli atti al primo giudice ex art 354 cpc per lo svolgimento del giudizio da incanalarsi correttamente secondo il principio del contraddittorio effettivo e rituale.
B) Circa le spese processuali del giudizio di primo grado si ritiene di non avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, per cui si reputa opportuno rimettere l'intera liquidazione delle spese del primo grado al giudice investito nuovamente della causa.
Quanto, invece, a quelle del presente grado, le stesse, seguendo la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa (valore indeterminato-bassa complessità) per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse, e disposte in favore dell'Erario ex art. 133 T.U.Spese di Giustizia stante l'ammissione di al gratuito Parte_1
patrocinio.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso – Collegio civile,
6 pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.335/2021 dell'8/08/2021,
pubblicata il 18/08/2021, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto Pt_1
con citazione notificata a mezzo pec del 26/02/2022, nei confronti di , così
[...] CP_1
provvede:
1) dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e del giudizio di primo grado per nullità della notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria (RG 649/2018) privo del decreto di fissazione d'udienza di comparizione delle parti;
2) per l'effetto, ordina la rimessione della causa al Tribunale di Larino il quale si pronuncerà anche in ordine alle spese di primo grado;
3) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio del presente grado, condanna CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 4.257,00, di Parte_1
cui € 777,00 per spese C.U. ed € 3.480,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
accessori e Iva e Cap come per legge, e per esso in favore dell'Erario ex art. 133 T.U.Spese di
Giustizia stante la sua ammissione al gratuito patrocinio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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