Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 3
nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza, che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d'impugnazione differita (artt. 340 e 361 cod. proc. civ.), qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279 secondo comma n. 5 cod. proc. civ., e non provveda sulle spese relative alla domanda od alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio, atteso che, anche al fine indicato, la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e quindi necessariamente implica la separazione medesima (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto trovarsi in presenza di una sentenza non definitiva, atteso che non è stata disposta la separazione tra le cause e non si è provveduto sulle spese della causa).
Il termine di un anno per proporre l'azione prevista dall'art. 3.6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 per l'unificazione di certe regole in materia di polizza di carico, resa esecutiva con R.D. 6 gennaio 1928, n. 1958, conv. con legge 19 luglio 1929, n. 1638 riguarda esclusivamente le azioni proposte contro il vettore per ottenere il risarcimento conseguente alle perdite o ai danni alle merci e non trova applicazione allorché sia proposta una domanda per responsabilità conseguente all'antidatazione della polizza di carico.
L'antidatazione della polizza di carico rispetto alla data effettiva di caricazione al fine di consentire al caricatore - venditore di riscuotere il pagamento del prezzo della merce dall'istituto bancario autorizzato integra gli estremi del fatto illecito solo in quanto da essa derivi un danno ingiusto a terzi (normalmente al destinatario del carico) 2486).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/1999, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FLLI FERRI SPA, corrente in Vignola (Mo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata- in ROMA VIA ADDA 99, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DE JULIO, difesa dall'avvocato ENRICO LONGHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ADRIATICA DI NAVIGAZIONE SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 07835/97 proposto da:
ADRIATICA DI NAVIGAZIONE SPA, con sede in Venezia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ZENO FORLATI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FLLI FERRI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADDA 99, presso lo studio dell'avvocato D DE JULIO, difesa dall'avvocato ENRICO LONGHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 460/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 19/01/96 e 22/04/96 e depositata il 22/04/96 (R.G. 1641/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 dicembre il 1984, la F.LI FE S.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno l'AD di Navigazioni S.p.a., deducendo di aver concluso con la ditta MA con sede in Egitto un contratto di compravendita di 20 tonnellate di semi di trifoglio alessandrino con imbarco e pagamento contro documenti entro il mese di dicembre del 1983 quanto a 100 tonnellate, ed entro il mese di gennaio del 1984 quanto al resto. Assumeva che dopo l'imbarco e il Pagamento delle prime 100 tonnellate la ditta venditrice aveva presentato alla banca per il pagamento del residuo quantitativo una polizza di carico per Livorno emessa il 26 gennaio 1984 dall'agente in loco AD di Navigazione S.p.a. con la dicitura "clean on board"; che la banca in presenza di imbarco apparentemente effettuato nei termini previsti dalla lettera di credito aveva pagato alla MA il prezzo della vendita pari a dollari 119.500; che peraltro l'imbarco era avvenuto per ammissione della stessa AD il 2 febbraio 1984, ossia due giorni dopo la scadenza della concessione del credito;
che senza tale grave irregolarità del vettore marittimo essa non avrebbe sostenuto l'esborso della somma di lire 212.599.466. Ciò premesso, chiedeva la condanna della AD di Navigazione al pagamento della somma di lire 120.468.448, con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivatile dal censurato comportamento. La convenuta si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale;
nel merito contestava il fondamento della domanda deducendo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 438 cod. nav., il difetto di prova della falsità della polizza di cari co, la circostanza che il deprezzamento della merce era derivato non dal ritardo di 2 giorni della spedizione ma dal ritardo con cui la merce era stata riti rata e commercializzata. In via riconvenzionale chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di dollari USA 17.100 a titolo di danni subiti per ritardata consegna dei containers, detratta la somma di lire 2.000.000 già corrisposte. Il Tribunale, con sentenza del 12 aprile 1990 respingeva le domande. La F.LI FE S.p.a. proponeva appello. La AD di Navigazione S.p.a. contestava il fondamento dell'impugnazione e proponeva, a sua volta, con appello incidentale.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza (non definitiva) del 15 dicembre 1993, dichiarava proposta dalla F.LI FE S.p.a. domanda di danni sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità ex tracontrattuale;
dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale;
confermava la sentenza appellata quanto al capo attinente al rigetto della domanda riconvenzionale della AD di Navigazione S.p.a.; rimetteva la causa in istruttoria per l'ulteriore corso in ordine alla domanda di responsabilità extracontrattuale. Avverso tale sentenza la F.LI FE S.p.a. proponeva riserva di ricorso ex art. 361 c.p.c. Con sentenza del 22 aprile 1996, La Corte d'appello rigettava l'appello proposto dalla F.LI FE S.p.a. La Corte territoriale, pur considerando astrattamente sussistente una responsabilità extracontrattuale derivante dall'antidatazione della polizza di carico, riteneva che mancasse la prova del danno.
Avverso tale sentenza la F.LI FE S.p.a. pro pone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La AD di Navigazione S.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, al quale, a sua volta, resiste con controricorso la F.LI FE S.p.a., che ha inoltre depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. La controricorrente ha eccepito la nuLItà della procura alle liti apposta a margine del ricorso sotto un duplice profilo: a) perché non era stato indicato ne' nell'intestazione del ricorso ne' prima della firma apposta in calce al mandato il nome e la qualifica del presunto legale rappresentante della F.LI FE S.p.a.; b) perché la procura non era speciale, essendo stata conferita "non solo per il presente giudizio, ma anche per quello di merito, quello d'appello e per la fase esecutiva".
L'eccezione, la cui trattazione ha carattere pregiudiziale, è infondata in relazione ad entrambe le prospettazioni. Quanto alla prima, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 febbraio 1994, n. 1167, hanno affermato il principio secondo cui nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore,
dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, ne' nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura e inammissibile il ricorso (analogamente v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7382; 10 maggio 1996, n. 4430; 23 febbraio 1996, n. 1130; 18 maggio 1995, n. 5455; 24 agosto 1995, n. 8969) . Nel caso di specie alla procura a margine del ricorso segue il timbro della F.LI FE di FE FR & c. S.p.a e, in calce allo stesso, leggibile, la firma "FE FR". Essendo leggibile la firma e mancando una specificazione contestazione dei poteri rappresentativi in capo al firmatario deve ritenersi infondata la prospettata censura.
Quanto all'altro profilo, la procura a margine del ricorso recita:
"si delega a rappresentarci e difenderci nella presente causa e/o procedimento con ogni potere del caso, compreso quello di transigere, rinunziare, incassare, firmare quietanze l'avv.... Si elegge domicilio nello studio dell'avv. D. de Julio via Adda 99 Roma. Il presente mandato è valido anche per il giudizio di merito e/o appello e per la fase esecutiva". Ciò premesso, non si rileva la lamentata nuLItà. Avuto riguardo al tenore della procura, che fa riferimento alla "presente causa e/o procedimento", e alla circostanza che la stessa è posta a margine dell'atto, fa corpo con lo stesso e contiene l'elezione di domicilio in Roma, è da ritenere che la stessa soddisfi al requisito di specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c., a nulla rilevando il richiamo "anche" al giudizio di merito e/o appello e per la fase esecutiva (v. Cass. 18 settembre 1997, n. 9287; 13 maggio 1997, n. 4196; 20 settembre 1996, n. 8372). Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza non definitiva per avere ritenuta prescritta l'azione contrattuale. Più specificamente lamenta che la Corte d'appello: a) non aveva ritenuto applica bile il termine di decadenza annuale previsto dalla Convenzione di Bruxelles sulla polizza di carico, applicando invece il termine di prescrizione semestrale previsto dall'art. 438 cod. nav.; b) aveva ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di arrivo del carico, sulla base di una clausola di polizza, senza considerare che la merce era stata ritirata successivamente, in ciò violando la norma (art. 438 cod. nav.) che prevede la decorrenza dalla riconsegna delle cose;
c) aveva totalmente omesso di moti vare sulle ragionì per cui "i tre messaggi inviati alla AD (doc. 6, 8 e 9 primo grado) , il primo della FE ed i secondi dai suoi legali, non consistessero in 'intimazioni di pagamento', quando la raccomandata del 20 agosto 1984 testualmente recitava: 'La F.LI FE S.p.a. ci ha incaricati di agire nel Vs confronti per tutti i danni conseguenti alla apposizione di data falsa sulla p/c in oggetto".
Pregiudiziale alla trattazione del motivo e' l'esame dell'eccezione di inammissibilità dello stesso proposta dalla controricorrente. Secondo quando de dotto, la sentenza del 15 dicembre 1993 della Corte territoriale era definitiva per quanto riguardava l'azione contrattuale e non definitiva relativamente all'azione extracontrattuale per la quale era stata disposta la prosecuzione della causa. Di qui l'inammissibilità del motivo, rivolto avverso ad una sentenza parziale e definitiva insuscettibile di riserva di ricorso e di impugnazione differita.
L'eccezione è priva di fondamento.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza del lo marzo 1990, n. 1577, nel dirimere un conflitto insorto in seno alla giurisdizione di legittimità in ordine ai criteri distintivi tra sentenze definitive e sentenze non definitive hanno affermato che "nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza, che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d'impugnazione differita (artt. 340 e 361 cod. proc. civ.), qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279 secondo comma n. 5 cod. proc. civ., e non provveda sulle spese relative alla domanda od alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio, atteso che, anche al fine indicato, la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e quindi necessariamente implica la separazione medesima".
Avuto riguardo alla decisione delle Sezioni Unite, che il Collegio condivide, nel caso di specie, dando rilievo al profilo formale sopra indicato, non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di una sentenza non definitiva, atteso che non è stata disposta la separazione tra le cause e non si è provveduto sulle spese della causa avente ad oggetto la responsabilità contrattuale del vettore (riguardando espressamente la pronunzia sulle spese contenuta nella sentenza altro capo dell'appello incidentale).
Ciò premesso, il primo motivo appare infondato, in tutti i suoi profili.
L'infondatezza della censura per non aver la Corte di merito ritenuta applicabile la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 "per l'unificazione di certe regole in materia di polizza di carico" (resa esecutiva con r.d. 6 gennaio 1928, n. 1958, conv. con l. 19 luglio 1929, n. 1638) deriva da ciò, che nella convenzione (art. 3.6) il termine di un anno per proporre l'azione riguarda esclusivamente le azioni proposte contro il vettore per ottenere il risarcimento conseguente alle perdite o ai danni alle merci, mentre con la domanda proposta si fa valere una responsabilità qualificata dalla ricorrente come contrattuale per un inadempimento conseguente alla antidatazione della polizza di carico.
Anche relativamente alla decorrenza della prescrizione, la lamentata violazione dell'art. 438 cod. nav. non sussiste. La disposizione dispone infatti che il termine di sei mesi decorre dalla "riconsegna delle merci". Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale termine dovesse coincidere con la scaricazione delle merci, avuto riguardo all'art. 23 delle condizioni di polizza. Tale clausola, che non necessitava della sottoscrizione del ricevitore, dispone che "il commerciante è tenuto a ritirare la merce alla scaricazione", cosicché, come rilevato dalla sentenza impugnata, resta irrilevante la circostanza che il ritiro da parte della F.LI FE S.p.a. sia avvenuto successivamente.
Relativamente infine alla doglianza per non aver la Corte considerato l'intervenuta interruzione della prescrizione, va innanzi tutto rilevato che sul punto il ricorso manca della necessaria specificazione e viola il principio di autossufficienza, riferendosi genericamente ai "tre messaggi inviati alla AD" e rinviando per l'identificazione degli stessi ai documenti del processo di primo grado. Unica indicazione specifica è quella della raccomandata 20 agosto 1984, che tuttavia è intervenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione di sei mesi, decorrente dalla riconsegna della merce avvenuta, in coincidenza con la scaricazione, il 14 febbraio 1984, come risulta dalla sentenza impugnata. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto sussistente la prova del danno. Secondo quanto dedotto, era a suo carico l'onere di provare l'avvenuto esborso del prezzo e non quello di provare, contro il proprio interesse, l'importo da portare in deduzione del danno a seguito della sua diligente gestione del medesimo, tra mite rivendite parceLIzzate in piccolissimi lotti della merce. La insufficienza e contraddittorietà del la motivazione consisterebbe nell'avere la Corte di merito ritenuto: a) che il danno fosse ravvisabile nella differenza tra prezzo pagato e prezzo ricavato dalle successive rivendite, anziché dal mero fatto di aver subito un esborso che altrimenti avrebbe evitato;
b) che le dichiarazioni dei testi e i documenti pro dotti non consentissero comunque una ricostruzione sufficientemente esatta del prezzo di mercato a cui furono rivendute le sementi;
e) che non sussistessero elementi di prova in ordine agli altri danni di diversa natura (soste e controstaLIe contenitori, oneri bancari e danni finanziari), documentalmente provati ma che la Corte aveva dimenticato di considerare nonostante nessuna contestazione fosse stata mossa in proposito.
La ricorrente sostiene in pratica che in caso di antidatazione della polizza di carico, il danno si verificherebbe automaticamente e consisterebbe nell'esborso del prezzo della merce che altrimenti non sarebbe stato pagato. Di qui l'ulteriore corollario che essa non avrebbe dovuto provare "contro il proprio interesse" l'importo del ricavo da portare in deduzione. Tale impostazione non appare corretta e inficia tutto l'argomentare del motivo. Come ha avuto modo di affermare questa Corte, l'antidatazione della polizza di carico rispetto alla data effettiva di caricazione al fine di consentire al caricatore-venditore di riscuotere il pagamento del prezzo della merce dall'istituto bancario autorizzato integra gli estremi del fatto illecito solo in quanto da essa derivi un danno ingiusto a terzi (normalmente al destinatario del carico) (Cass. 23 febbraio 1979, n. 1218; 12 settembre 1963, n. 2486). Occorre dunque la prova del danno - che, nel caso di specie, avendo il destinata rio ricevuto e accettato la merce, non potrebbe consistere nel prezzo pagato - e, secondo le regole generali, la prova del nesso di causalità tra il fatto il lecito e il danno.
Tale è il quadro giuridico di riferimento, considerato anche dalla Corte territoriale, la quale, sia pure prescindendo dall'accertamento se fra il danno allegato e l'antidatazione della polizza di carico sussistesse un nesso di causalità, ha ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivata, che mancava la prova del danno. Più specificamente che mancava la prova dell'effettivo ricavo della rivendita, dal quale poi ottenere per sottrazione dal prezzo pagato il danno e che, anzi, non si poteva escludere che in effetti il ricavato della vendita non avesse lasciato residuare differenze di sorta.
La ricorrente deduce che la Corte, per considerare il prezzo di mercato dell'epoca, non aveva tenuto conto di fatture "relative alla vendita di semi di trifoglio alessandrino intorno al settembre 1984 (doc. 11/14 fascicolo di primo grado) ne' della prova testimoniale del sig. MoreLI che aveva dichiarato esservi stato un calo del prezzo di mercato nel 1984. Tali deduzioni sono prive di fondamento. Quanto al generico richiamo alle fatture con rinvio al fascicolo del giudizio di primo grado, il ricorso manca della necessaria autosufficienza. Ma a prescindere da ciò, la Corte d'appello ha mostrato di considerare gli elementi probatori in atti relativi al "deprezzamento" della merce, ritenendo per un verso che i riferimenti erano generici, per altro verso che la prova del deprezzamento non integrava quella dell'effettivo ricavo necessaria al fine di liquidare il danno nella differenza tra il prezzo pagato e quello ricavato. Anche in tal caso dunque la decisione appare sufficientemente motivata, mentre le censure appaiono rivolte non alla base del convincimento del giudice di merito, ma, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso e, cioè, alla valutazione degli elementi istruttori in modo difforme da quello auspicato.
La ricorrente deduce ancora il difetto di motivazione in ordine ad altri danni indicati, quali soste e controstaLIe contenitori, oneri bancari e danni finanziari. Trattasi di profili che all'evidenza non attengono a punti decisivi, considerando che ciò di cui si discute è l'antidatazione della polizza di carico, il cui nesso di causalità con le spese in questione non appare in alcun modo evidenziato.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver proceduto alla liquidazione equitativa del danno. Anche tale motivo in fondato. La liquidazione equitativa del danno a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone infatti che il danno sia certo nella sua esistenza. La Corte di merito ha escluso che gli elementi probatori potessero consentire di ritenere sussistente un danno, concludendo anzi che, come si è detto, non era da escludere "che in effetti il ricavato della rivendita non abbia lasciato residuare differenze di sorta". In tale con testo non poteva procedersi ad una liquidazione equitativa di un danno ritenuto non certo nella sua esistenza.
In conclusione il ricorso va rigettato. Il ricorso incidentale, in quanto condizionato all'accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in Cassazione
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999