Articolo 42 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 41Articolo 43
Versione
19 maggio 1981
Art. 42. (Comitato tecnico-amministrativo).

Nella Universita' degli studi della Basilicata, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri:
a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;
b) due rappresentanti della Regione;
c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'Universita'. Fino all'elezione del rettore la presidenza del comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981
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