Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
APPY BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
RG 9016/2023
II GOP Avv. Laila Veneri, preso atto delle conclusioni assunte dalle Parti, all'esito della discussione emette la seguente sentenza ex art. 281 sexies terzo comma cpc
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 9016/2024
Ad oggetto contratto di somministrazione
Promosso da:
con sede in Parte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 '
San Gregorio di Catania, rappresentata e difesa per procura speciale allegata all' atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Alfredo Lombardo con elezione di domicilio in Catania, Via Cosenza 11
Attrice in opposizione
[...]
[...] Controparte 2 in persona dell'Avv. Stefano Brogelli in qualità di procuratore speciale, come da procura autenticata dal Notaio Persona 1 del 19.7.2010, rappresentata e difesa, come da
Convenuta opposta
Conclusioni per le Parti: come da verbale di udienza del 08 ottobre 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione del 29 settembre 2023 la Parte 2 (d'ora innanzi semplicemente
Pt 1) ha chiesto la revoca e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 6369/2023 emesso dal Tribunale di Genova
e notificato il 29/09/2023. A tal fine ha affermato: di aver sottoscritto con Controparte_2 (d'ora innanzi semplicemente CP_2) in data 07/11/2020 contratto di fornitura di energia elettrica relativamente al POD
[...]; di aver corrisposto gli importi di cui alle fatture indicate sicchè l'importo indicato in decreto ingiuntivo non è corretto ed eccessivo rispetto alla fornitura effettuata, in particolare con riferimento alla fattura
20211114113 di euro 2.386,39 contenente domanda di indennizzo Cmor il cui importo era già stato corrisposto;
la non debenza delle spese legali per attività stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando gli assunti avversari.
Questo GOP, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 28 febbraio 2024, ritenuta causa di natura documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del giorno 08 ottobre 2024 e per la discussione alla udienza del 03 dicembre 2024, udienza nella quale si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc.
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1.La domanda della attrice opponente non è fondata e come tale deve essere respinta.
1.Pacifico agli atti di causa e non contestato che la società opponente abbia sottoscritto con CP 2 contratto di fornitura per l'esercizio commerciale sito in Comune di San Gregorio (CT) Via Zizzo n.
105; altresì non contestata la quantità di energia fornita e fatturata.
Pacifico altresì che nelle more del procedimento monitorio Pt_1 abbia corrisposto un ulteriore acconto di euro 500, versate comunque successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione.
La contestazione sollevata riguarda in particolare la fattura 202111124113 per euro 2.386.39 in quanto,
a detta della opponente, CP_2 avrebbe richiesto l'importo di euro 928 dovuto quale indennizzo CMOR relativo a un precedente rapporto contrattuale intercorso con il Servizio Elettrico Nazionale. L'assunto è infondato in quanto l'importo di cui al CMOR richiesto nella fattura indicata veniva già
stornato nella fattura 2021111452285 sotto la voce altre partite, sicchè risulta interamente dovuto l'importo di cui alla successiva fattura.
Con schemi chiari e precisi CP_2 ha indicato il credito vantato nei confronti della società opponente, sicchè a fronte di versamenti per euro 6.889,15 residua a favore della creditrice la somma di euro
11.905,15. Sul punto peraltro la società opponente non ha sollevato ulteriori eccezioni.
2. In ordine alla contestazione sollevata da parte opponente in merito alla richiesta avanzata in ricorso monitorio per la somma di euro 200 pretese per la fase stragiudiziale di intimazione di pagamento, si Osserva: è indubbio che l'attività stragiudiziale espletata dall'avvocato deve trovare un congruo rimborso;
le spese per la fase stragiudiziale, pur non essendo assimilabili a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, devono essere liquidate, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista, comunque disciplinate egualmente dalle tariffe forensi, nonchè soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie disposizioni processuali (in tal senso Corte di Cassazione sentenza n. 17685/2019)
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa e della attività professionale svolta dalle Parti.
In particolare si ritiene applicare i valori medi del tariffario escludendo la fase decisionale in assenza di note conclusive.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1864/2023 emesso dal Tribunale di Genova 03/07/2023.
Condanna parte opponente a corrispondere a parte convenuta opposta la somma di euro 11.905,15 per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo.
Condanna parte opponente a corrispondere a parte convenuta opposta le spese del procedimento monitorio oltre alle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.376 oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 03/01/2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri