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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1002 R.G.L. del 2022, promossa
D A
(P. I.V.A. n. ), con sede in Matera alla via del Parte_1 P.IVA_1
Commercio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Chietera ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale;
- opponente –
C O N T R O
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Testa per procura su documento C.F._1
informatico allegato alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Ruggero Settimo n. 23, Gela;
- opposto-
A seguito dell'udienza del 23.04.2025, convertita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., per la quale si da atto che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato il 18.08.2022, la promuoveva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2022 emesso in data 08.07.2022 dal Tribunale di Gela a domanda di notificatogli il Parte_2
13.07.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
22.882,66 a titolo di retribuzione relativa ai mesi di aprile 2020, 16ª mensilità 2020, oltre che a titolo di rate Sigla Credit srl, per la cessione del quinto dello stipendio, oltre accessori di legge e competenze della procedura .
L'opponente deduceva, nello specifico, l'infondatezza dell'avversa pretesa, formulava eccezione di pagamento nonché di difetto di legittimazione attiva della società evocata in giudizio, chiedendo dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con memoria depositata in data 10.05.2023 si costituiva in giudizio il resistente in epigrafe contestando l'eccezione avversaria e chiedendo dunque il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 25.05.2023 la parte resistente dichiarava di aderire alla avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva e chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese per entrambi i giudizi, richiesta cui si associava l'odierna opponente.
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere - come peraltro congiuntamente richiesto da entrambe le parti del giudizio– in ragione della adesione del resistente all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla
Parte_1
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei
TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di entrambe le parti in ordine all'intervenuto l'intervenuto pagamento della somma reclamata dal lavoratore risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Dal che consegue la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, in aderenza ai granitici approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (così Cass. civ. Sez. I Sent.,
22/05/2008, n. 13085).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che
"La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
Pertanto, avendo le parti congiuntamente richiesto la compensazione delle spese di lite di tale giudizio di opposizione nonché di quello relativo alla fase monitoria, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2022 emesso in data 08.07.2022 dal Tribunale di Gela a domanda di RN , notificato Controparte_1 all'odierno opponente il 13.07.2022;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nonché di quelle del giudizio monitorio.
Così deciso in Gela il 28/04/2025
Il Giudice
Giulia Polizzi